Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 16 aprile 2003
Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio d'informazione abbonati «12» per le chiamate originate da clientela Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. 103/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;
Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;
Vista la propria delibera n. 171/99 concernente «Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»;
Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;
Vista la propria delibera n. 271/01/CONS recante «modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.»;
Vista la propria delibera n. 12/02/CIR recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001»;
Vista la propria delibera n. 79/02/CONS recante «Rimodulazione del prezzo del servizