Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche' se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 28 maggio 2003.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 3 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
abitazione civile e non 4,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
aree fabbricabili 5,0 per mille.
(Omissis). 03X05001
Il comune di ALAGNA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 6 per mille.
(Omissis). 03X05002
Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote % =====================================================================
1 | 2 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|unita' immobiliare adibita ad abitazione principale |
1 | del soggetto passivo | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
| unita' immobiliari appartenenti a cooperative |
| edilizie, a proprieta' indivise adibite ad |
2 | abitazione principale dei soci assegnatari | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
| Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti |
| autonomi per le case popolari ed utilizzati quali |
3 | abitazioni principali | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
|Immobili soggetti a recupero, localizzati nei centri|
4 | storici | 4 ---------------------------------------------------------------------
| Atri immobili non compresi nelle precedenti |
5 | categorie | 6 2. di confermare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| TIPOLOGIA DEGLI | |
| IMMOBILI Nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio | | % (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) =====================================================================
1 | 2 | 3 | 4 ---------------------------------------------------------------------
| unita' immobiliare | |
| adibita ad | |
| abitazione | |
1 | principale | | 103,29 ---------------------------------------------------------------------
| unita' immobiliari | |
| appartenenti alle | |
|cooperative edilizie| |
| a proprieta' | |
|indivisa adibite ad | |
| abitazione | |
|principale dei soci | |
2 | assegnatari | | 103,29 ---------------------------------------------------------------------
| unita' immobiliare | |
|non locata posseduta| |
| a titolo di | |
| usufrutto ed | |
|utilizzata dal nudo | |
| proprietario, | |
| sempreche' non | |
|usufruisca di altra | |
| detrazione per | |
| abitazione | |
3 | principale | | 103,29
(Omissis). 03X05003
Il comune di ALANO di PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2003 le aliquote in vigore e la detrazione per abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per i quali viene fissata l'aliquota deI 6 per mille:
importo della detrazione per abitazione principale pari ad Euro 113,62.
(Omissis). 03X05004
Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 4 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di elevare la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da Euro 103,29 a Euro 180,00; 4. di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere - categorie catastali D2 e D10 - nella misura del 5,5 per mille; 5. di fissare l'aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno ventiquattro mesi alla data del 1o gennaio 2003 e non ricomprese nei precedenti punti, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione aventi durata di almeno dodici mesi nel corso dei due anni precedenti all'anno di imposta 2003, nella misura del 9 per mille. In caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale) durante l'anno 2003 l'assoggettamento all'aliquota del nove per mille avviene per il periodo antecedente alla data di registrazione, ricomprendendo il mese durante il quale viene registrato il contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici; 6. di fissare l'aliquota per le restanti unita' immobiliari nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria).
(Omissis). 03X05005
Il comune di ALBARETTO della TORRE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2002.
(Omissis). 03X05006
Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Alberona;
(Omissis). 03X05007
Il comune di ALBISOLA SUPERIORE (provincia di Savona) ha adottato, il 30 dicembre 2002 e il 23 gennaio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. 2003 1.2. aliquota ordinaria 6,6 per mille
per: alloggi locati con regolare contratto registrato in ragione dei mesi nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un periodo pari o superiore a giorni quindici si computera' come mese intero);
per: unita' immobiliari diverse dalle abitazioni (negozi; magazzini; cantine e garage che non siano pertinenze dell'abitazione principale; ecc.);
per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti di secondo grado. 1.2. aliquota ridotta 5,5 per mille
per: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in oggi A.R.T.E.;
per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti di primo grado;
per: pertinenze dell'abitazione principale. 1.3. aliquota ridotta 6 per mille
per: abitazioni locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998, ossia locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato in sede locale in data 3 agosto 2000 fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori e successivamente depositato presso il comune (contratti-tipo). 1.4. aliquota maggiorata 7 per mille
per: abitazioni possedute dal soggetto passivo che:
non siano locate, o, nel caso di affitti stagionali, che siano temporaneamente non locate (quindi utilizzo dell'aliquota del 7 per mille per i mesi nei quali non sono locate);
occupate da familiari non rientranti nelle categorie di cui ai punti 1.1. e 1.2.;
a disposizione ma da un periodo inferiore ai due anni, si confronti a riguardo quanto precisato nel punto seguente 1.5.;
non rientranti nella casistica prevista per l'applicazione dell'aliquota ridotta. 1.5. aliquota maggiorata 9 per mille
per: abitazioni possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 4, ed a tal fine saranno considerati i due anni solari precedenti.
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale vigente per l'anno 2002 nella misura di Euro 113,62, confermando che tale detrazione e' applicabile sia alle abitazioni principali che alle abitazioni concesse in uso gratuito.
(Omissis). 03X05008
Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05009
Il comune di ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire le aliquote I.C.I. per hanno 2003, nelle misure seguenti:
aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
abitazione principale: 5 per mille, da applicarsi alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi' quale abitazione principale anche le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come specificato dall'art. 6 del regolamento comunale, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
categoria D: 7 per mille;
categoria A/10: 7 per mille. Stabilire le detrazioni I.C.I per l'anno 2003 nella seguente misura:
detrazione prevista per l'abitazione principale: Euro 103,29 estesa anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi delle case popolari;
la detrazione si applica altresi' alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, nonche' alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come risulta dall'art. 6 del regolamento.
(Omissis). 03X05010
Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. determinare per l'anno 2003, l'aliquota unica dell'imposta comunale immobili al sette per mille.
(Omissis). 03X05011
Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). a) l'aliquota del 4,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 504/1992, per gli immobili adibiti ad:
1) abitazione principale, intesa nel senso di comprovata dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo 504/92, posseduta da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati direttamente da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
2) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta: genitori, figli e nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora;
3) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto, dove per pertinenza si intende il garage o box auto, la cantina o la soffitta ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri.
4) le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP;
5) le proprieta' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto di cittadini italiani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e certificato e/o autocertificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) soggetti passivi dell'imposta per gli immobili degli stessi utilizzati per la propria attivita' lavorativa principale. b) l'aliquota deI 6,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 per:
1) tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e loro pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto;
2) immobili ad uso commerciale, locato e/o a disposizione;
3) in via residuale, per tutti i casi non riconducibili alla lettera a).
(Omissis). 03X05012
Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6 per mille;
abitazioni principali o equiparate 5,5 per mille; 2. di applicare la sola detrazione di imposta di Euro 103,29 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo e comunque una sola volta per ogni soggetto passivo.
(Omissis). 03X05013
Il comune di ARMENTO (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per ogni tipologia di immobili ed area fabbricabile; 2. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 258,23 cosi' come prescritto all'art. 3, comma 55 punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 03X05014
Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Le aliquote confermate sono le seguenti:
5 per mille per la prima abitazione con detrazione pari a Euro 103,29;
5 per mille per gli immobili classificati nella categoria «A» locati l'intero anno con contratto regolarmente registrato nelle forme di legge;
7 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 03X05015
Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2003 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune sono stabilite nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
terreni agricoli 6 per mille;
abitazione principale 5 per mille. 2. con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata Euro 103,30 ed e' usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di piu' soggetti passivi.
(Omissis). 03X05016
Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille per gli altri fabbricati e del 5 per mille per le aree edificabili.
(Omissis). 03X05017
Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria nella misura del sei per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d);
b) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;
c) aliquota del 4 per mille:
per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*);
per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);
d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonehe' in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341.
(Omissis). ---- (*) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorcha' distintamente iscritte in catasto.
(**) sono equiparate alle abitazioni principali:
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. 03X05018
Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di applicare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote:
aliquota base: 4,5 per mille (terreni e abitazioni locate);
aree fabbricabili: 7 per mille;
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 4,5 per mille con detrazione di Euro 181,00;
per i fabbricati diversi dalle abitazioni, per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per le seconde case aliquota 7 per mille;
per le abitazioni locate l'aliquota del 4,5 per mille potra' essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sara' del 7 per mille. 2. di richiamare e rammentare quanto previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale riguardante l'applicazione dell'I.C.I. salve eventuali modifiche dello stesso:
comma 8: i box, i posti macchina coperti ed i garages classificabili come C6 che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa;
comma 9: le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e ai genitori del coniuge, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e a condizione che anche il proprietario sia residente nel Comune. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
(Omissis). Si precisa che con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2003, il citato art. 8 del regolamento comunale in materia di I.C.I. e' stato modificato, nella sezione dedicata agli immobili concessi in comodato gratuito, nel senso di non richiedere piu' come requisito necessario, al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata, la residenza nel comune di Bardolino del comodante.
(Omissis). 03X05019
Il comune di BARLETTA (provincia di Bari) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. omissis. 2. di approvare, per l'anno di imposizione 2003, le seguenti aliquote I.C.I. rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente regolamento comunale I.C.I.:
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, nonche' per quelle equiparate ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento I.C.I.;
aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per gli immobili oggetto di «contratto convenzionato a canone concordato» stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, recepito nell'accordo territoriale per il comune di Barletta e sottoscritto dal «Sunia», dall'«Assedil Confedilizia» e dall'Ente comunale in data 5 aprile 2001;
aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in aggiunta all'abitazione principale, non locati e non concessi in comodato, secondo le modalita' previste dal vigente regolamento I.C.I., benche' abitabili; si considerano non locati gli immobili per i quali non sono stati perfezionati, per la maggior parte del periodo d'imposta, contratti di locazione registrati; 3. di quantificare l'importo della detrazione per abitazione principale in Euro 130,00.
(Omissis). 03X05020
Il comune di BASCHI (provincia di Terni) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari;
6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto la costruzione e la vendita di immobili; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata per l'anno 2003 nella misura di Euro 103,29, applicabile anche a tutte le unita' immobiliari concesse in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori e viceversa) che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultano intestatari di altri immobili.
(Omissis). 03X05021
Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare le aliquote dell'I.C.I., con effetto dal 1o gennaio 2003, come segue:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per la prima casa: (incluse pertinenze) 5,7 per mille.
(Omissis). 03X05022
Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze e per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobliare adibita ad aibitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente.
(Omissis). 03X05023
Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di mantenere inalterate per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. confermando quelle gia' in vigore per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale e fabbricati ad essa equiparati 5,9 per mille.
(Omissis). 03X05024
Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. sugli immobili comunali nelle misure stabilite per l'anno 2002, di seguito riportate:
abitazione principale 5 per mille;
altri immobili 6 per mille;
detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale; di confermare per l'anno 2003 la detrazione di Euro 258,23 per l'abitazione principale, in favore di soggetti che versino nelle condizioni economiche e sociali di cui alla deliberazione di G.C. n. 14 del 21 marzo 2002, le cui previsioni sono integralmente confermate con il presente atto per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05025
Il comune di BELVEDERE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente deliberazione; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni adibite a residenza principale del proprietario o usufruttuario in misura pari al 5 per mille con detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29; 3. di confermare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni sfitte in misura pari al 7 per mille.
(Omissis). 03X05026
Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
5,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,75 per mille per tutti gli altri immobili; di confermare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella seguente misura: Euro 103,29 (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05027
Il comune di BEREGAZZO con FIGLIARO (provincia di Como) ha adottato, il 1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 4,5 per mille per tutte le abitazioni principali classificate come tali dall'art. 5 del regolamento; 6 per mille per alloggi locati, alloggi non locati, abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa; 5,2 per mille per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e loro pertinenze; 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o achitettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decrto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 e successive modificazioni e/o integrazioni, per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta per tutte le abitazioni principali (comprese quelle contemplate dall'art. 5 del vigente regolamento e' di Euro 104).
(Omissis). 03X05028
Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
4 per mille per l'abitazione principale, relative pertinenze di cui all'art. 12, comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni agricoli;
6 per mille per immobili diversi; 3. di confermare in Euro 113,62 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e all'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997.
(Omissis). 03X05029
Il comune di BERSONE (provincia di Trento) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2003, per quanto meglio precisato in narrativa, la detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo - I.C.I. - di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., in Euro 130,00.
(Omissis). 03X05030
Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate:
a) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie d'immobili:
«abitazione principale» (cosi', come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.);
altri fabbricati;
aree fabbricabili;
b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni sfitte possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo «A», con l'esclusione della categoria A/10); 2. di fissare in Euro 134,00 la detrazione per abitazione principale; 3. di fissare altresi' in Euro 180,00 la detrazione per le categorie «indigenti», secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1998, nonche' per coloro che prestano assistenza a familiari portatori di handicap (da certificare a mezzo apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell'ufficio).
(Omissis). 03X05031
Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lett. 2. e 3., nella misura del 6,3 per mille; 2. aliquota ridotta, nella misura del 4,7 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado e per le sue pertinenze; 3. aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione; 4. la detrazione d'imposta I.C.I., per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2003 e' fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05032
Il comune di BIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Abitazione principale: 5 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
seconda casa: 6,5 per mille;
bar-ristoranti, pizzerie, fabbricati industriali ed artigianali: 7 per mille;
bar, negozi ed altri fabbricati: 6 per mille.
(*) La detrazione per l'abitazione principale e' stata confermata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05033
Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05034
Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 03X05035
Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 che sono state fissate nella seguente misura:
5 per mille: abitazione principale;
5,5 per mille: aliquota ordinaria. La detrazione per l'abitazione principale e' pari a Euro 103,29.
(Omissis). 03X05036
Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure:
a) 4 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
b) 4 per mille per gli immobili nella zona A - Centro storico;
c) 6 per mille - aliquota ordinaria - per gli altri fabbricati, per i terreni e le aree fabbricabili;
d) Euro 103,30 la detrazione spettante per l'abitazione principale con esclusione delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
e) Euro 206,91 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione e relative pertinenze.
(Omissis). 03X05037
Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, nella misura di seguito riportata:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 5,5 per mille;
a) unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 6,5 per mille. Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a conconenza del suo ammontare, confermata anche per il 2003 nella misura di Euro 103,291, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05038
Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili. 2. confermare, altresi', in Euro 103,291 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 4, decreto legislativo n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05039
Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille;
aliquota agevolata da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritta reale o in qualita' di locatore finanziario - dimora abituale e sue pertinenze, cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi' come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del 4 per mille;
aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del 4 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/97; 2. di stabilire in di Euro 130,00 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05040
Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 febbraio 2003 e il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
4,5 per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione principale;
6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili;
3 per mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma 5, legge 449/1997; 2. di proporre quale detrazione per l'abitazione principale la somma di Euro 104,00.
(Omissis). 03X05041
Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria:
7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui aI punto b);
b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze ed abitazioni date in comodato gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado, come da regolamento;
c) detrazione per abitazione principale Euro 105,00. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 3. di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2003 per i possessori della abitazione principale, in conformita' alla tabella sotto indicata: =====================================================================
Componenti della famiglia | Limiti di reddito Euro | Detrazione =====================================================================
1 | 8.283,40 | 210,00
2 | 10.354,25 | 210,00
3 | 12.425,10 | 210,00
4 | 14.495,95 | 210,00
5 | 16.556,80 | 210,00
6 | 18.637,65 | 210,00
7 | 20.708,50 | 210,00
(Omissis). 03X05042
Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per i motivi in premessa citati, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. cosi' come applicata nell'anno 2002 e precisamente:
aliquota unica al sei per mille;
detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29;
equiparazione all'abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05043
Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di applicare per l'anno 2003, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota del 5,6 per mille;
c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza contratto di locazione, da almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre 2002, per i mesi che rimangono tali nel 2003: aliquota del 7 per mille. di confermare altresi', anche per l'anno 2003, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nel massimo di Euro 258,23 (lire 500.000), a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del comune, formalmente certificata dal responsabile del Dipartimento servizi sociali;
b) contribuenti di eta' superiore ai 65 anni, soli o con coniuge, che non posseggono altri redditi (ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS;
c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e certificato dal Servizio di medicina legale. La maggiore detrazione e' riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 36.151,98 (lire 70.000.000), comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. di confermare inoltre, in Euro 103,29 (lire 200.000) l'importo della detrazione per tutti gli altri contribuenti diversi da quelli indicati nei precedenti punti.
(Omissis). 03X05044
Il comune di BORGOMARO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2003 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X05045
Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, le stesse aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6.3 per mille;
aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per per mille;
aliquota per casa sfitta 7 per mille. 2. di determinare in Euro 103,30 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo; 3. di determinare in Euro 154,94 annue la detrazione d'imposta a favore dei soggetti passivi appartenenti alle categorie particolari in possesso della sola abitazione e garage, come di seguito nportate:
pensionati:
con possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun altra proprieta' immobiliare;
l'abitazione deve essere occupata da una o piu' persone, una delle quali di eta' superiore ad anni 65 compiuti o da compiere nel corso dell'anno 2003;
di essere in condizione non lavorativa con solo redditi da pensione, riferiti all'anno 2002, non superiori ai seguenti limiti:
Euro 7.230,40 di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona;
Euro 10.845,60 di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o piu' persone;
famiglie composte al 1o° gennaio 2003 da 6 o piu' persone ed in possesso della sola abitazione e garage, con i seguenti requisiti:
possesso a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare;
reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all'anno 2002, non superiore a Euro 30.987,42 annui imponibili Irpef. Tale reddito viene aumentato di Euro 5.164,57 annui per ogni ulteriore componente;
titolari alla data del 1o° gennaio 2003, di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti in possesso della sola abitazione e garage.
Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comunicato tramite autocertificazione con le seguenti modalita':
il contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a Euro 154,94;
detta autocertificazione nei modelli di cui agli allegati 1 - 2 - 3), dovra' pervenire al comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (30 giugno - 20 dicembre);
i contribuenti che hanno inviato l'autocertiflcazione entro i termini indicati, possono al momento del pagamento delle rate I.C.I 2003, tenere conto della maggiore detrazione di Euro 51,64;
l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
(Omissis). 03X05046
Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' 2002.
(Omissis). 03X05047
Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2002.
(Omissis). 03X05048
Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,2 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3 del relativo regolamento). 2. di stabilire per l'anno 2003 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre Euro 103,29. Un ulteriore detrazione di Euro 103,29 verra' applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidita' del 75%. 3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendonsi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i pro-genitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unita' immobiliari non compete la detrazione di Euro 103,29. 4. di stabilire per l'anno 2003 con riferimento ai casi di:
a) immobili diversi dalle abitazioni;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
c) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille. 5. di stabilire altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita' o inagibilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento.
(Omissis). 03X05049
Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 20 e 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:
4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di stabilire in Euro 103,29. la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che con deliberazione consiliare si provvedera' all'aumento di tale detrazione di imposta per alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per l' anno 2003. 1. di stabilire in Euro. 180,76, per l'anno 2003, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, a favore di particolari categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 504/1992, e precisamente:
per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato o lavoratore dipendente) che abbia un reddito complessivo fino a Euro 11.362,05;
per i nuclei familiari costituiti da piu' persone (pensionati e/o lavoratori dipendenti), il reddito, di cui al punto precedente, e' elevato di Euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente. 2. di dare atto che:
per l'abitazione principale dei soggetti passivi che non rientrano nelle ipotesi di cui al punto precedente la detrazione e' pari a Euro 103,29, cosi' come gia' stabilito nella deliberazione di giunta comunale n. 23 del 20 febbraio 2003;
non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli); 3. di precisare che l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 1999.
(Omissis). 03X05050
Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di stabilire, per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguente aliquote e detrazioni come gia' in vigore:
aliquota del 5,4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, detrazione pari a Euro 103,29;
aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri casi.
(Omissis). 03X05051
Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 5,5 per mille; di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale ed Euro 103,29 detrazione per l'abitazione principale; di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto elusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili.
(Omissis). 03X05052
Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta; 2. stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta per l'anno 2003, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni; (Omissis). 03X05053
Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I., riduzioni e detrazioni:
I.C.I. prima casa e dirette dipendenze: 5 per mille;
I.C.I. altri immobili: 6 per mille; considerando quanto di seguito riportato:
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
per abitazione principale si intende quella nella quale il cotribuente, che la possiede a titolo di proprieta', ususfrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle coopertive edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
l'importo di Euro 103,30 di cui sopra e' elevato a Euro 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);
b) possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazioni di tipo civile;
A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare;
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
A/6 abitazioni di tipo rurale. I soggetti passivi che, trovandosi nelle suddette condizioni, godono della detrazione I.C.I. di Euro 154,94, dovranno darne comunicazione al comune mediante utilizzo di apposita modulistica all'uopo predisposta dall'Ufficio tributi.
(Omissis). 03X05054
Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquote I.C.I. anno 2003:
4,8 per mille, per abitazione principale, pertinenze, immobili dati in locazione a parenti di primo grado;
6,8 per mille tutti gli altri immobili;
detrazione abitazione principale Euro 103,291.
(Omissis). 03X05055
Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni addotte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento all'esercizio finanziario 2003, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:
4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
5,5 per mille per ogni altro tipo di immobile e relative pertinenze, senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni;
(Omissis). 03X05056
Il comune di CAMISANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
4,75 per mille prima casa;
6 per mille altri immobili. 2. di determinare l'aliquota ridotta del 4 per mille per gli alloggi ATER adibiti ad abitazione principale. 3. di confermare la detrazione per abitazione princpale nella misura di Euro 123,95. 4. di ricomprendere tra le abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta nonche' a considerare una pertinenza come parte integrante della stessa abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta prevista.
(Omissis). 03X05057
Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di dare atto inoltre che le aliquote, tariffe e detrazioni per l'anno 2003 sono specificatamente indiacate allegato D al presente atto;
(Omissis). I.C.I.:
aliquota ordinaria prima casa 5,5 per mille;
detrazione prima casa Euro 103,29;
altri fabbricati e terreni: 6 per mille.
(Omissis). 03X05058
Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I. 2003 come segue:
A) al 4,5 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale cosi' come definite dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unita' immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale;
B) al 5,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali. 3. di stabilire la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a Euro 130,00; 4. di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione a Euro 258,00 per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidita' superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'.
(Omissis). 03X05059
Il comune di CAMPODENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2003, (omissis), l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli immobili (abitazioni principali ed altri fabbricati), pertinenze ed aree edificabili. 2. di confermare anche per l'anno 2003, per i motivi in premessa indicati, la dettrazione per l'abitazione principale, in Euro 103,29 da applicarsi con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05060
Il comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il 7 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (detrazione abitazione principale Euro 103,29);
ulteriore detrazione di Euro 154,94 per l'abitazione principale e pertinenze qualora siano soddisfatte contemporaneamente le tre seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo risulta titolare di diritto reale (proprieta', usufrutto, uso o abitazione) sulla sola abitazione principale (categoria catastale A) e relative pertinenze c2, c6, c7) nel territorio comunale;
b) nessun componente del nucleo familiare e' titolare di diritti reali su altri immobili o quote di essi su tutto il territorio nazionale;
c) il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare, relativo al periodo di imposta 2002, al netto della deduzione per abitazione principale, non supera:
1 componente: Euro 6.714,00;
2 componenti: Euro 10.473,00;
3 componenti: Euro 13.831,00;
4 componenti: Euro 16.315,00;
5 componenti: Euro 19.269,00;
...... componenti: Euro ...... (Euro 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto). Il reddito del nucleo familiare consiste in tutti i redditi rilevanti ai fini IRPEF, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. Aliquota ridotta 5 per mille (senza detrazione) per le unita' abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori, figli) od affini entro il primo grado (suoceri, nuora, genero) che vi abbiano la residenza; Aliquota ridotta 6,3 per mille per gli immobili di categoria catastale C1, C3, D (escluso D1) a condizione che la proprieta' degli immobili coincida con la proprieta' dell'attivita' artigianale o commerciale di vicinato ivi insediata. Per le attivita' commerciali tale agevolazione si applica per immobili fino a 150 mq di superficie; Aliquota del 9 per mille per alloggi sfitti oltre i due anni; Sono equiparate all'abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario o casa protetta, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. Condizione necessaria per aver diritto all'aliquota agevolata del 5 per mille per comodato gratuito, del 6,3 per mille per C1/ C3/D utilizzati direttamente dai proprietari, e all'ulteriore detrazione sull'abitazione principale, e' la presentazione entro la data di scadenza del versamento del saldo I.C.I. 2003 di apposita comunicazione al protocollo dell'Ente.
(Omissis). 03X05061
Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. per l'abitazione principale; di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti immobili; di confermare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale nell'importo di Euro 129,11; di confermare l'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 03X05062
Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per Ianno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito indicate:
terreni:
1) terreni agricoli aliquota 4 per mille;
2) aree fabbricabili aliquota 5 per mille;
abitazioni:
3) abitazione principale e sue perrinenze, utilizzata direttamente dal proprietario aliquota 4 per mille;
4) altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado e relative pertinenze aliquota 5 per mille;
5) altre abitazioni locate con regolare contratto e relative pertinenze aliquota 6,5 per mille;
6) altre abitazioni sfitte e relative pertinenze aliquota 7 per mille;
altri immobili (aliquota ordinaria) 6,75 per mille; 2. di stabilire che le agevolazioni di cui ai punti n. 4 (altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado e relative pertinenze) e n. 5 (altre abitazioni locate con regolare contratto e relative pertinenze) si applicano, su istanza dell'interessato, solo qualora la concessione in uso gratuito o la locazione abbiano nell'anno di competenza una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi; 3. di determinare altresi' in Euro 114,00 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa.
(Omissis). 03X05063
Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota del 6,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
pertinenze, cosi' come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprieta' delle abitazioni concesse in uso gratuito):
b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'l.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi', come definiti dalIart. 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi. non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al 1° gennaio 2003 non locate ne' date in comodato a terzi; 3. di riconoscere per l'anno 2003 ai sensi deIIart. 8 deI decreto legislativo n. 504 deI 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonche' dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. una detrazione di Euro 103,29; 4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, e' prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 del regolamento comunale I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
(Omissis). 03X05064
Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 marzo 2033, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote nella misura differenziata:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota ridotta 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiiari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni; ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05065
Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote in vigore per l'imposta comunale sugli immobili e precisamente:
5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze (limitatamente ad una);
7 per mille per le seconde case;
6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.
La detrazione ordinaria per la prima casa fissata per legge in Euro 103,29 e' elevata ad Euro 258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel comune in casa di proprieta'.
Il beneficio ha durata triennale e decorre dall'anno successivo alla contrazione del matrimonio.
(Omissis). 03X05066
Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05067
Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta per la prima abitazione 5,5 per mille. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale nella seguente misura:
detrazione per la prima abitazione Euro 170,00.
(Omissis). 03X05068
Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2003, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 3. di stabilire che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata in Euro 103,29 o comunque fino alla concorrenza dell'ammmontare dell'imposta dovuta per l'abitazione, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di stabilire l'elevazione della detrazione spettante per l'abitazione principale a Euro 154,94 o comunque fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta per l'abitazione, per i contribuenti che possiedono i seguenti requisiti:
a) di aver compiuto il settantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2002;
b) di non possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF sulla dichiarazione per l'anno 2002, superiori ad Euro 13.000,00.
L'applicazione di quanto stabilito nel presente punto 4. e' subordinata alla presentaziome da parte del contribuente di apposita domanda, come disciplinato dall'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis). 03X05069
Il comune di CANTALUPO LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per Ianno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari.
(Omissis). 03X05070
Il comune CANTALUPO nel SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicare in questo comune per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille; 2. di prendere e dare atto che la misura dell'imposta e' stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 03X05071
Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000);
(Omissis). di applicare, (omissis), un'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o di interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto od utilizzo dei sottotetti; ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997.
(Omissis). 03X05072
Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio e 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire che le aliquote l.C.l per l'anno 2003, confermando quelle in vigore per l'anno 2002, sono le seguenti:
a) 5,5 per mille abitazione principale:
case locate con regolare contratto di affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo; l'applicazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori-figli) residenti nel comune di Canzo; l'applicazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
b) 7 per mille:
case locate a persone non residenti nel comune di Canzo;
tutti gli altri immobili non indicati nella precedente ipotesi.
(Omissis). 1. di confermare le aliquote agevolate l.C.l. per l'anno 2003 in maniera identiche a quelle dell'anno 2002 e precisamente:
a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;
5,5 per mille per le pertinenze delle case locate con regolare contratto d'affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
5,5 per mille per le pertinenze delle case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori -figli) residenti nel comune di Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
b) nei casi di ristrutturazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 457/1978 art. 31 comma 1 lettera c), d) e), d'immobili ubicati nel centro storico, cosi' com'e' individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata a partire dalla data d'ultimazione lavori e fino al 31 dicembre del quinto anno solare successivo.
Tale aliquota agevolata e' determinata per l'anno 2003:
4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione secondaria. Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote I.C.I. fino l'anno 2008, la definizione dell'aliquota agevolata da applicarsi anno per anno; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 3. di stabilire per l'anno 2003, com'e' definito con deliberazione di C.C. n. 16 del 13 febbraio 1999, il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 1 al 2° comma del vigente regolamento l.C.l.: =====================================================================
ZONE OMOGENEE | VALORE AREE FABBRICABILI =====================================================================
Residenziali | Euro 103/mq
Produttive | Euro 52/mq
Commerciali | Euro 129/mq
Turistiche | Euro 129/mq 4. di fissare in Euro 124,00 la detrazione d'imposta da applicare alle unita' immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a Euro 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidita' superiore al 70%.
(Omissis). 03X05073
Il comune di CAPRIATA d'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare la determinazione anche per l'anno 2003, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella seguente misura diversificata:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, terreni agricoli: 4 per mille;
altre tipologie di unita' immobiliari (immobili diversi dalle abitazioni, aree fabbricabili, immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, alloggi non locati, ecc.): 6,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05074
Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), per l'anno 2003, nelle seguenti misure:
aliquota ridotta: 5,5 per mille, per le persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze;
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota maggiorata: 6,5 per mille, per gli alloggi non locati. Di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e' stabilito in Euro 103,29 sulla base deIIart. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis). 03X05075
Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misnra unica del 6 per mille; di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 142,00 dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 03X05076
Il comune di CARVICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata per l'anno 2003 con aliquota unica del 5 per mille; 2. di determinare in Euro 103,29 rapportate al periodo di anno durante il quale si protrae la destinazione, la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 20 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I.; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che a partire dall'anno 1999 la riscossione dell'imposta avviene mediante gestione diretta in economia da parte dell'ente e che i contribuenti verseranno le somme dovute direttamente sul conto corrente postale dell'ente o presso la tesoreria comunale.
(Omissis). 03X05077
Il comune di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05078
Il comune di CASALEGGIO NOVARA (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille; di determinare la detrazione dell'imposta per le unita' inimobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 104,00.
(Omissis). 03X05079
Il comune di CASALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per il 2003, (omissis), cosi' determinate sulla base delle categorie catastali:
immobili appartenenti al gruppo A;
a) abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
b) altre abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille.
L'immobile appartenente al gruppo B e C: 6 per mille;
Terreni: 6 per mille;
Immobili appartenenti al gruppo D: 7 per mille.
(Omissis). 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05080
Il comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, riconfermando le aliquote, le detrazioni e modalita' applicative gia' adottate nell'anno 2002:
aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione:
di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario;
dei terreni agricoli;
aliquota nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale deI proprietario (prima casa);
aliquota nella misura del 5,5 per mille per i soli terreni agricoli. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa al contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05081
Il comune di CASALMAIOCCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille (aliquota unica). 2. di mantenere invariata la detrazione di Euro 103,29 per la prima casa.
(Omissis). 03X05082
Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria, 5,75 per mille;
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, 5,75 per mille;
unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale, 5,75 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni, 5,75 per mille;
immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti, 7 per mille;
alloggi non locati da piu' di sei mesi, 7 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati, 5,75 per mille;
aliquota agevolata per gli interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni, 4 per mille;
al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni, 4 per mille;
alla realizzazione di autorimesse o posti auto, 4 per mille;
all'utilizzo di sottotetti, 4 per mille;
nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni, 4 per mille. 2. fissare in Euro 103,29 la detrazione per la prima abitazione.
(Omissis). 03X05083
Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.), che sara' applicata, nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05084
Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. di fissare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
(Omissis). 03X05085
Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
abitazione principale, 5 per mille;
altri immobili, 6,5 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 118,80.
(Omissis). 03X05086
Il comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003:
aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a abitazione principale;
aliquota al 4 per mille per una pertinenza all'abitazione principale;
aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 (L. 200.000) (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari. 4. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05087
Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gia' applicate nell'anno 2002, che per comodita' si riportano come segue:
a) aliquota ordinaria, 6,8 per mille, da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti;
b) aliquota ridotta, 4,4 per mille, da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I., che per chiarezza si elencano di seguito:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al 1° grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purche' il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
l'abitazione posseduta. da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiari dei possessore;
c) aliquota ridotta, 6 per mille, da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) aliquota maggiorata, 9 per mille, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da applicare agli alloggi non locati. 2. di approvare le seguenti detrazioni d'imposta: Euro 103,29 (L. 200.000), da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante i quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del succitato regolamento comunale I.C.I.
(Omissis). 03X05088
Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente; 2. di confermare anche per l'anno 2003 la detrazione di Euro 154,94 (pari a L. 300.000), a suo tempo prevista nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, in favore dei percettori di redditi da sola pensione, o da prevalente pensione e terreni non edificabili, non superiore a Euro 7.750,00, e proprietari di una sola casa di abitazione.
(Omissis). 03X05089
Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria, 6 per mille;
aliquota prima casa 4,5 per mille;
aliquota prima casa anziani, ricoverati in strutture socio assistenziali, purche' non occupata da familiari, parenti ed altri e se unico immobile in proprieta': 4,5 per mille, inteso per anziano chi ha compiuto sessantacinque anni di eta';
aliquota pertinenza abitazione principale 4,5 per mille, alle seguenti condizioni:
cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale;
superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultanti dal certificato catastale;
distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100 m.l.;
l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza:
detrazione applicabile alla prima casa: Euro 103,29 (misura legale).
(Omissis). 03X05090
Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2002 per l'abitazione principale determinandola al 4,5 per mille (quattro virgola cinque per mille) con detrazione di Euro 103,29 e di confermare quella ordinaria nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2003 quanto gia' previsto dalla delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2002 riguardo l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od in abitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 03X05091
Il comune di CASTELLO del MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. I.C.I.:
a) di confemare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 5 per mille;
b) di confemare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05092
Il comune di CASTELSANTANGELO sul NERA (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura unica del 6 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura annua di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05093
Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria 6,1 per mille; 2. aliquota ridotta per abitazioni principali 5,3 per mille.
Di dare atto che per «abitazioni principali», ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente:
a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente;
b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggi regolermente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel comune che altrove;
e) unita' immobiliari ad uso abitatvo che risultino inutilizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta', da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita' immobiliari rientranti nella definizione di «abitazione principale» del soggetto passivo di imposta.
di stabilire, inoltre, che dall' imposta dovuta per le unita' immobiliari destinate ad uso di «abitazioni principali» vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000), rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono l'immobile di loro spettanza ad «abitazione principale»;
di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti d) ed f):
d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente;
f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente l'imposta dovuta sull' abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante.
(Omissis). 03X05094
Il comune di CASTIGLIONE della PESCAIA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e' applicata alla base imponibile per l'anno 2003, nelle seguenti misure:
4 per mille per:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;
unita' immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate;
unita' immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari.
5,5 per mille per:
terreni agricoli;
aree fabbricabili;
unita' immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attivita' artigianale, commerciale, industriale sia in forma individuale sia societaria e precisamente le seguenti categorie catastali: A10 uffici privati, C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbricati costruiti per particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari.
8 per mille per: unita' immobiliari ad uso abitativo non locati per i quali, alla data del 1o gennaio 2003 non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.
7 per mille per: unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e non comprese nelle fattispecie precedenti. 2. di confermare in Euro 206,58 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 03X05095
Il comune di CASTIGLIONE d'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare e riconfermare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) cosi come segue:
7 per mille aliquota oridinaria;
5,5 per mille abitazione principale (come disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. viene considerata tale:
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o collaterale) di primo grado che vi risiedono;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purche' non locata;
6 per mille alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a condizione che venga presentata apposita domanda, allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I.;
detrazione per abitazione principale Euro 113,62.
(Omissis). 03X05096
Il comune di CASTIONE della PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) da applicarsi in questo comune nella misura pari a quella in vigore nell'esercizio precedente e precisamente:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota agevolata 5,5 per mille limitatamente agli immobili di categoria D2 (alberghi e pensioni). 2. di confermare in Euro 123,95 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in Euro 258,23 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle beate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune.
(Omissis). 03X05097
Il comune di CASTRI di LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003:
a) l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;
b) la detrazione sull'abitazione principale in Euro 103,29 annue.
(Omissis). 03X05098
Il comune di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. Di confermare la determinazione per l'anno 2003 nelia misura del 6 per mille (sei per mille) l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i terreni edificabii e per i fabbricati dei seguenti gruppi catastali: A - B - C e delle seguenti categorie del gruppo D: D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 -D/8 - D/9, al fine di agevolare le attivita' che in essi si svolgono normalmente, con particolare riferimento alle abitazioni ed alle attivita' legate al settore terziario; 2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per i fabbricati delle seguenti categorie del gruppo D: D/1 e D/7, nonche' per quelli del gruppo catastale D non iscritti in catasto di cui al comma 3, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 31 dicembre 1992; 3. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 134,27, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 03X05099
Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 febbraio 2003 e il 6 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. I.C.I. aliquota unica del 5 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05100
Il comune di CEPPALONI (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 le seguenti le aliquote I.C.I.:
6 per mille: abitazione principale;
7 per mille: aree fabbricabili e tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazioni principali. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05101
Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno finanziario 2003 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali:
prima casa 5 per mille;
seconda casa e tutto quello che non e' prima casa 6,5 per mille;
detrazione prima casa Euro 103,29.
(Omissis). 03X05102
Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,8 per mille 2. di stabilire, per l'anno 2003, in Euro 110,00, l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o di altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 03X05103
Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille detrazione prima casa pari a Euro 129,11 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado.
(Omissis). 03X05104
Il comune di CERISANO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura che segue:
6 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29; 2. di stabilire che ai fini dell'art. 12 del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, cosi' come specificato dall'art. 6 del sopraccitato regolamento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50%.
(Omissis). 03X05105
Il comune di CERETTO LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili, nonche' l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05106
Il comune di CERVIA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
5 per mille per le unita' adibite ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonche' per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta fino al primo grado e collaterale fino al secondo grado) che la occupano;
7 per mille per le unita' abitative escluse dall'applicabilita' dell'aliquota del 5 per mille e per le relative pertmenze;
6,8 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di elevare, per l'anno 2003, a Euro 258,23 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente ai contribuenti ICI, in situazioni di particolare disagio economico-sociale, facenti parte di nuclei familiari rientranti nelle seguenti fattispecie:
a) Famiglie di pensionati - nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1o gennaio 2003 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 7.230,40 aumentato di Euro 5.164,57 per ogni componente oltre il primo;
b) Famiglie con portatori di handicap - nuclei familiari che includano portatori di handicap (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) con attestato di invalidita' civile aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2002, non superiore a Euro 7.230,40 pro-capite;
c) Famiglie assistite - nuclei familiari che comprendano persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti all'1° gennaio 2003; 4. di stabilire inoltre, per quanto concerne il punto n. 3 seguenti principi:
il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2002;
per reddito pro-capite si intende quello che si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare imponibile IRPEF 2002 per il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2003;
i componenti della famiglia non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre all'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina...) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (uso, usufrutto, abitazione);
restano escluse dall'agevolazione le unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville);
il soggetto passivo interessato e' tenuto a presentare al Servizio tributi del comune di Cervia, Viale Volturno, n. 55, 48015 Cervia - Ravenna - (direttamente o tramite raccomandata a/r) entro il termine di scadenza del versamento della prima rata, la richiesta autocertificazione nella quale dovranno essere indicati i dati personali (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) ed il possesso (alla data del 1o gennaio 2003) dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione a Euro 258,23;
il contribuente che avra' consegnato o inviato la richiesta entro i suddetti termini potra', all'atto del pagamento delle rate I.C.I. 2003, gia' tenere conto della maggior detrazione richiesta;
l'amministrazione si riserva ogni piu' ampia facolta' di richiedere, in qualunque momento, l'esibizione della documentazione ritenuta idonea a comprovare la situazione dichiarata; ogni falsa dichiarazione sara' perseguita nei termini di legge;
in caso di comproprieta' e contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi tutti diritto alla maggior detrazione. la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta separatamente da ciascun soggetto.
(Omissis). 03X05107
Il comune di CHIESA in VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
abitazione principale 5 per mille;
altri immobili 6,5 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X05108
Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili. in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2003 Le aliquote sono dunque le seguenti:
Aliquota ordinaria 5,5% per mille;
Aliquota ridotta 5 per mille, per abitazioni principali di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. e per unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I.;
Detrazione per abitazione principale Euro 104,00;
La stessa detrazione e' elevata a Euro 156,00 nei casi previsti dalla categoria a) e b) delIart. 20, comma 3 del regolamento I.C.I. e precisamente:
a) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) e' compresa una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100% oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorita' attestante l'infermita' al 100%;
b) Soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
1. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di C/6 e di C/2 pertinenziali all'abitazione principale);
2. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in una delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
3. il reddito lordo riferito all'intero nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore a Euro 10.000,00 elevato a <?tf="P465dd4"> e 13.300,00 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro 600,00 per ogni altro familiare a carico.
L'applicazione del suddetto beneficio e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato di apposita autocertificazione da presentare entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. relativa all'anno oggetto d'imposta presso l'ufficio tributi del comune di Chieve.
(Omissis). 03X05109
Il comune di CHIGNOLO d'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
abitazione principale 4 per mille;
pertinenze dell'abitazione principale 4 per mille;
altri fabbricati e terreni 7 per mille;
detrazioni per abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X05110
Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,3 per mille e di fissare la relativa detrazione d'imposta nella misura di Euro 104,00; 3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota LC.I. nella misura dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.
(Omissis). 03X05111
Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che verra' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05112
Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare, anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura che segue:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille.
(Omissis). 03X05113
Il comune di CINGOLI (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2003:
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 230.000 - Euro 118,78;
aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;
aliquota 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.
(Omissis). 03X05114
Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003 (omissis) le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), come segue:
terreni agricoli: 4 per mille;
abitazione principale e relative pertinenze (comprese le abitazioni concesse in comodato a parenti e affini entro il primo grado): 4 per mille;
abitazioni locate, con regolare contratto registrato, e abitazioni non equiparate ad abitazioni principali: 5 per mille;
alloggi tenuti a disposizione per almeno 12 mesi e relative pertinenze (in quanto non locati con regolare contratto registrato o non concessi in comodato): 7 per mille;
unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, C, D, A/10 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali): 5 per mille;
unita' immobiliari adibiti ad attivita' direzionali, commerciali e produttive tenute a disposizione per almeno 12 mesi: 7 per mille;
aree edificabili: 6 per mille;
per ogni altra tipologia non sopraindicata: 5 per mille. 2. di proporre al Consiglio comunale l'aumento, per l'anno 2003, delle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
detrazione per abitazione principale: Euro 115,00;
detrazione per abitazione principale entro fascia di rispetto elettrodotti come da P.R.G.: Euro 230,00;
detrazione per abitazione principale (che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione) posseduta da contribuenti con eta' superiore a 65 anni e con reddito familiare derivante da pensione minima, fissata per l'anno 2002 in Euro 5.105,00, oltre al reddito dell'abitazione (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9): Euro 270,00;
detrazione per abitazione principale (che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione) posseduta da contribuenti con un reddito annuo familiare non superiore a Euro 20.658,27 e nel cui nucleo familiare sia presente un componente con invalidita' riconosciuta superiore all'85%, (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9): Euro 270,00
(Omissis). 03X05115
Il comune di CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, cosi' come di seguito riportate:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale: 5 per mille e detrazione di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05116
Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria al 7 per mille. 2. stabilire, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso:
a) in misura del 4,9 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/1;
b) in misura del 4,9 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica;
c) in misura del 4,9 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina) costituenti parti integranti della abitazione principale ancorche' distintamente iscritte al catasto purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;
d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
e) in misura del 7 per mille per fabbricati con categoria catastale D;
f) terreni agricoli esenti;
g) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1;
h) in misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare, posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
i) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
j) in misura del 7 per mille per le pertinenze non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;
k) in misura del 6,5 per mille per unita' immobiliari di categoria catastale da A/2 a A/8, locate con appositi «contratti tipo» registrati (ex legge n. 431/1999 art. 5, comma 2) a studenti non residenti iscritti ai corsi universitari tenuti presso la sede locale del Polo Universitario. 3. di fissare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a Euro 103,29 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di Euro 258,23; 4. di approvare lo schema delle aliquote I.C.I. per l'anno 2003 e lo schema delle detrazioni che formano parte integrante della presente deliberazione. DETRAZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2003 PROPRIETARI DI UNICO IMMOBILE E PERTINENZE (garage e/o cantina) DIRETTAMENTE OCCUPATE =====================================================================
|Detrazione massima ammessa per |
|l'abitazione principale |Categoria dei beneficiari =====================================================================
| |A favore dei pensionati
| |ultrasessantenni per i quali la
| |somma dei redditi componenti la
| |scheda anagrafica non superi
| |Euro 10.329 annui, ai fini A|Euro 206,58 |dell'imponibile IRPEF ---------------------------------------------------------------------
| |A favore dei pensionati
| |ultrasessantenni per i quali la
| |somma dei redditi componenti la
| |scheda anagrafica non superi
| |Euro 12.911 annui, ai fini B|Euro 154,94 |dell'imponibile IRPEF ---------------------------------------------------------------------
| |A favore dei contribuenti nella
| |cui scheda anagrafica e' presente
| |una persona portatrice di
| |Handicap (percentuali di
| |invalidita' superiore al 75%) e
| |la somma dei redditi componenti
| |la scheda anagrafica non superi
| |Euro 28.405 annui ai fini C|Euro 258,23 |imponibile IRPEF
ALIQUOTE I.C.I. - ANNO 2003 ALIQUOTA ORDINARIA 2003 - 7 PER MILLE ===================================================================== Variazioni all'aliquota ordinaria: | =====================================================================
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale | ad esclusione della cat. catastale A/1 (detrazione | Euro 103,29).... |4,9 per mille ---------------------------------------------------------------------
pertinenze costituenti parti integranti | dell'abitazione principale, ancorche' distintamente | iscritte al catasto, purche' ubicate nello stesso | edificio o complesso immobiliare.... |4,9 per mille ---------------------------------------------------------------------
immobile concesso in uso gratuito solo ed | esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di | parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come | abitazione principale, ed ivi abbia residenza | anagrafica.... |4,9 per mille ---------------------------------------------------------------------
pertinenze non costituenti parte integrante | dell'abitazione principale (non ubicate nello stesso | edificio o complesso immobiliare.... | 7 per mille ---------------------------------------------------------------------
immobile posseduto in aggiunta all'abitazione | principale.... | 7 per mille ---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliare (da A/2 a A/8) locate con appositi| {contratti tipo} registrati ai sensi della legge n. | 431/1999, art. 5, comma 2, a studenti non residenti | iscritti presso il Polo Universitario di | Civitavecchia.... |6,5 per mille ---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' | od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la | residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito | di ricovero permanente, a condizione che la stessa non | risulti locata.... | 4 per mille ---------------------------------------------------------------------
per fabbricati con categoria catastale D.... | 7 per mille ---------------------------------------------------------------------
per abitazioni di tipo signorile con cat. catastale | A/1.... | 7 per mille ---------------------------------------------------------------------
aree fabbricabili.... | 7 per mille ---------------------------------------------------------------------
terreni agricoli.... | Esenti
La detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale e' di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05117
Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05118
Il comune di COLOGNO al SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;
b) altre unita' immobiliari 5 per mille;
e) terreni agricoli 5 per mille;
d) aree edificabili 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di stabilire per l'anno 2003 l'elevazione della detrazione spettante in misura pari a Euro 258,23 e, comunque, non oltre l'imposta dovuta, per le abitazioni principali della categoria di contribuenti costituita da famiglie con presenza di inabili, con percentuale superiore al 65%, con reddito complessivo del contribuente inferiore a Euro 15.000,00 che posseggono nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono.
(Omissis). 03X05119
Il comune di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati: 6 per mille della base imponibile;
b) abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille della base imponibile.
(Omissis). 03X05120
Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2003, le seguenti aliquote diversificate:
a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille.
b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi delIart. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione (comprese le pertinenze) diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti, nonche' per gli immobili diversi dalle abitazioni consistenti in aree edificabili.
c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05121
Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I. C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 03X05122
Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire nella misura seguente le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003:
aliquota unica per tutti gli immobili 6 per mille;
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'aliquota e' del 5 per mille. 2. stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05123
Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di legge.
(Omissis). 03X05124
Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille.
(Omissis). 03X05125
Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: nella misura del 6 per mille;
b) aliquota agevolata per abitazione principale e abitazione data in comodato gratuito: nella misura del 5,7 per mille. 2. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2003 nella misura di Euro 104,00.
(Omissis). 03X05126
 
Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2003 come segue:
a) fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze; 4.5 per mille. Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10 nonche' le pertinenze dell'abitazione principale (categorie C/2, C/6 e C/7).
b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'Ufficio tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica.
c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione).
d) fabbricati diversi dalle abitazioni: 4,5 per mille. Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'Ufficio tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica.
e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati; 5 per mille. Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati.
f) fabbricati non destinati ad abitazione escluse le pertinenze dell'abitazione principale gia' regolamentate al punto a: 5 per mille. Categorie catastali: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - C/6 - D/4 - D/5 - D/9 - D/10 - D/12.
g) aree fabbricabili: 5 per mille. 2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2002, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di Euro 144,608.
(Omissis). 03X05127
Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di confermare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05128
Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 1o febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.
(Omissis). 03X05129
Il comune di CROVIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
un aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,3 a Euro 130,00;
un'aliquota ordinaria (sulla prima casa) nella misura del 4 per mille;
un'aliquota per la seconda casa del 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05130
Il comune di CUNEO ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
A) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
B) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale;
C) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari, non costituenti abitazione principale, censite nella categoria A escluse le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in locazione per usi diversi dall'abitazione principale.
Sono esclusi gli immobili:
concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille);
sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili (scontano il 4 per mille);
gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6 per mille).
D) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
E) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili;
F) aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla legge n. 431/1998;
G) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato. 2) di confermare per l'anno 2003 le detrazioni di imposta gia' deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 15 del 1o febbraio 2000:
A) detrazione ordinaria di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;
B) detrazione speciale di Euro 154,94 per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in:
a) proprieta' di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55;
b) reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, se pur non esaustivamente, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto: =====================================================================
Numero familiari conviventi | Reddito lordo complessivo =====================================================================
1 | Fino a Euro 9.812,68
2 | Fino a Euro 15.493,71
3 | Fino a Euro 17.301,31
4 | Fino a Euro 18.592,45
5 | Fino a Euro 19.367,13
6 o piu' | Fino a Euro 20.141,82
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d'acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 30 giugno o in caso diverso entro il 20 dicembre nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.
(Omissis). 03X05131
Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
7 per mille per gli alloggi non locati;
6 per mille per tutti gli altri casi. di determinare in Euro 119,00 la detrazione di imposta a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05132
Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Per quanto in narrativa esposto, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abilitazione principale, la somma di Euro 130,00.
(Omissis). 03X05133
Il comune di DENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota per l'abitazione principale: 4 per mille;
aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale: 6 per mille. 2. di confermare per lo stesso anno la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ad Euro 206,00 da utilizzare fino a concorrenza dell'imposta. 3. di esentare dal pagamento dell'imposta in argomento per l'anno 2003, le ONLUS come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
(Omissis). 03X05134
Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni l.C.l. nel seguente modo:
abitazione principale: 5 per mille;
equiparazione ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille;
immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille;
tutti gli altri fabbricati: 6,8 per mille;
aree fabbricabili: 6,8 per mille. Detrazione d'imposta anno 2003 Euro 129,00 per l'abitazione principale. 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 129,00 a Euro 155,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, ai fini del pagamento deIl'l.C.l. per l'anno 2003, confermando i criteri introdotti dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:
a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a Euro 25.822,00, tale limite e' incrementato di Euro 2.582,00 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2001 per l'intero nucleo familiare;
c) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili;
d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui al comma 2, art. 8 legge 23 ottobre 1992, n. 421;
e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente:
1. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
2. la categoria catastale di appartenenza;
3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2001;
4. il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto c). 3. Di dare atto che:
la richiesta - autocertificazione - dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di presentazione della denuncia all'ufficio tributi del comune di Dervio - P.za IV Novembre, 3 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate l.C.l. 2003 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta.
(Omissis). 03X05135
Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale: Euro 103,29 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).
(Omissis). 03X05136
Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 novembre 2002 - 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di prendere atto che con deliberazione C.C. n. 72 del 20 dicembre 2000 ad oggetto: «I.C.I. anno 2001: determinazioni», e' stata deliberata la disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. da applicarsi nell'anno 2001 e successivi; 2. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,5 per mille;
c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille;
(Omissis). 4. di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e sino a modifica, la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I:
a) abitazione principale: detrazione Euro 103,29;
b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o piu' persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: detrazione Euro 154,94;
c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto considerata abitazione principale con detrazione di Euro 103,29 o, se rientra nel caso di cui alla let-tera b), di Euro 154,94;
(Omissis). 03X05137
Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di modificare per l'anno 2003 l'aliquota sulla prima abitazione con eventuale pertinenza cosi' come definito dal regolamento comunale I.C.I. vigente, dal 4,5 per mille al 4,3 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili diversi dall'abitazione principale nei valori stabiliti per l'anno 2002, ovvero nelle seguenti misure:
7 per mille per le abitazioni non locate e relative pertinenze;
6 per mille per le rimanenti fattispecie imponibili;
Euro 103,29 per l'abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definito dal regolamento comunale I.C.I. vigente, nonche' per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale di godimento da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata;
un'ulteriore detrazione di Euro 103,29 ai contribuenti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione monetaria del minimo vitale;
un'ulteriore detrazione di Euro 103,29 ai contribuenti che siano direttamente riconosciuti (o che abbiano all'interno del proprio nucleo famigliare una o piu' persone riconosciute) invalidi civili dal 75% al 100% e che presentino idonea documentazione ai sensi della legge n. 118/1971 e legge n. 104/1992;
un'ulteriore detrazione di Euro 103,29 alle giovani coppie che contraggono matrimonio entro il 2003 e che abbiano un reddito complessivo lordo non superiore ad Euro 25.822,85.
(Omissis). 03X05138
Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota del 5 per mille: per le prime case e le aree edificabili, con detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11; aliquota del 6 per mille: per le seconde case.
(Omissis). 03X05139
Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 le aliquote lei nei seguenti importi:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille - detrazione Euro 134,28;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille - detrazione Euro 206,00 per nuclei con un familiare portatore di handicap grave individuato in base ai criteri della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e certificato dal servizio di medicina legale;
altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai residenti: 6 per mille;
altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai non residenti: 6,5 per mille;
altri immobili non affittati - aree produttive - aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis). 03X05140
Il comune di DRUOGNO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) relativa alle abitazioni principali nella misura del 6 per mille; di rideterminare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) relative alle abitazioni diverse da quella principale, a tutti gli altri fabbricati, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli nella misura del 7 per mille; di confermare in Euro 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la sua destinazione, la detrazione d'imposta ai sensi del comma 55, art. 3, punto 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05141
Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003; di confermare altresi' la detrazione per abitazione principale pari a Euro 103,29.
(Omissis). 03X05142
Il comune di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 6. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille; 7. di determinare per l'anno 2003, per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), l'aliquota del 5,5 per mille a carico dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore); 8. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 9. di estendere la detrazione di cui al punto 3. del presente dispositivo, qualora ne ricorrano i presupposti richiamati, anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del vigente «Regolamento imposta comunale sugli immobili (I.C.l.)». 10. di elevare la detrazione di cui al punto 3. del presente dispositivo a Euro 206,58 a favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica e' presente una persona disabile non autosufficiente oppure un invalido civile al 100%, previa richiesta inoltrata al comune con allegato certificato rilasciato dalle competenti autorita', nonche' di estendere detta detrazione qualora ne ricorrano i presupposti richiamati anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del vigente «Regolamento imposta comunale sugli immobili (l.C.l.)».
(Omissis). 03X05143
Il comune di EPISCOPIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2003 le stesse determinazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, adottate per l'anno 2002:
a) fissazione dell'aliquota I.C.l. nella misura unica del 5 per mille;
b) fissazione della detrazione nella misura di Euro 103,39 per l'unita' immobiliare adibita ad uso di abitazione principale.
(Omissis). 03X05144
Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura del 5 per mille; di stabilire l'ammontare della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05145
Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura del 6 per mille nonche' l'importo della detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 130,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992; 2. di fissare per alcuni fabbricati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e dell'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.l., approvato con delibera di c.c. n. 3 del 25 marzo 1999, le seguenti aliquote agevolate:
4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG), che risultino essere inagibili o inabitabili e/o fatiscenti;
5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi di manutenzione straordinaria, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 8 agosto 1978, n. 457, su altri fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG), con la precisazione che le predette aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, purche' i lavori siano iniziati, come evidenziato nella dichiarazione di inizio attivita' presentata al comune, o i relativi progetti di ristrutturazione, se necessari, siano presentati nel corso dell'anno 2003.
(Omissis). 03X05146
Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.l. per l'anno 2003 nel seguente modo:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,75 per mille;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996: 5,75 per mille;
terreni agricoli: 6,75 per mille;
aree fabbricabili: 6,75 per mille. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05147
Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 2. di confermare nella misura minima di Euro 103,29 la detrazione relativa all'abitazione principale.
(Omissis). 03X05148
Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di Euro 103,29 e del 6 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 03X05149
Il comune di FONTECHIARI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istitutita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
tutti gli immobili: 5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale di residenza del soggetto passivo d'imposta o dai parenti in linea retta entro il primo grado: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05150
Il comune di FORLIMPOPOLI (provincia di Forli) ha adottato il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 114,00; 3. di determinare la maggiore detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per le sottoelencate fasce sociali disagiate in Euro 207,00:
contribuenti con oltre 60 anni di eta', pensionati con famiglia composta da un unico componente e con reddito lordo annuo inferiore ad Euro 6.715,00;
contribuenti con oltre 60 anni di eta', con reddito lordo annuo inferiore ad Euro 9.297,00;
contribuenti nella cui famiglia sono compresi tre o piu' figli fiscalmente a carico, con reddito familiare lordo annuo inferiore Euro 14.461,00;
contribuenti nella cui famiglia sono compresi uno o piu' familiari portatori di handicap, con reddito familiare lordo annuo inferiore ad Euro 14.461,00;
contribuenti portatori di handicap con reddito lordo annuo inferiore ad Euro 6.715,00;
contribuenti nella cui famiglia sono compresi due figli fiscalmente a carico, con reddito lordo annuo inferiore ad Euro 9.297,00;
(Omissis). 4. di confermare per l'anno 2003 le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione di cui al modello approvato con delibera G.M. n. 424/1996. 03X05151
Il comune di FORMIGNANA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 gennaio 2003 ed il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare l'aliquota I.C.I. del 6,5 per mille dal 1° gennaio 2003; di elevare la detrazione relativa all'imposta comunale sugli immobili con un incremento del 2,4 per cento; di adottare per l'esercizio finanziario 2003 i seguenti limiti di reddito per l'applicazione delle seguenti detrazioni:
Euro 8.394,47 per i monoreddito, relativo alla detrazione di Euro 258,23;
Euro 13.556,06 per il reddito complessivo dei nuclei famigliari, incrementato di euro 1.037,08 per ogni persona a carico, relativo alla detrazione di Euro 150,00.
(Omissis). 03X05152
Il comune di FORNI di SOPRA (provincia di Udine) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota del 4,5 per mille: per l'abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili di categoria B/C/D/A10, per le aree fabbricabili:
aliquota del 5 per mille: per gli immobili (di categoria A) posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
aliquota del 4 per mille: per gli immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro;
per gli immobili rifiniti «rustici» ed «edifici del territorio non urbano del fondovalle» di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del regolamento comunale;
aliquota dello 0,5 per mille: per gli immobili definiti «rustici» ed «edifici del territorio non urbano del del fondovalle» di cui all'art. 3 del regolamento comunale per i quali non e' ammessa la modifica di destinazione d'uso. 2. di proporre la conferma in euro 155,00 della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze estesa anche ai casi previsti nell'art. 4 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta. 3. di proporre la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1 comma cinque della legge n. 449/1997. Di stabilire che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili vale l'aliquota ordinaria del 5 per mille per le casistiche non espressamente disciplinate e per le quali non e' stata deliberata appositamente un'aliquota e che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.
(Omissis). 03X05153
Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissata in Euro 103,29 la detrazione stabilita al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche.
(Omissis). 03X05154
Il comune di FOSSANO (provincia di Cuneo) ha adottato il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura del 7 per mille; 2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5 per mille; la medesima aliquota si applica agli immobili qualificati come pertinenze dell'abitazione principale dal regolamento comunale I.C.I.; 3. di confermare per l'anno l'aliquota per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base degli accordi previsti dal comma 3, art. 2, legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che sara' applicata in questo comune nella misura del 3 per mille; 4. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di Euro 108,46; 5. di confermare per l'anno 2003 la detrazione nella misura di Euro 154,94 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale secondo i criteri e le procedure sottoelencate:
a) possesso alla data del 31 dicembre 2001 della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, reclude l'utilizzo della maggiore detrazione;
b) reddito I.S.E.E. inferiore ai valori stabiliti in applicazione del decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, con valore di riferimento pari a Euro 6.714,00;
c) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1, A/7, A/8, A/9;
d) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di Euro 108,46 (lire 210.000);
e) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2003 su modulo predisposto dell'ufficio tributi. 03X05155
Il comune di FRAGNETO l'ABATE (provincia di Benevento) ha adottato il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). per quanto sopra esposto:
per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per il comune di Fragneto l'Abate, e' stabilita nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per la seconda abitazione;
di stabilire l'applicazione della detrazione di Euro 103,29 (valida per tutti i contribuenti) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05156
Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. 03X05157
Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille; aliquota ridotta del 6 per mille da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
(Omissis). 03X05158
Il comune di FURTEI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come in appresso:
5,5 per mille per le aree fabbricabili;
5,5 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per le seconde case;
6 per mille per i fabbricati produttivi. 2. di stabilire in Euro 104 la detrazione per l'abitazione principale. 03X05159
Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato, il 9 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Differenziazione delle aliquote dal 5 per mille al 7 per mille come segue:
1a) una aliquota ridotta deI 5 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Viene confermata la detrazione di legge prevista per Euro 103,29 = (L. 200.000) (art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;
1b) pertinenze aliquota abitazione principale. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per pertinenza si intende il garage, box o posto auto, l a soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. L'abitazione principale e le pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate anche ai fini della determinazione del loro valore:
2) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1/a e 1/b, nonche' per le aree fabbricabili;
3) aliquota del 5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto da ricovero o sanitario in seguito d i ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata;
4) per i fabbricati inagibili o inabitabili, e' prevista una riduzione del 50% dell'importo dovuto, in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile. Per l'applicazione delle aliquote I.C.I., ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui ai punti 1/a e 1/b, i soggetti che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Gaeta - settore economico - finanziario - Ufficio tributi - direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro iI termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. l contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto dell'aliquota da applicare. Nel caso di dichiarazione infedele e/o incompleta verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
(Omissis). 03X05160
Il comune di GALLIATE LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 31 dicembre 1994 n. 504:
abitazione principale: 5,5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille; e di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05161
Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) 4,5 per mille per:
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.;
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'Ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
b) 4 per mille:
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;
per le unita' immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a Euro 25.822,84;
c) 7 per mille per le unita' immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31 dicembre dell'anno precedente;
d) 5,5 per mille per i restanti immobili; 2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05162
Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2003 nella misura del 5,5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5 art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 4. di confermare per l'anno 2003 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 108,46 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05163
Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille;
alloggi non locati: 7 per mille; 2. di stabilire in Euro 113,62 la detrazione d'imposta sulla prima casa.
(Omissis). 03X05164
Il comune di GEMONA del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 4,5 per mille; 2. di confermare la seconda aliquota I.C.I. pari al 6 per mille per le abitazioni sfitte diverse da quelle principali e per gli immobili sfitti adibiti ad attivita' economiche; 3. di disporre che il soggetto passivo I.C.I. che sia locatore di immobile, per documentare l'applicazione dell'aliquota ordinaria, presenti all'ufficio tributi, entro i termini previsti per i versamenti dell'imposta, copia del contratto di locazione indicando gli estremi di registrazione e, successivamente, comunichi la data di risoluzione del contratto; 4. di confermare nell'importo di Euro 103,29 la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05165
Il comune di GIACCIANO con BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 6,4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e la detrazione di Euro 103,29 per abitazione principale.
(Omissis). 03X05166
Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05167
Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), una aliquota ordinaria del 5,5 per mille ed una aliquota differenziata del 7 per mille per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D»; 2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura, gia' prevista per l'anno 2002, di Euro 103,29; 3. di determinare in Euro 154,94 la misura della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta) che possiedono, alla data del 1o gennaio 2003, tutti i seguenti requisiti:
reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione da lavoro dipendente non superiore a:
Euro 15.493,71 per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;
Euro 20.141,82 per i nuclei familiari composti da 3 o 4 persone;
Euro 23.240,56 per i nuclei familiari composti da 5 o piu' persone;
non possedere, a qualsiasi titolo, altri immobili (di ogni tipologia ed ovunque situati) oltre all'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;
valore catastale imponibile dell'abitazione principale non superiore a Euro 36.151,98;
immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali A3, A4, A5.
(Omissis). 03X05168
Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili.
(Omissis). 03X05169
Il comune di GIZZERIA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). determinare per l'anno 2003 la diversificazione dell'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
a) 5 per mille abitazione principale e relative pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado;
b) 6,5 per mille fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
c) 5 per mille per le aree fabbricabili e terreni agricoli. Detrazione abitazione principale Euro 125,00.
(Omissis). 03X05170
Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 1. di confermare in Euro 258,23 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi:
a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati;
b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a Euro 9.263,95 oppure composto da due persone e con valore di ISE pari a Euro 14.544,39; 2. che per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'Ufficio tributi entro il 31 maggio 2003 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne; 3. di stabilire che il pagamento per il 2003 potra' avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere.
(Omissis). 03X05171
Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2003, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni secondarie; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la derazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X05172
Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stimare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,30.
(Omissis). Allegato A 5,5 per mille - immobili classificati nella categoria da A1 a A9 abitati esclusivamente ad abitazione principale (risultante da residenza anagrafica); pertinenze relative all'abitazione principale accatastate in categoria C/6 o C/7 ad uso esclusivo dell'abitazione principale in numero non superiore ad una unita' per ciascuna categoria; immobili classificati nella categoria da A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che lo utilizza come abitazione principale a condizione che abbia residenza anagrafica presso l'immobile;
ordinaria 6 per mille tutti gli immobili non soggetti ad aliquota specifica;
7 per mille - immobili classificati dalla categoria A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che non lo utilizza come abitazione principale; immobili realizzati per la vendita classificati in qualsiasi categoria.
4 per mille - immobili dichiarati inagibili o inabitabili soggetti a interventi recupero; immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto oppure all'utilizzazione di sottotetti.
(Omissis). 03X05173
Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,1 per mille e di confermare l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.
(Omissis). 03X05174
Il comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
del 5,25 per mille, aliquota ridotta, in favore di:
persone fisiche soggetti passivi, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
soggetti passivi relativamente ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa in suo gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinche' vi dimorino abitualmente;
altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e il regolamento comunale vigenti;
del 6 per mille per i terreni agricoli;
del 6,5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle altre categorie;
del 7 per mille per le abitazioni sfitte;
del 7 per mille per le aree fabbricabili; 3. di determinare in Euro 104,00 l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto.
(Omissis). 03X05175
Il comune di GUARDISTALLO (provincia di Pisa) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, primo comma, legge 24 ottobre 1996, n. 556): 5 per mille;
aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere e similari, villaggi turistici compresi nella categoria catastale «D», residence e similari: 7 per mille;
aliquota aree edificabili: 7 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta sugli immobili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'I.C.I. dovuta, nel modo seguente:
detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in misura pari a Euro 103,29;
detrazione di Euro 129,11 per particolari casi di disagio economico e sociale; di precisare che i casi di disagio economico e sociale che giustificano la detrazione suddetta sono da intendersi in relazione all'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato ed integrato dalle successive leggi, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano di redditi lordi sotto la soglia dei minimi INPS maggiorata dell'assegno sociale:
a) unico occupante l'appartamento con reddito annuo lordo inferiore a Euro 6.827,53 pari a L. 13.219.941;
b) per nucleo familiare di due persone con redditi annui lordi inferiori a Euro 9.672,39 pari a L. 18.728.358; confermato, infine che:
a) il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetta se il contribuente o suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l'attivita' agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti «orticelli»);
b) concorrono a determinare il reddito complessivo annuo lordo per la concessione del beneficio della maggiore detrazione i redditi di pensione e i redditi provenienti da qualsiasi altra fonte, compresi i redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo di imposta, con esclusione di quello relativo alla abitazione unica in proprieta'; rilevato che l'aliquota ridotta al 5 per mille vale anche per le pertinenze delle abitazioni principali nei termini disciplinati dall'art. 4 del richiamato regolamento I.C.I.; ritenuto opportuno, inoltre di stabilire che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 6 del richiamato regolamento I.C.I. abitazioni concesse a parenti in uso gratuito, presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione, comunicazione scritta contenente l'indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione al fine di consentire i dovuti controlli allo stesso ufficio tributi.
(Omissis). 03X05176
Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). =====================================================================
Tipologia | Aliquota =====================================================================
Terreni agricoli | 6,5 per mille
Aree fabbricabili | 6,5 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale | 6 per mille
Altri fabbricati | 6 per mille
(Omissis). 03X05177
Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio e il 5 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aree fabbricabili, 6,5 per mille;
terreni agricoli, esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h, decreto legislativo n. 504/1992.
abitazione principale, 4,5 per mille;
abitazioni in aggiunta alla principale, 6,5 per mille;
alloggi non locati, 6,5 per mille;
immobili diversi da abitazioni, 6,5 per mille;
fabbricati realizzati per la vendida e non venduti, 6,5 per mille;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, equiparata all'abitazione principale;
detrazione d'imposta per l'abitazione principale, Euro 103,29.
(Omissis). 03X05178
Il comune di INTROZZO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille a valere per l'anno 2003; 2. di determinare in Euro 130,00, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05179
Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili:
abitazione principale, aliquota del 5,4 per mille;
unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, aliquota del 5,4 per mille;
tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni, aliquota del 6,6 per mille; di confermare, per l'anno 2003, la detrazione unica per abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05180
Il comune di INVERNO e MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti; 2. di riconfermare altresi' in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per il 2003.
(Omissis). 03X05181
Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura unica del 6 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 104,00.
(Omissis). 03X05182
Il comune di IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2003 - 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di riconfermare, anche per l'anno 2003, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' degli alloggi assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;
7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ovvero posseduti in aggiunta a questa, e per gli alloggi non locati;
(Omissis). di riconfermare, anche per l'anno 2003, le detrazioni per l'abitazione principale relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
detrazione pari a Euro 139,44 per gli immobili di categoria A/3, A/4, A/5, A/6;
detrazione pari a Euro 118,78 per gli immobili che non appartengono alle categorie catastali su indicate.
(Omissis). 03X05183
Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, cosi' come determinato con atto di g.c. n. 278 del 20 dicembre 1995; 2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di Euro 103,29 e' confermata la detrazione di Euro 154,94 per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a Euro 9.812,68, elevato a Euro 13.272,94, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente.
(Omissis). 03X05184
Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 103,30.
(Omissis). 03X05185
Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per una sola pertinenza che sia iscritta all'U.T.E. nella categoria C2 (magazzini e locali deposito) o C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e che sia situata nello stesso stabile o comprensorio di immobile oppure, se distaccata, situata ad una distanza non superiore a m 100 dall'abitazione principale; 2. di stabilire in Euro 113,62 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che:
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
la detrazione, quando l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X05186
Il comune di LATTARICO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
a) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle precedenti e per le aree fabbricabili. 2. di determinare, come determina, in Euro 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale ove il contribuente risiede abitualmente ed ha la residenza anagrafica.
(Omissis). 03X05187
Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con la seguente diversificazione:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sue pertinenze anche se disgiuntamente iscritte in catasto purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille; 2. dare atto che la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55), e' stata stabilita dal c.c. con atto n. 11 del 28 marzo 2001 in Euro 113,62 (L. 220.000), che viene confermata anche per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05188
Il comune di LEINI (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2003 - 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Aliquota agevolata del 6 per mille da applicare alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compresa una pertinenza, come previsto nel regolamento comunale in materia;
Aliquota ordinaria del 6.5 per mille da applicare a tutte le altre unita' immobiliari esistenti sul territorio comunale;
(Omissis).
I criteri applicativi per la detrazione d'imposta sull'abitazione principale ai fini I.C.I. in misura superiore ai limiti minimi di legge che troveranno applicazione dall'anno 2003, applicando nella misura di Euro 154,94, la detrazione per le abitazioni principali relative alle categorie di soggetti in appresso individuale:
a) soggetti passivi aventi unita' immobiliari, adibita ad abitazione principale, assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali;
b) soggetti passivi aventi unita' immobiliari, adibita ad abitazione principale, titolari di pensione di invalidita' civile e indennita' di accompagnamento le cui condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2003;
c) come per tutte le altre categorie di soggetti per l'anno 2003, la detrazione relativa all'abitazione principale sara' pari a Euro 103,30 di legge. La detrazione prevista per l'abitazione principale si applica, sino alla concorrenza del suo ammontare, anche alla pertinenza cosi' come individuato al punto 2, art. 3-bis nonche', all'unita' immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 3-ter del regolamento comunale vigente.
Di dare atto che per tutte le altre categorie di soggetti, per l'anno 2003, la detrazione I.C.I. relativa all'abitazione principale sara' pari ad Euro 103,30 di legge.
Di prendere atto inoltre che questo Ente con deliberazione c.c. n. 4/02, con la rettifica del regolamento I.C.l. in vigore, ha previsto l'assimilazione della pertinenza all'abitazione principale (art. 3-bis) e l'estensione dell'aliquota stabilita per quest'ultima alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari in linea retta in primo grado (art. 3-ter).
(Omissis). 03X05189
Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille ed applicare la detrazione per abitazione principale di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05190
Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato, il 1o febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare la misura del 6 per mille per l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 da applicarsi per l'abitazione principale e la misura del 7 per mille per l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 da applicarsi a tutti gli altri immobili, approvate dalla G.C. con provvedimento n. 4 del 1o febbraio 2003; 3. di determinare e confermare in Euro 103,30 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05191
Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota per abitazione principale 4 per mille; 2. di confermare per l'anno 2003 la seguente detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 129,00; 3. di considerare per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione, quali abitazioni principali le seguenti unita' immobiliari:
le pertinenze dell' abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4. di considerare, per l'anno 2003, limitatamente all'applicazione dell'aliquota agevolata, quale abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari:
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis). 03X05192
Il comune di LOAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con detrazione prima casa nella misura di legge, pari ad Euro 103,29.
(Omissis). 03X05193
Il comune di LODI ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 ed al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 267/00, le aliquote l.C.l. relative all'anno 2003 e precisamente:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
c) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998 in applicazione di quanto disposto dall'art. 7-bis del vigente regolamento I.C.I.; 2. di estendere l'aliquota per l'abitazione principale del 5 per mille, in applicazione del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I., a:
a) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale nei limiti di cui all'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I.;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) alloggi assegnati dalla Azienda lombarda di edilizia residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) unita' immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
f) unita' immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) cosi' come individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 3. di fissare per le unita' immobiliari concesse in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998 la detrazione d'imposta di Euro 77,47. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell'accordo siglato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998, tra amministrazione comunale e organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione G.C. n. 442 del 31 agosto 1999); 4. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nella misura di Euro 154,94, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' per quelle ad essa equiparate punto 2) lettere a), b), c), d), e). Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unita' immobiliari medesime.
(Omissis). 03X05194
Il comune di LOIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come definite dall'art. 19 del Regolamento comunale): 6 per mille;
b) unita' immobiliari adibite ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come propria abitazione principale: 6 per mille;
c) unita' immobiliari che entro il 30 giungo dell'anno 2002 vengano locate da parte dei proprietari sulla base dell'accordo decentrato territoriale in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, previa accettazione, rispetto ed applicazione dell'accordo e degli allegati siglati in data 7 ottobre 1999 dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione: 4 per mille;
d) immobili di nuova costruzione invenduti fino al terzo anno dalla data di fine lavori: 4 per mille;
e) fabbricati non rientranti nei casi precedenti: 7 per mille;
f) aree fabbricabili: 7 per mille;
g) terreni agricoli: esenti (art. 15 legge n. 984/1977 e circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9); 2. di stabilire le seguenti detrazioni I.C.I. per l'anno 2003:
Euro 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze, elevata ad Euro 154,94 per i contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap;
nuclei familiari con uno o piu' minorenni in affido;
famiglie con tre o piu' figli a carico;
famiglia mono-parentale (un solo genitore con figli a carico) con reddito annuo lordo inferiore ad Euro 18.075,99;
famiglia composta da soli anziani (abbiano compiuto 65 anni al 1o gennaio 2002, siano in possesso esclusivamente di un reddito derivante da pensione minima o sociale); La maggiore detrazione di cui sopra spetta solo qualora:
nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre all'abitazione principale e massimo una pertinenza;
l'immobile in questione non sia stato concesso in locazione.
La maggiore detrazione di Euro 154.94 verra' applicata esclusivamente sull'importo dovuto relativamente all'abitazione principale e non anche a quello dovuto per le pertinenze. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale, le condizioni che danno diritto alla maggior detrazione e gli stati di cui alle lettere b) e c) dovranno essere autocertificati da parte del contribuente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 entro il 31 dicembre 2003: se richiesta successivamente dal comune, la documentazione autocertificata dovra' essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione.
(Omissis). 03X05195
Il comune di LONGONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie, applicando le detrazioni e riduzioni previste daIl'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 28 dicembre 1996, n. 662 mantenendo invariata la detrazione nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05196
Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). immobili categoria D: 6,5 per mille; abitazione principale (prima casa) 4 per mille; abitazione in aggiunta a quella principale (seconda casa) 6 per mille. Di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita' adibita a dimora abituale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05197
Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). I) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura dei 5 per mille; Il) di fissare la detrazione per l'imposta l.C.I., per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000) e in di Euro 180,76 (L. 350.000) a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1a) reddito complessivo lordo di importo non superiore a Euro 13.427,88 (L. 26.000.000) annui. L'ammontare del reddito va riferito al 2002 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.
L'unita' immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1a) deve essere l'unica di proprieta' al 1o gennaio 2002, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcun'altra unita' immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili; III) di fissare, altresi', la detrazione in Euro 206,58 (L. 400.000 a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; L'unita' immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprieta' o di usufrutto e non deve essere locata; I soggetti interessati di cui ai punto II) per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
l'ammontare dei reddito lordo percepito nell'anno 2002;
il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto 1a); i soggetti interessati di cui ai punto II) o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:
documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi;
dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla non locazione dell'immobile posseduto a titolo di proprieta' od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione; di interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2003 all'ufficio tributi del comune, via Castello, 2, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate l.C.l. 2003 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorita' giudiziaria competente; lV) di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile; A/7 - Abitazioni in villini;
A/8 - Abitazioni in ville; A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; V) di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;
1) che detta aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;
2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonche' la denuncia di inizio lavori.
(Omissis). 03X05198
Il comune di LUVINATE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota ridotta del 5 per mille applicabile sulla prima casa e del 6,5 per mille in tutti gli altri casi; detrazione sulla prima casa nella misura ordinaria di Euro 103,29 rapportata ai mesi del possesso nell'anno. Sono previste le seguenti agevolazioni per tutti quei cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
persone sole, con reddito ISEE entro Euro 6.300,00 con l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale che abbia un valore catastale entro la soglia di 271,00 ai fini I.C.I. viene elevata la detrazione d'imposta ad Euro 125,00; gli stessi sono tenuti a consegnare presso gli uffici comunali la copia del versamento I.C.I. effettuato a saldo corredata dai documenti comprovanti il diritto al beneficio pena il mancato riconoscimento dello stesso.
(Omissis). 03X05199
Il comune di MAENZA (provincia di Latina) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di variare le aliquote I.C.I. dell'esercizio 2003 in diminuzione per le abitazioni principali e pertinenze da 5,5 per mille a 5,2 per mille e in aumento per aree fabbricabili e seconde case da 6,5 a 6,7 per mille; 2. dare atto che per le abitazioni principali opera la detrazione di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05200
Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (vengono considerate pertinenze solo i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria «C6»);
5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni; 2. di concedere, per l'anno 2003, l'aumento della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita', dai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 1.930,00 piu' Euro 910,00 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 piu' Euro 910,00 per ogni persona a carico;
c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 piu' Euro 910,00 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.930,00 piu' Euro 910,00 per ogni persona a carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da Euro 910,00 a Euro 1.420,00;
f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione, da Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita', le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/6 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra. II beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina, quindi i fabbricati classificati nella categoria «06», di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi.
(Omissis). 03X05201
Il comune di MAIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 4,5 per mille per la prima casa e l'aliquota del 6,5 per mille per i restanti immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. per l'anno 2003 pari a Euro 103,29.
(Omissis). 03X05202
Il comune di MALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nelle misure sottoindicate:
6 per mille aliquota ordinaria;
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con una detrazione di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05203
Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. al 5,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. al 7 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni qualsiasi destinazione urbanistica.
(Omissis). 03X05204
Il comune di MANDANICI (provincia di Messina) ha adottato, il 19 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). determinare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota dovuta quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti sul territorio comunale; determinare in Euro 103,29 la detrazione spettante rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05205
Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (provincia di Padova) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate per l'anno 2002 e che di seguito si riportano:
aliquota ordinaria 6 per mille;
4,7 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza ad uso dell'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito e parenti in linea collaterale di primo grado;
6 per mille per le abitazioni secondarie locate e non locate;
6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili, negozi e pertinenze;
detrazione unica nella misura di Euro 103,29 esclusivamente per le abitazioni principali elevabile a Euro 154,94 per nuclei familiari aventi a carico persona disabile con un grado di invalidita' del 75% e con reddito familiare non superiore a Euro 15.493,71 determinato in conformita' del regolamento comunale di introduzione del riccometro.
(Omissis). 03X05206
Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 2. di considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado di parentela purche' adibite ad abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione all'ufficio tributi di una dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorieta' attestante il possesso delle condizioni anzidette; 3. di stabilire la detrazione nell'importo di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05207
Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di aumentare, (omissis), fino alla misura del 7 per mille l'aliquota per l'anno 2003 e di prevedere la misura per i seguenti casi di aliquota differenziata, sempre per l'anno 2003:
a) 6,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune (art. 4 d.l. n. 437/1996);
b) 7 per mille per gli alloggi con locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati);
c) 4 per mille per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998);
d) 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, com-ma 4 legge n. 431/1998);
e) mantenere nel limite di legge di Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05208
Il comune di MELZO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari cedute in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed un box di pertinenza; aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (diverse dall'abitazione principale e del box di pertinenza), per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli; aliquota del 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; detrazione di Euro 191,00 per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05209
Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno d'imposta 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ubicati nel comune di Miradolo Terme:
aliquota unica 5,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: euro 103,29;
sono confermati trattamenti di maggior favore verso i contribuenti che in base alla deliberazione 28 febbraio 2002 n. 3.
(Omissis). 03X05210
Il comune di MOLINA di LEDRO (provincia di Trento) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per le ragioni illustrate in premessa, per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di fissare, per le ragioni illustrate in premessa, per l'anno 2003 per Euro 350,00 - la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05211
Il comune di MOLINARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modiflcazioni ed integrazioni, per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille ed in Euro 103,30 di detrazione per la prima casa.
(Omissis). 03X05212
Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:
A) aliquota ridotta del 5 per mille:
A/1 - in favore delle persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari per le unita' immobiliari adibite ad abitazione di residenza risultanti anagraficamente;
A/2 - per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti ultrassessantacinquenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorita' sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa unita' immobiliare non risulti locata;
A/3 - per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione principale.
Nella fattispecie di cui ai precedenti punti A/1 e A/2 viene anche riconosciuta la detrazione d'imposta di Euro 103,29 (L. 200.000), nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;
B) aliquota ordinaria del 7 per mille:
B/1 - applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A) e C);
C) aliquota del 4 per mille:
C/1 - a favore dei proprietari che eseguono interventi volti aI recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'agevolazione prevista al punto C/1 viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovra' essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I.;
D) di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' elevata ad Euro 154,94 per i soggetti in possesso dei requisiti ed in presenza delle condizioni indicate nell'art. 9 del Regolamento I.C.I.
(Omissis). 03X05213
Il comune di MONEGLIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002 con effetto dal 1° gennaio e quindi:
1) di stabilire la maggiore detrazione per l'abitazione principale. di residenza del contribuente ai sensi del vigente regolamento anagrafico, ed ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, come intesa ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal comma 3, articolo 58 del d.lgs. 446/1997, per l'anno 2003 in Euro 191,09;
2) approvare l'aliquota ordinaria per l'anno 2003 nella misura del 5,4 per mille;
3) approvare un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nell'immobile ai sensi del vigente Regolamento anagrafico, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ed ai sensi del comma 56, art. 3 legge n. 662/1996, estendere tale aliquota ridotta, per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali unita' immobiliari e' altresi' concessa la maggiore detrazione di Euro 191,09;
4) per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, viene applicata l'aliquota ridotta del 4 per mille come per l'abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2003 di tale aliquota agevolata sono:
il requisito della residenza da parte del parente ascendente o discendente nell'immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal registro anagrafico della popolazione residente;
la presentazione della comunicazione, come indicato all'art. 4 comma 1 del Regolamento comunale I.C.I. In assenza di comunicazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.
5) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge o il contratto obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di lavoro o di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, da familiari del possessore o nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo componente l'abitazione non risulti locata, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, e la maggiore detrazione.
6) per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto residente in tale abitazione, viene applicata l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2003 di tale aliquota agevolata sono:
il requisito della residenza da parte del conduttore dell'immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal registro anagrafico della popolazione residente;
la presentazione di documentazione come prevista dall'art. 4 punto 40 del vigente Regolamento comunale I.C.I. In assenza di presentazione di tale documentazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.
Per i contratti con decorrenza precedente all'anno 2003 e per i quali tale comunicazione e' gia' stata presentata all'ufficio tributi comunale, non occorre ulteriore documentazione, per il periodo di valenza del contratto medesimo.
7) di approvare per immobili diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B - C - D, l'aliquota del 4,4 per mille.
(Omissis). 03X05214
Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). a) aliquola ordinaria del 6,4 per mille:
da applicare alle unita' immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti b) e c) incluse le aree fabbricabili; b) aliquota ridotta dei 4,9 per mille;
da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, agli assegnatari degli alloggi dell'azienda territoriale edilizia residenziale ed ai soggetti passivi anziani o disabili in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque, non abitata; alle unita' immobili pertinenziali l'abitazione principale; c) aliquola del 7 per mille:
da applicare alle unita' immobiliari sfitte. 2. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti detrazioni dell'imposta:
detrazioni (solo per l'abitazione principale):
ordinaria: Euro 130,00.
maggiore: Euro 186,00 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le sotto indicate condizioni:
A) nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o piu'; 4) nucleo familiare con uno o piu' soggetti disabili con invalidita' almeno del 66,7 per cento. I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2003.
B) condizioni di reddito del nucleo familiare:
per un componente Euro 7.841,00; per 2 componenti Euro 15.682,00; per 3 componenti Euro 23.523,00; per 4 componenti Euro 31.364,00; per 5 componenti Euro 39.205,00; per ulteriori componenti aggiungere Euro 2.100,00 per ogni persona in piu'. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopra indicato, si detraggono Euro 2.583,00 per ciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro-capite - imponibile IRPEF - dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie Bot, Cct, dividendi azionari, ecc.
Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2002.
Il beneficio della maggiore detrazione e' subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano - alla data del 1° gennaio 2003 - alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - cantina, garage, box.
Ulteriore detrazione: Euro 258,00.
La detrazione verra' elevata a Euro 258,00 neI caso in cui il nucleo familiare - con la presenza di almeno un componente di 70 anni o piu', proprietario dell'unico immobile occupato alla data del 1° gennaio 2003 sul territorio nazionale e all'estero - non superi il reddito determinato dal valore della pensione minima INPS, riferita all'anno 2003 tenendo conto dei dati indicati nella tabella di seguito riportata:
per un componente: Euro 5.228,00;
per due componenti: Euro 7..841,00;
per tre componenti: Euro 9.410,00;
per quattro componenti: Euro 10.978,00;
per cinque componenti: Euro' 12.546,00;
per sei componenti. Euro 14.114,00.
(Omissis). 03X05215
Il comune di MONSUMMANO TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003 le aliquote e la detrazione, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), gia' stabilite con deliberazione giunta comunale n. 10 del 6 febbraio 2002, che sono le seguenti:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
b) unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, non locate, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;
c) immobili diversi da quelli di cui alle lettere precedenti: 7 per mille.
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29. 2. precisare inoltre che ai soli fini dell'aliquota sono considerate abitazioni principali:
una pertinenza della stessa;
unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta nel comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata;
gli alloggi locati con contratti stipulati in base all'accordo territoriale sulle locazioni abitative ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
gli alloggi locati con contratto regolarmente registrato, utilizzate come abitazione principale.
(Omissis). 03X05216
Il comune di MONTALTO delle MARCHE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per i fabbricati e nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 504.
(Omissis). 03X05217
Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella seguente misura:
abitazione principale:
aliquota 4,5 per mille - detrazione: Euro 103,29;
altri fabbricati ed aree fabbricabili:
aliquota: 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05218
Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). I) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - 5,5, per mille; II) alloggio non locato, cosi' come definito dall'art. 7, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - 6 per mille; III) residenza secondaria o seconda casa cosi' come definitiva dall'art. 7, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - 6,2 per mille;
La detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05219
Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, e' determinata nella misura unica' del 6 per mille; 2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' medesima pari ad Euro 103,29 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.
(Omissis). 03X05220
Il comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1) di confermare per le motivazioni di cui in premessa per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
5 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili;
6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi;
7 per mille per le abitazioni tenute a disposizione; 2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29; 3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 2002, con reddito complessivo annuo non superiore a Euro 5.681,03 la detrazione di Euro 154,94 anziche' di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietario di una unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale; 4. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999.
(Omissis). 03X05221
Il comune di MONTERIGGIONI (provincia di Siena) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare - per l'anno 2003 - le aliquote per l'applicazione dell'l.C.l. nelle seguenti misure:
a) 4 per mille:
a1) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune;
a2) per gli alloggi concessi dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo° grado (genitori, figli) ed affini entro il 1° grado (suoceri, generi, nuore, patrigno, matrigna, figliastri), a condizione che il parente od affine lo utilizzi come abitazione principale e sulla quale lo stesso vi abbia residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora, I soggetti che si trovino in tale fattispecie devono trasmettere - entro il termine di scadenza del versamento a saldo I.C.I. - apposite dichiarazione e documentazione da cui risultino i dati catastali dell'immobile oggetto di concessione gratuita e l'indicazione dei soggetti interessati. Non spetta la detrazione per abitazione principale dei residenti;
b) 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate, nonche' per quelle tenute a disposizione in aggiunta all'abitazione principale;
c) 5,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. 2. di considerare per l'anno 2003 - ai sensi di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di approvare, per l'anno 2003, la seguente agevolazione:
detrazione per abitazione principale Euro 154,94 - e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta - nei seguenti casi:
pensionato di eta' non inferiore a 65 anni - alla data del 1o gennaio 2003, titolare di pensione sociale o al minimo;
portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, che si trovino in una delle suddette situazioni alla data del 1° gennaio 2003;
disoccupato capo famiglia per il quale la situazione di disoccupazione si sia protratta per tutto l'anno 2002.
Per usufruire della maggiore detrazione occorre, altresi', tener presente:
a) il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel Comune, ad eccezione degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
b) il soggetto passivo deve far parte di un nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), i cui componenti abbiano posseduto complessivamente, nell'anno 2002, un reddito non superiore ad Euro 10.209,94, indipendentemente dal numero dei componenti stessi; l'anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, verra' considerato come unico componente del nucleo familiare;
c) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo I.C.I. per immobili diversi da quello oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze;
d) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 ad A/6).
Da considerare che:
per la determinazione del reddito annuo di cui al punto b), non va considerato il reddito dell'immobile oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze; il possesso dei requisiti suddetti deve essere dimostrato nelle modalita' previste dalla legge, entro il termine di scadenza del versamento a saldo I.C.I. 4. di approvare, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29. 5. di stabilire che per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998), verra' concesso - a richiesta dell'interessato da presentare entro il mese di gennaio 2004, previo accertamento d'ufficio della rispondenza del contratto alle norme di legge e dell'accordo provinciale in materia - un rimborso pari alla differenza delle aliquote d'imposta (5,5 per mille - 4 per mille) e comunque non superiore ad Euro 154,94.
(Omissis). 03X05222
Il comune di MONTEROSI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di dover confermare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa come stabilito nell'anno 2002.
(Omissis). 03X05224
Il comune di MONZA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 novembre 2002 - 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 7 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c) e d);
b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Monza per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze cosi' come definite dall'articolo 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili vigente al 1o gennaio 2003;
c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5 per mille per le unita' immobiliari di cui all'articolo 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili vigente al 1o gennaio 2003;
d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' dell' 8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
e) La detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sara' di Euro 125,00, salvo i casi previsti con apposito provvedimento.
Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza Delibera Con separata votazione ed all'unanimita' dei presenti
(Omissis)
1. di aumentare a Euro 258,00 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2003 subordinandone la concessione all'applicazione dei seguenti criteri:
A - Limiti di reddito
B - Possesso beni immobili
C - Inabilita'
A. Reddito:
Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2003 (dichiarazione dei redditi anno 2003) ===================================================================== Componenti nucleo familiare|Reddito annuo determinato come sopra Euro ===================================================================== Una persona.... | 10.000,00 Due persone.... | 14.000,00 Tre persone.... | 15.000,00 Quattro persone.... | 16.600,00 Cinque persone.... | 19.200,00 Sei persone.... | 21.700,00 oltre le sei persone.... | 24.300,00
B. Possesso beni immobili:
Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:
abitazione principale classificata nelle categorie:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
altri immobili siti su tutto il territorio nazionale a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione.
C. Inabilita':
il richiedente l'agevolazione deve avere un grado di inabilita' pari o superiore al 70%.
2. I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:
possedere i requisiti previsti dalle lettere A e B
ovvero possedere i requisiti previsti dalla lettera C e B
inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4 L. n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Monza, entro l'anno di competenza del tributo.
Presso il settore tributi sara' a disposizione un modello di domanda autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati.
I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione richiesta.
L'Amministrazione peraltro si riserva la facolta' di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.
(Omissis). 03X05225
Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. 2003 nella misura del 7 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dare atto che la conferma dell'aliquota I.C.I. al 7 per mille si rileva indispensabile ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e della sua rispondenza ai principi stabiliti dell'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis). 03X05226
Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 e' fissata nella misura unica del 6 per mille; 2. riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale la detrazione e' fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05227
Il comune di MORTERONE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille; di determinare, in base all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali; di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05223
Il comune di MOSCHIANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. come di seguito indicata:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali da persone fisiche,soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti nel comune di Moschiano 6 per mille, di fissare, altresi', la riduzione in Euro 103,29 la detrazione per prima casa;
b) immobili posseduti oltre l'abitazione principale e locali commerciali 7 per mille;
c) immobili diversi dalle abitazioni 7 per mille. di dare atto,che ai sensi dell'art. 18 della legge n. 388/2000,che ha sostituito l'art. 10 del decreto legislativo n. 504/92, iI versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso deve essere effettuata in due rate entrambe pari al 50% dell'imposta dovuta rispettivamente entro il 30 giugno e dal primo al venti dicembre.
(Omissis). 03X05228
Il comune di MOSCIANO S. ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato, il 1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Gli immobili di categoria catastale «D» 6 per mille;
Tutti gli altri immobili 5 per mille;
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X05229
Il comune di MUSEI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) altre unita' immobiliari;
c) terreni agricoli;
d) aree edificabili. 2. di determinare, altresi', per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 106,00.
(Omissis). 03X05230
Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - 5 per mille;
altre unita' immobiliari - 5,8 per mille;
terreni agricoli - 5 per mille;
aree edificabili - 6 per mille. 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05231
Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille della prima casa d'abitazione con un aumento della detrazione prevista dalla legge da Euro 103,29 ad Euro 129,00 nella misura del 6 per mille per i restanti fabbricati.
(Omissis). 03X05232
Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. riconfermare, anche per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni (in euro) dell'imposta comunale sugli immobili stabilite con propria deliberazione n. 16 del 26 marzo 1999:
aliquota ordinaria 7 per mille;
per le unita' immobiliari di proprieta' direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta e' ridotta al 4 per mille;
sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari Iegati da un rapporto di parentela del primo grado (figli - genitori), a condizione che cio' risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche;
sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado;
per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta e' ridotta al 5 per mille;
per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota e' ridotta al 3,5 per mille;
l'aliquota e' ridotta al 2 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:
1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
2) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
3) interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
4) interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando costituiscono unita' immobiliari autonome.
la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, e' fissata come segue:
per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 Euro 186,00;
per la categoria catastale A7 euro 155,00;
per le categorie catastali A1, A8 ed A9 Euro 103,00.
(Omissis). 03X05233
Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2003 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 5 per mille al 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale pari ad euro 129,11 per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05234
Il comune di PALMI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
per la prima casa dei residenti 6 per mille;
per tutti gli altri immobili e per le seconde case 7 per mille;
terreni ed aree fabbricabili 7 per mille. La detrazione sulla prima casa dei residenti resta confermata nella misura di Euro 104,00; viene confermata (come previsto dal regolamento I.C.I., adottato dal Consiglio comunale con atto n. 21, del 29 marzo 1999, gia' trasmesso al Ministero) l'esenzione per anni due di imposizione decorrente dalla data del rilascio di apposita autorizzazione, con accertamento dei lavori eseguiti entro quattro mesi, per coloro i quali restaurano intere facciate di immobili siti nel centro urbano (zone omogenee A e B) fino alla concorrenza del minore gettito annuo per il comune di Euro 25.822,84; per la selezione delle domande vale l'ordine cronologico risultante dalla registrazione al protocollo generale del comune della relativa domanda; l'esenzione puo' essere concessa una sola volta ogni dieci anni; oltre a quanto espressamente previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, si considera altresi' abitazione principale la pertinenza (box, cantina, soffitta, ecc., o le pertinenze, se piu' di una); abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che a seguito di ricovero hanno acquistato la residenza in istituti, a condizione che la stessa non risulti locata».
(Omissis). 03X05235
Il comune di PANCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare e confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. e in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione per la abitazione principale, usufruibile anche sulle pertinenze per la parte che eccede rispetto all'imposta dovuta per l'abitazione principale (ove sussista un'eccedenza).
(Omissis). 03X05236
Il comune di PARGHELIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2003, confermando le aliquote precedenti cosi' come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: sei virgola cinque per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6,5 per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6,5 per mille;
5.2) cooperative sociali di cui alle legge 8 novembre 19991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6,5 per mille;
5.3) .... ....;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6,5 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6,5 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6,5 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 6,5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della 27 dicembre 1997, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;
8) aliquota agevolata speciale del 6,5 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
9) aliquota speciale del 6,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; II. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis). 03X05237
Il comune di PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica per tutte le unita' immobiliari, nella misura del 5 per mille. di fissare la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 150,00.
(Omissis). 03X05238
Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari a uso di abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;
c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel Comune: 5,5 per mille. 2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e', inoltre, stabilito che l'importo di euro 103,29 di cui sopra sia elevato a Euro 113,62. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 03X05239
Il comune di PETRONA' (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). stabilire per l'anno 2003 l'aliquota unica I.C.I., valevole per tutto il territorio comunale nella misura del 6,8 per mille, per ogni tipo d'abitazione; l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/1996; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge.
(Omissis). 03X05240
Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. attualmente fissata nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta di Euro 118,78 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05241
Il comune di PIAGGE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). =====================================================================
CASISTICA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTA PER MILLE| DETRAZIONE EURO ===================================================================== Regime ordinario | | dell'imposta per tutte le | | categorie di immobili non | | incluse nelle sottostanti | | classificazioni | 6,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggio anagraficamente | | occupato dal proprietario in| | qualita' di persona fisica o| | socio di cooperativa | | edilizia a proprieta' | | indivisa | 5,5 |Euro 103,29 (200.000) --------------------------------------------------------------------- Alloggio non locato di | | anziani e disabili residenti| | in case di ricovero | 5,5 |Euro 103,29 (200.000) --------------------------------------------------------------------- Alloggio di proprieta' o in | | usufrutto, non locata, di | | cittadini non residenti in | | Italia | 5,5 |Euro 103,29 (200.000) --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito a parenti in linea | | retta fino al 2° grado | | (autocertificazione entro 30| | giugno anno successivo a | | quello di avvenuta | | concessione | 5,5 |Euro 103,29 (200.000) --------------------------------------------------------------------- Alloggi di proprieta' di | | persone fisiche locati con | | contratto registrato | | autocertificazione entro 30 | | giugno anno successivo a | | quello locato | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati | 6,5 | --------------------------------------------------------------------- Pertinenze costituenti parti| | integranti dell'abitazione | | principale, ancorche' | | distintamente iscritte al | | catasto, purche' ubicate | | nello stesso edificio o | | complesso immobiliare | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- Pertinenze non costituenti | | parti integranti | | dell'abitazione principale | 6,5 |
(Omissis). 03X05242
Il comune di PIANEZZA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2003 e il 20 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale suggli immobili ad eccezione:
2) degli alloggi non locati per l'aliquota viene fissata al 7 per mille.
3) delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili a seguito di intervento di recupero edilizio l'aliquota viene determinata in ragione del 3 per mille, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile.
Lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dovra' essere provato nei modi previsti dall'art. 5 del regolamento per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili.
L'aliquota di cui sopra e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4. confermare per l'anno 2003, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali in Euro 129,11. Nel caso l'imposta annua sia inferiore alla detrazione e' possibile estenderla alle eventuali pertinenze dell'immobile tassabile.
(Omissis). 03X05243
Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare le tariffe relative ai tributi comunali come appresso specificato:
I.C.I.: nella misura e con le detrazioni di imposta gia' determinate per l'anno 2002 con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 22 novembre 2001;
del 6 per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze come definite dell'art. 817 c.c., nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente;
del 6 per mille: per immobili destinati ad attivita' produttive;
del 6 per mille: per terreni edificabili;
del 6,5 per mille: per le altre unita' immobiliari, possedute dal contribuente in aggiunta all'abitazione principale;
detrazione di imposta prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 119,30.
(Omissis). 03X05244
Il comune di PIETRAROJA (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune viene fissata nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05245
Il comune di PIEVE DI CENTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
a) 6,5 per mille aliquota ordinaria;
b) 5,8 per mille aliquota abitazione principale e relativa pertinenza;
c) 6,5 per mille aliquota immobili diversi dalle abitazioni;
d) 7 per mille gli alloggi non locati «seconda casa» (riferimento art. 6 del regolamento) l'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
e) 6,5 per mille per abitazioni inagibili e inabitabili;
f) 6,5 per mille aliquota fabbricati realizzati per la vendita;
g) 4 per mille per gli alloggi ceduti in locazione a canone concordato;
h) 4 per mille aliquota sugli alloggi di proprieta' dell'imprenditore persona fisica o impresa con personalita' giuridica concessi in affitto a propri dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato residenti a Pieve di Cento o che a Pieve di Cento abbiano trasferito la loro residenza;
i) 4,5 per mille su:
aree industro-artigianali classificate nel piano regolatore come D8 (D8.1, D8.2, D8.3, D8.4) dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione per un periodo di cinque anni;
per tutti i fabbricati realizzati nelle zone di espansione di cui sopra (D8.1, D8.2, D8.3, D8.4 con esclusione delle unita' immobiliari ad uso abitativo) a partire dalla data di fine lavori dei fabbricati stessi, per un periodo di cinque anni; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 104,00; 3. di aumentare la detrazione per abitazione principale nei termini che seguono:
fino a Euro 130,00 in caso di pensionato, unico componente il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo;
fino a Euro 130,00 in caso di pensionati, comproprietari, unici componenti il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo pro-capite;
fino a Euro 181,00 in caso di coppia di coniugi conviventi il cui reddito pro-capite imponibile non sia superiore a Euro 8.263,31, aventi un figlio con eta' inferiore a 18 anni al 1o gennaio 2003, che presenti gravi forme di handicap ai sensi della legge n. 18/1980;
fino a Euro 181,00 in caso di pensionato unico componente il nucleo familiare, ricoverato in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che il titolare non possieda ulteriori immobili);
fino a Euro 181,00 in caso di coppia di coniugi conviventi unici componenti il nucleo familiare con reddito pro-capite non superiore all'importo minimo di pensione, entrambi ricoverati in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che i titolari non possiedano altri immobili); 4. di dare atto che:
i contribuenti interessati alla riduzione per le abitazioni inagibili o inabitabili, ai sensi dei comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14;
i contribuenti interessati all'applicazione delle ulteriori detrazioni per abitazione principale come sopra specificate dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento;
nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X0546
 
Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) da valere per questo comune con effetto dal 1o gennaio 2003:
aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
aliquota ridotta, nella misura dei 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli altri immobili in premessa elencati.
I. aliquota ridotta da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' relative pertinenze (box C6): 5 per mille;
II. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
III. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
IV. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stesse posseduti nel comune: 7 per mille;
V. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;
VI. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, delIa legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VII. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 258,23.
(Omissis). 03X0547
Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, fissando per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura cosi' come segue:
abitazione principale 5 per mille;
tutti gli altri immobili 6 per mille. 2. di applicare la sola detrazione d'imposta di Euro 103,30 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05248
Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota abitazione principale: 5 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 119,00; aliquota ordinaria altri immobili: 5,8 per mille.
(Omissis). 03X05249
Il comune di PIOBESI d'ALBA (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura prevista per legge, pari ad Euro 103,29; 2. di prendere atto della determinazione dell'aliquota, anno 2003, nella misura unica del 5 per mille fissata dalla Giunta comunale con atto deliberativo n. 74/19.12.2002, dando atto che cosi' viene consentito il pareggio del bilancio di previsione 2003.
(Omissis). 03X05250
Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota unica: 6 per mille;
riduzioni d'imposta: nessuna;
detrazione unica: Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.
(Omissis). 03X05251
Il comune di <?tcaps=1>Polesella<?tcaps=0> (provincia di Rovigo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 03X05252
Il comune di <?tcaps=1>Pollone<?tcaps=0> (provincia di Biella) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella seguente misura:
immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 6 per mille;
immobili adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze: 5,5 per mille;
abitazioni non locate: 7 per mille;
ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05253
Il comune di <?tcaps=1>Poppi<?tcaps=0> (provincia di Arezzo) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto daI 1o° gennaio 2003:
a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai dodici mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti;
b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati; confermando cosi le tariffe gia' in vigore per l'anno 2002 cosi' come approvate dalla deliberazione di codice civile n. 29 del 12 febbraio 2002; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si e' verificata; 3. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 e nella definizione della detrazione di cui al capo 2 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
(Omissis). 03X05254
Il comune di <?tcaps=1>Porte<?tcaps=0> (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili prime case;
aliquota nella misura del 6,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli altri immobili;
di stabilire la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in Euro 154,94.
(Omissis). 03X05255
Il comune di <?tcaps=1>Praso<?tcaps=0> (provincia di Trento) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, (omissis) la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. - di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, in Euro 130,00.
(Omissis). 03X05256
Il comune di PRATA d'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05257
Il comune di <?tcaps=1>Presezzo<?tcaps=0> (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, la seguente aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
aliquota ridotta per:
abitazione principale (unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usofrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente) e relative pertinenze: 5 per mille;
abitazioni concesse in uso gratuito tra parenti o affini entro il secondo grado a seguito di autocertificazione del concedente: 5 per mille;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5 per mille;
detrazione per abitazione principale Euro 140.00;
aliquota ordinaria per:
altri fabbricati; alloggi liberi non locati; aree fabbricabili; terreni agricoli: 7 per mille.
(Omissis). 03X05258
Il comune di <?tcaps=1>Pulfero<?tcaps=0> (provincia di Udine) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota per abitazione principale ed unita' immobiliari equiparate: 5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale ed unita' equiparate: Euro 104,00;
esenzione totale per i terreni agricoli.
(Omissis). 03X05259
Il comune di <?tcaps=1>Quiliano<?tcaps=0> (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
4 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti individuati dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire di tale aliquota l'interessato deve presentare all'ufficio casa del comune un'autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l'esistenza delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell'inoltro della comunicazione. Dovra' essere altresi' comunicato con le stesse modalita' il venir meno delle condizioni autocertificate;
9 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione e per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2003. Non vengono considerati «immobili non locati» gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unita' viene applicata l'aliquota ordinaria del 7 per mille. Inoltre il soggetto passivo non deve applicare tale aliquota maggiorata del 9 per mille nel caso in cui nell'immobile abbiano la residenza parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo. In tal caso si applichera' l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (se vi risiedono parenti entro il primo grado in linea retta come prevede il regolamento comunale I.C.I.) ovvero l'aliquota ordinaria del 7 per mille (per gli altri gradi di parentela e d'affinita);
7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili;
di confermare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8. comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05260
Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 7 per mille. 2. Nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 4 del regolamento comunale sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni:
1) abitazione principale e pertinenze delle abitazioni principali, art. 4, comma 1 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 4,5 per mille, b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000);
2) abitazione principale occupate da disabili con grado di invalidita' pari al 100%: a) aliquota 4,5 per mille, b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000);
3) abitazione principale occupate da un nucleo familiare composto solo da anziani oltre i 70 anni, con reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 per nucleo): a) aliquota 4,5 per mille, b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000);
4) case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, art. 4, comma 4, del regolamento I.C.I.: a) aliquota 7 per mille, b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000);
5) case date in locazione a persone che vi risiedono, art. 4, comma 5 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 7 per mille, b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 03X05261
Il comune di REGGIOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota l.C.l. per l'anno 2003 nella misura del 6,3 per mille; 2. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, ed alle pertinenze. indicate rispettivamente negli articoli. 16 e 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I.; 3. di determinare altresi' per l'anno 2003 nelle misure del 7 per mille l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati; 4. di approvare altresi' l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 154,94 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
1 - Pensionati
a) l'appartamento, al 1o gennaio 2003 deve essere abitato e l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.
b) di essere in condizione non lavorativa, con un reddito annuo da pensione, riferito all'anno 2002, non superiore a euro 9.473,73 lordi nel caso di famiglia anagrafica costituita da un'unica persona, elevato a euro 15.603,79 nel caso di famiglia, nella definizione prevista dal regolamento anagrafico, composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di euro 1.022,99 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. Sono pertanto escluse dalle suddette agevolazioni le famiglie composte. oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di reddito proprio;
2 - Altre situazioni di bisogno
a) l'appartamento, al 1o gennaio 2003 deve essere abitato e l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;
b) famiglia anagrafica composta da almeno due componenti al 1o gennaio 2003 con un reddito familiare non superiore a euro 15.603,79 annui lordi nel caso di famiglia di due componenti. reddito aumentato di euro 2.786.40 per ogni componente superiore al secondo. Il reddito di riferimento e' quello dell'anno 2002.
(Omissis). 03X05262
Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per il comune di Reino, e' stabilita nella misura del 5 per mille; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis) 03X05263
Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille ed in particolare:
a) per l'abitazione principale l'aliquota nella misura del 5 per mille;
b) per le pertinenze dell'abitazione principale, l'aliquota e' 5 per mille e la detrazione concorre in diminuzione dell'imposta. Si considerano pertinenze gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
c) per i fabbricati e le loro pertinenze destinati ad uso industriale, artigianale, commerciale e direzionale (categorie A 10-C1-C2-C3-D1-D2-D5-D7-D8-D10) si distinguono i seguenti casi:
se utilizzati direttamente dal proprietario l'aliquota da applicare e' del 6 per mille;
per le unita' cedute in locazione l'aliquota e' del 7 per mille;
per gli immobili non locali e comunque tenuti a disposizione l'aliquota e' fissata 8 per mille;
d) per i terreni agricoli l'aliquota del 6 per mille;
e) per le abitazioni e pertinenze cedute in affitto e le aree fabbricabili l'aliquota del 7 per mille;
f) per le unita' immobiliari non destinate ad abitazione principale del proprietario, che non risultino locate e per le quali non siano stati registrati contratti di locazione e, comunque, tenute a disposizione, 8 per mille;
g) inoltre e' da considerarsi abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 5 per mille:
quella concessa in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado (figli, nonni, genitori, nipoti di nonni, fratelli, sorelle). La detrazione nella misura di Euro 104,00 spetta soltanto se non usufruita per altro immobile da almeno un componente il nucleo familiare;
quella posseduta dall'anziano o disabile trasferitosi in casa di riposo o istituti di cura. L'aliquota del 5 per mille e la detrazione spettano soltanto se l'immobile non risulta locato o concesso a terzi a titolo oneroso.
Le agevolazioni sopra elencate verranno concesse a seguito di regolare presentazione di opportuna certificazione. 2. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta:
Euro 104,00 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i residenti;
di concedere la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale di Euro 207,00, su richiesta scritta del contribuente, nei seguenti casi:
nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap, cosi' come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
nucleo familiare composto da uno o piu' pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (Euro 295,85) o pensione integrata al minimo (Euro 402,12) o titolare di assegno sociale (Euro 358,99) comunque non cumulabili sui redditi 2002.
(Omissis). 03X05264
Il comune di RIVE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, altri fabbricati, aliquota unica 5 per mille.
(Omissis). 03X05265
Il comune di ROCCA de' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa; 3. di stabilire l'invio dei bollettini, da parte dell'esattore G.E.C. spa, contestualmente all'emissione delle bollette dei ruoli raccolta rifiuti, al fine di contenere le spese. In caso non fosse possibile l'invio contemporaneo non si procedera' al singolo avvio dei bollettini I.C.I.; in alternativa l'amministrazione mettera' gli stessi a disposizione presso gli uffici comunali e postale.
(Omissis). 03X05266
Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di prorogare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 7 per mille.
(Omissis). 03X05267
Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per i motivi ed i fini espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, l'aliquota del 6 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05268
Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002, cosi' specificate:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille;
aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 113,620;
(Omissis). 03X05269
Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille per le seguenti fattispecie:
abitazioni principali e relative pertinenze: per le abitazioni principali di anziani ospitati presso la casa di riposo si applica l'aliquota agevolata del 5,7 per mille e la detrazione di Euro 103,29;
abitazioni e relative pertinenze ceduta in locazione con regolare contratto di affitto a residenti;
aree fabbricabili. 2. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h); 3. di confermare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille le seguenti fattispecie:
seconde case e case a disposizione;
fabbricati adibiti ad attivita' produttive, rientranti nella categoria C/1 e relative pertinenze (C/2, C/3, C/4, C/7). 4. di stabilire l'aliquota del 7 per mille per i locali adibiti ad attivita' produttive, rientranti nella categoria D. 5. di mantenere la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale e alloggi ceduti in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, residenti nel comune. 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento dell'I.C.I., approvato in data 21 dicembre 1999, l'alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il secondo grado avra' lo stesso trattamento dell'abitazione principale.
(Omissis). 03X05270
Il comune di RODENGO SAIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
5 per mille sull'abitazione principale;
6 per mille su tutti gli altri immobili; 2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste per i possessori di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come qui appresso specificato: =====================================================================
CATEGORIA | DESCRIZIONE | DETRAZIONE =====================================================================
A/2 | Abitazione di tipo civile | Euro 123,95
A/3 | Abitazione di tipo economico | Euro 142,03
A/4 | Abitazione di tipo popolare | Euro 152,35
A/5 | Abitazione di tipo ultrapopolare | Euro 152,35
A/6 | Abitazione di tipo rurale | Euro 152,35
A/11 | Abitazione ed alloggi tipici | Euro 152,35
(Omissis). 03X05271
Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo Comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare altresi' per l'anno 2003 l'aumento a Euro 139,44 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate I.N.P.S. (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);
b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/2 abitazioni di tipo civile;
A/3 abitazioni di tipo economico;
A/4 abitazione di tipo popolare;
A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
A/6 abitazione di tipo rurale; 3. di assimilare all'abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05272
Il comune di ROSSANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta 4,8 per mille, con detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 rapportate ad anno, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
(Omissis). 03X05273
Il comune di S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I al 6 per mille.
(Omissis). 03X05274
Il comune di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determiinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con effetto per l'anno 2003, nella misura del
5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, (aree fabbricabili, altri fabbricati) - Aliquota ordinaria;
4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - aliquota ridotta; di confermare la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05275
Il comune di S. GREGORIO da SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille;
c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi poseduti nel comune: 6 per mille;
e) aliquota agevola a per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;º
f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari'. nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis). 03X05276
Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), ed in applicazione del disposto di cui all'art. 49, comma 2 della legge n. 449/1997, le aliquote dall'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 come appresso:
abitazioni principali e sue pertinenze (art. 4, regolamento I.C.I.): 5 per mille;
aliquota ordinaria: 7 per mille;
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: imposta ridotta del 50%;
detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05277
Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:
4,50 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
5,50 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di riconoscere, per l'anno 2003, unicamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione unica fissa pari ad Euro 103,29; 3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o comunque concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire, per le unita' immobiliari medesime, della detrazione di cui al precedente punto 2); 4. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 4) verra' riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 03X05278
Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta: 5 per mille per le unita' inimobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa purche' residenti nel comune ovvero possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis). 03X05279
Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili determinate con deliberazione G.M. n. 16/2002 nelle seguenti misure:
a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di abitazione principale;
b) 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05280
Il comune di SALTRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). ha fissato l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e la detrazione in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05281
Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare in Euro 154,94 la detrazione I.C.I. per l'anno 2003 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a Euro 9.296,22.
(Omissis). 03X05282
Il comune di SAN BASILE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione nel comune di San Basile dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; di confermare altresi' l'importo della detrazione per la prima abitazione in Euro 108,45.
(Omissis). 03X05283
Il comune di SAN FELICE sul PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione l.C.I.; 2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione di Euro 103,29 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che abbiano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata, nonche' l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza.
(Omissis). 03X05284
Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; di determinare, altresi', nella misura di Euro 103,29 Ia detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, in conformita' alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2.
(Omissis). 03X05285
Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le abitazioni; 2. di confermare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili.
(Omissis). 03X05286
Il comune di SAN GIOVANNI ILARIONE (provincia di Verona) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 5,5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali stabilita in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05287
Il comune di SAN PIETRO in CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 30 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille. 2. di differenziare l'aliquota come segue:
a) A1 - 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12, comma 1, 4 e 5 del regolamento comunale I.C.I.;
b) al 4,5 per mille per:
immobili gia' dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero, agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza Iinterruzione) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attivita) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);
immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura); 3. di confermare, per l'anno 2003, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I. per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle entrate e per le abitazioni locate a seguito di convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione); 4. di incrementare la detrazione per abitazione principale ad Euro 120,00. 5. di stabilire che i contribuenti, per se' e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di aliquota di cui al punto 2b) del presente atto dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per Ia consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 2003.
(Omissis). 03X05288
Il comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,85 per mille;
b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 4,5 per mille per gli immobili posseduti e adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire altresi' la detrazione per abitazione principale nella somma di Euro 104,00 che verra' sottratta dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare; 3. di dare atto che la detrazione di cui sopra deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05289
Il comune di SAN VENANZO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come definite dal regolamento comunale vigente in materia; 2. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze. 3. di aumentare, per l'anno 2003, la detrazione sull'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 154,94 limitatamente ai seguenti soggetti:
a) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni:
occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti;
siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa;
abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a Euro 4.907,00;
b) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni:
coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti);
siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potra' essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse);
abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a Euro 6.714,00. L'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 di cui ai punti a) e b) verra' concessa soltanto a coloro che presenteranno improrogabilmente entro il 30 luglio 2003 apposita autocertificazione ai sensi disposizioni vigenti, contenente le seguenti dichiarazioni:
che i/il richiedenti/e non sono/e' proprietari/o di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiedono e Ia elevazione della detrazione:
che i/il richiedenti/e sono/e' effettivamente gli unici/o occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione:
il/i richiedente/i non percepisce/ono di altri redditi oltre alla pensione INPS e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di Euro 4.907,00 nel caso di un unico soggetto e di Euro 6.714,00 nel caso di coniugi. 4. di dare alto che la detrazione sull'abitazione principale, ad eccezione di quanto tassativamente indicato al precedente punto 3), e' pari ad Euro 103,29.
(Omissis). 03X05290
Il comune di SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. da applicarsi per l'anno 2003; 2. di stabilire un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille da applicare al valore dei fabbricati, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come sopra precisato; 3. di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di stabilire, inoltre, anche per l'anno 2003, che per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari l'importo di Euro 104,00 di cui sopra sia elevato a Euro 181,00 per le categorie, di cui all'articolo 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico-sociale:
Euro 7.231,00 per nucleo formato da un componente;
Euro 10.330,00 per nucleo formato da due componenti;
Euro 12.395,00 per nucleo formato da tre o piu' componenti; reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2002.
(Omissis). 03X05291
Il comune di SANFRE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, nella misura unica del 5.5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di confermare, in Euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis). 03X05292
Il comune di SANTA FIORA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
1) aliquota ordinaria I.C.I., di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 6,5 per mille;
2) aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attivita' commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D;
4) aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni, decorrente dalla data di fine lavori, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
5) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di stabilire in Euro 150,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05293
Il comune di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). I. di stabilire per l'anno 2003 la suddivisione delle diverse tipologie d'immobili in relazione alle aliquote d'imposta alle stesse applicabili, come appresso descritto:
1) aliquota ridotta da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;
per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale: 5,5 per mille;
per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale: 5,5 per mille;
2) aliquota del 4,90 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) C2 (magazzini e locali di deposito) C3 (laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per l'esercizio di nuove attivita' commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti strade: 1. via Mancini; 2. via Dietro le Mura; 3. via Roma; 4. corso Vittorio Emanuele; 5. piazza Garibaldi; 6 piazza Umberto I;
3) aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti; II. i soggetti di cui al punto 2) in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro il termine della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, per gli immobili non locati, contratto di locazione registrato, per gli immobili locati; III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; IV. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e' applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale (art. 5 regolamento l.C.I.); V. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell'abitazione principale, come individuate neIl'art. 5 deI regolamento l.C.l., e' applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado.
(Omissis). 03X05294
Il comune di SAVIORE dell'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare la determinazione per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare - l.C.l., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 103,30, oltre ad una riduzione dell'imposta pari al 40 per cento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 03X05295
Il comune di SAVOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota per abitazione principale ed unita' immobiliari equiparate, 4,5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale ed unita' equiparate Euro 104,00;
esenzione totale per i terreni agricoli.
(Omissis). 03X05296
Il comune di SERRA de' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare nella seguente misura Ialiquota I.C.I. per l'anno 2003:
aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;
aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille per:
a. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' all'unita' immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non, appartiene allo stesso fabbricato;
b. unita' immobiliare considerata abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado;
c. unita' immobiliare che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprieta' ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 113,60 limitatamente ai paragrafi /1.a. e 1.c.
(Omissis). 03X05297
Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille.
(Omissis). 03X05298
Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille, da applicare a qualsiasi fattispecie immobiliare; di confermare per l'anno 2003 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05299
Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;
detrazione per l'immobile principale: Euro 103,29;
terreni edificabili: 5 per mille.
(Omissis). 03X05300
Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5 per mille:
abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5,75 per mille;
altri immobili ed aree edificabili: aliquota 7 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a Euro 103,29.
(Omissis). 03X05301
Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i terreni edificabili;
aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale. 2. fissare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.
(Omissis). 03X05302
Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. per l'anno 2003 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96, sono confermate nelle misure in vigore per l'anno 2002, ossia:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, C1 e D7: 5 per mille;
immobili diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille;
detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: Euro 129,11. 2. di dare atto, sulla base di provvedimenti agli atti del comune, che il funzionario comunale per l'esercizio delle funzioni, dei poteri e dei compiti di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, succitato, e' il funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria, ossia il ragioniere capo dell'Ente Aldo Benincasa, coadiuvato nella gestione dell'imposta comunale sugli immobili, dalla sig.ra Silvana Giglia.
(Omissis). 03X05303
Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge n. 504/92, e in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05304
Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. abitazione principale: 5 per mille (con detrazione annuale di Euro 103,29). 2. unita' immobiliari censite nel gruppo C/6 di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille (esclusi box affittati). 3. alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 75 del codice civile): 5 per mille (per poter rientrare in questa tipologia gli interessati devono presentare apposita dichiarazione su modulo fornito dall'ufficio tributi del comune). 4. unita' residenziali locate secondo contratti tipo (sono le unita' residenziali affittate con contratti d'affitto tipo sottoscritti dalle organizzazioni Sunia, Sicet, Conia, in rappresentanza degli inquilini e Ape in rappresentanza della proprieta' edilizia e depositati presso gli uffici comunali: 5 per mille (contratti ai sensi della legge n. 431/98). 5. aree fabbricabili; 5,5 per mille. 6. unita' immobiliari classificate nel gruppo «D»: 6 per mille. 7. unita' residenziali sfitte: (sono le unita' residenziali non occupate - neanche occasionalmente o saltuariamente - e gli immobili privi di allacciamento Enel e, dove possibile, acquedotto): 6 per mille. 8. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille (l'aliquota agevolata e' applicata, limitatamente alle unita' immobiiari di oggetto di detti interventi e per la durata tre anni dall'inizio dei lavori). 9. altri fabbricati non rientranti nelle precedenti tipologie: 6 per mille.
(Omissis). 03X05305
Il comune di SOLESINO (provincia di Padova) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili, e con una detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni principali. 2. di applicare, per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate ed agevolazioni:
fabbricati ad uso abitativo non locati, si applica l'aliquota massima del 7 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione degli immobili, aliquota del 4,5 per mille. Tale agevolazione non potra' essere applicata per un periodo superiore a 3 anni, con i limiti di carattere oggettivo, soggettivo e temporale di seguito riportati.
L'ambito oggettivo: l'aliquota minima viene calcolata su tutte le categorie di fabbricati che siano stati costruiti dalle imprese e rappresentino per le stesse rimanenze di magazzino. Al contrario, quindi il beneficio non puo' essere concesso per le unita' immobiliari acquistate dal soggetto passivo o destinate a far parte del patrimonio immobilizzato dello stesso. Occorrera', quindi, verificare le risultanze contabili del contribuente allo scopo di accertare le modalita' di annotazione del fabbricato.
L'ambito soggettivo: l'agevolazione spetta alle sole imprese che esercitano in via esclusiva o prevalente, l'attivita' di costruzione di immobili, mentre e' da escludere per le immobiliari pure (gestione e compravendita di immobili).
L'ambito temporale: il periodo di applicazione dell'aliquota nella misura del 4,5 per mille non potra' eccedere i 3 anni, dopo di che il fabbricato ancora invenduto dovra' scontare l'imposta ordinaria. Il meccanismo di calcolo del 4,5 per mille sul valore catastale del fabbricato, decorre dalla data in cui questo e' stato ultimato (o se precedente dalla data di utilizzo oggettivo) sino a quella di cessione ovvero, se antecedente, sino allo scadere dei 3 anni dall'ultimazione.
(Omissis). 03X05306
Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e' fissata nella misura pari al 5,5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze e nella misura pari al 6 per mille per tutti gli altri immobili presenti sul territorio comunale; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;
(Omissis). ALLEGATO: La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente:
a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale Euro 103,29;
a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a Euro 51.645,69 detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 139,44; a favore delle seguenti categorie di cittadini:
1. pensionati.
2. coniugi a carico dei pensionati.
3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento.
4. Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2002 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2° immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni: =====================================================================
| Euro 206,58 1a | |
Componenti | fascia di | Euro 154,94 2a | Euro 129,11 3a nucleo familiare| reddito |fascia di reddito|fascia di reddito =====================================================================
1 persona | Euro 5.525,06 | Euro 6.445,90 | Euro 7.366,74 ---------------------------------------------------------------------
2 persone | Euro 9.117,01 | Euro10.824,42 | Euro12.155,85 ---------------------------------------------------------------------
3 persone | Euro11.713,24 | Euro13.665,45 | Euro15.622,82 ---------------------------------------------------------------------
4 persone | Euro13.995,98 | Euro16.299,38 | Euro18.644,09
Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.
Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/6, A/7, A/8, A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore a Euro 41.316,55.
(Omissis). 03X05307
Il comune di SOTTO il MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria del 7 per mille;
aliquota ridotta del 5 per mille per abitazione principale e pertinenze. 2. di dare atto che l'aliquota pari al 5 per mille e relative detrazioni vengono applicate anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, come da regolamento comunale di applicazione dell'imposta. 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito in Euro 129,11 mentre in Euro 154,94 a favore di invalidi con invalidita' di almeno 67% certificata dall'A.S.L. e a favore di anziani (ultra-sessantenni) ricoverati in case di riposo.
(Omissis). 03X05308
Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia fissata nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 03X05309
Il comune di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003 nella misura sotto indicata, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni: per tutte le unita' immobiliari, a qualsiasi uso adibite, individuate o individuabili nelle categorie catastali A-B-C-D-E (se ed in quanto dovute) nonche' per le aree fabbricabili: aliquota unica 6 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2003, la seguente detrazione d'imposta: per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze: detrazione d'imposta nella misura di Euro 108,00 ex L. 209.117 in ragione annua. 3. dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. ed ai fini della detrazione d'imposta sopra indicata:
a) le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo° grado civile (solo tra genitori e figli o viceversa), sono equiparate ad abitazioni principali, sempreche' vi abbiano stabilito la propria residenza;
b) le unita' inimobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto, dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, sono equiparate ad abitazione principale, a condizione che non risultino locate.
(Omissis). 03X05310
Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
1. aliquota ridotta, da applicare:(1) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille.
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille.
3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille.
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille.
5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille.
6. aliquota agevolata(2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitati: 4 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille:
d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille.
8. aliquota agevolata speciale(3) del 5,5 per mille, per le unita immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.
9. aliquota speciale(4) del 5,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; II. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 4(5) anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita. III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29(6) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si' verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari. e' inoltre(7) stabilito che:
a) l'importo di Euro 103.29 di cui sopra sia elevato a Euro............ (&ul;)(8) e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;
b) sia applicata l'ulteriore riduzione del (.................) per cento.(9)
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. IV. (omissis). V. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonche' nella definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
(Omissis).
(1) L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata:
a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa;
b) soltanto per gli alloggi locali a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
c) congiuntamente per le unita' immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il comune puo' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre non inferiore al 4 per mille - ma per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b).
(2) Anche inferiore al 4 per mille.
(3) Anche inferiore al 4 per mille.
(4) Anche superiore al 7 per mille - ma entro il 9 per mille - nei soli comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1988, n. 551.
(5) L'adozione di tale agevolazione e' facoltativa; il Consiglio, eventualmente, deve stabilire il periodo di applicazione nel massimo di tre anni.
(6) E' opportuno per maggiore semplificazione adottare una misura di detrazione arrotondata all'euro, ad es. 104,00.
(7) L'elevazione della detrazione o, in alternativa, l'adozione della riduzione dell'imposta e' facoltativa; il Consiglio qualora decida l'applicazione di una delle due agevolazioni deve stabilire la misura.
(8) La detrazione e' stabilita, in misura unica:
fra il minimo di Euro 103,29 ed il massimo di euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sost. dall'art. 3, comma 5, legge n. 662/1996);
in misura non superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso il comune non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente di cui al precedente capo I, n. 3 (art. 58, comma 3, decreto legislativo n. 446/1997).
(9) Fino ad un massimo del 50% dell'imposta dovuta. 03X05311
Il comune di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; di riconfermare la detrazione dI Euro 103,29 per l'unita' urbana adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, senza altre differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni.
(Omissis). 03X05312
Il comune di TAVAZZANO con VILLAVESCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nelle seguenti misure:
abitazione principale aliquota del 6 per mille;
abitazione in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati e immobili diversi dalle abitazioni aliquota deI 6,9 per mille;
detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X05313
Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per i motivi di cui in narrativa, le sottoelencate aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003:
ordinaria: 6,5 per mille;
abitazione principale: 5 per mille.
(Omissis). 03X05314
Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003 come segue:
5,3 per mille - per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione (art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992 e successive modficazioni) di Euro 104,00;
per le unita' immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (senza alcuna detrazione);
per le abitazioni concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che ne abbiano la residenza (senza alcuna detrazione);
7 per mille - per tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti fattispecie.
(Omissis). 03X05315
Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29;
(Omissis). 03X05316
Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05317
Il comune di TORELLA del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a Euro 103,29.
(Omissis). 03X05318
Il comune di TORRE BORMIDA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, come segue:
5,75 per mille - unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - (residenza primaª casa);
6,5 per mille - altre unita' immobiliari abitative utilizzate dai non residenti (immobili posseduti in aggiunta alle abitazione principali);
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05319
Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
5,75 per mille - aliquota per abitazione principale;
6,5 per mille - aliquota ordinaria;
6,5 per mille - aree fabbricabili;
terreni agricoli - esenti. 3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facolta' di statuizione dell'Ente.
(Omissis). 03X05320
Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
Riconfermare per l'anno 2003 la detrazione dall'imposta immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05321
Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune, per tutte le tre (I, II e III) zone censuarie, nella doppia misura del 6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale; 2. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 per le zone censuarie I e III, e in Euro 116,00 per la zona censuaria II - centro storico; 3. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in Euro 130,00 per le seguenti categorie di soggetti socialmente svantaggiati: invalidi civili al 100%, invalidi di guerra, sordomuti e ciechi, per come meglio precisato nel regolamento comunale dell'I.C.I.
(Omissis). 03X05322
Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
per tutte le tipologie di immobili: aliquota 6,3 per mille;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: aliquota 4,5 per mille, detrazione d'imposta Euro 103,29;
per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino a Euro 12.394,97: aliquota 4,5 per mille, detrazione d'imposta Euro 180,76.
(Omissis). 03X05323
Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.l. nella misura unica deI 6 per mille, 2. di confermare e fissare in Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'unita' imobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05324
Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per le ragioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,2 per mille; 2. di determinare in Euro 130,00 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
(Omissis). 03X05325
Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 103,30.
(Omissis). 03X05326
Il comune di UGGIATE-TREVANO (provincia di Como) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili vigenti, che risultano cosi' determinate:
a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
b) abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;
c) aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado e parenti in linea collaterale fino al secondo grado (autocertificazione da presentare su apposito modulo entro il 30 giugno 2003) per mille;
d) detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
e) riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili: 50%;
f) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale:
fino al valore di Euro 25.882,84: esenti;
fra Euro 25,882,84 e Euro 64.557,11: riduzione del 70% dell'imposta;
fra Euro 64.557,11 e Euro 103.291,38: riduzione del 50% dell'imposta;
fra Euro 103.291,38 e Euro 129.114,22: riduzione del 25% dell'imposta.
(Omissis). 03X05327
Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
A) aliquota del 6 per mille:
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale;
ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi' riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996;
B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
C) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo;
D) ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' determinata nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05328
Il comune di VACCARIZZO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05329
Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05330
Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquote agevolate:
5 per mille per le abitazioni principali e le aree fabbricabili di proprieta' di residenti:
4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
(Omissis). 03X05331
Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
di confermare, altresi', per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,09.
(Omissis). 03X05332
Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misuta di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05333
Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'I.C.l. nella misura unica gia' determinata per l'anno 2002 e corrispondenti al 5 per mille; 2. di confermare la detrazione annua per l'abitazione principale, nella misura di Euro 104; 3. di dare atto che, con decorrenza 1o gennaio 2001, il comune riscuote direttamente l'imposta con versamento diretto sul conto corrente postale 26740217 intestato a: comune di Valvestino - servizio di tesoreria I.C.l. - 25080 Valvestino (Brescia).
(Omissis). 03X05334
Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;
Estratto allegato B) =====================================================================
Codice | Tipo immobile | Aliquota | Detrazione =====================================================================
10 | Abitazione principale | 5 |Euro 144,00
17 | Pertinenze abitazione principale | 5 |Euro 144,00
20 | Fabbricati ordinari | 6 |/
31 | Aree edificabili | 6 |/
41 | Terreni agricoli | 6 |/
Si comunica, inoltre, che i versamenti dell'imposta possono essere effettuati:
1) direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Trevigiano;
2) presso gli sportelli degli uffici postali, utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. n. 26728378 intestati a comune di Vedelago - servizio di tesoreria - l.C.l.
I versamenti non devono essere eseguiti se l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 5,16.
(Omissis). 03X05335
Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003; 2. di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado) ed affini fino al secondo grado ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05336
Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 5 e 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili sono state definite nelle seguenti misure:
4,5 per mille aliquote per le abitazioni principali;
6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11.
(Omissis). 03X05337
Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05338
Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili. di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29. di non stabilire altre agevolazioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I. 2003.
(Omissis). 03X05339
Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2003, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille e fatte salve le baite montive per le quali l'aliquota e' del 4 per mille. 2. confermare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza.
(Omissis). 03X05340
Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, nella misura unica del 6 per mille, la aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di confermare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05341
Il comune di VITERBO ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come gia' determinate per l'anno 2002 e, quindi, nella misura di seguito indicata:
1. un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;
2. un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza;
3. un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;
4. un'aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici; di precisare, inoltre, che:
a) per poter godere, a pena d'esclusione, dell'aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione I.C.I. in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agevolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale;
b) per poter usufruire dell'aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al settore tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui si attesti che l'immobile possiede i requisiti richiesti;
c) l'inagibilita' e l'inabitabilita', di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di confermare, altresi', la detrazione per l'abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di G.C. n. 854 del 14 aprile 1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17 febbraio 1998, i cui importi previsti vengono convertiti in euro, nella misura di seguito indicata:
1. la detrazione per abitazione principale e' pari a Euro 103,29. Tale detrazione potra' essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell'imposta relativa all'abitazione principale;
2. la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di G.C. n. 854 del 14 aprile 1997, e' pari a Euro 129,11.
La detrazione di cui al punto 1., nonche' l'aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.
Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente punto 2., gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tributi, da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata di acconto I.C.I. Alla domanda dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.
(Omissis). 03X05342
Il comune di VITTORITO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica vigente del 5 per mille.
(Omissis). 03X05343
Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 4. confermare le aliquote e la detrazione I.C.I. per l'anno 2003, (omissis), nel modo seguente:
5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
6 per mille quella ordinaria. Nell'importo di Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, con l'elevazione della detrazione a Euro 154,94 per i soggetti economicamente e socialmente disagiati e per le categorie dei soggetti anziani, di cui alle delibere consiliari n. 89 del 6 dicembre 2000 e n. 6 del 26 febbraio 2002; 5. prendere atto dell'emendamento che di seguito si riporta: «L'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. per i contribuenti residenti, relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e continuativa che siano stati, in occasione degli eventi sismici del mese di ottobre 2002, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero. La detrazione spetta su apposita richiesta del contribuente, ed e' rapportata al periodo di sgombero e, comunque, sino al recupero dello stesso. Detta esenzione e', sempre e comunque, limitata all'anno finanziario 2003.
(Omissis). 03X05344
Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ordinaria .... 6 per mille aliquota abitazione principale .... 4,5 per mille abitazioni locate con contratto
registrato utilizzate come abitazione
principale (art. 4, comma 1,
L. 556/1996) .... 4,5 per mille alloggi non locati .... 6 per mille immobili diversi da abitazione .... 6 per mille enti senza scopo di lucro .... 4 per mille fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti di cui all'art. 3,
comma 55, legge n. 662/1996 .... 4 per mille abitazione principale degli anziani
o disabili ai sensi dell'art. 3,
comma 56, legge n. 662/1996 .... 4,5 per mille
(Omissis). 03X05345
Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella stessa misura prevista per l'anno 2002, che sara' pertanto applicata in questo comune nella seguente, misura:
aliquota ordinaria il 6,3 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille; 2. dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.
(Omissis). 03X05346
Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
c) aree fabbricabili: 4 per mille; 3. di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis). 03X05347
Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore nell'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille; 2. di dare atto che le pertinenze sono soggette alla medesima aliquota dei fabbricati; 3. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di Euro 103,29 sull'imposta da versare; 4. di determinare l'aliquota per l'abitazione data in uso gratuito ai parenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di Euro 103,29 sull'imposta da versare, purche' abbiano la residenza nell'abitazione stessa e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici (Enel, Gas, Acqua, Telefono e Tassa Rifiuti).
(Omissis). 03X05348
Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
 
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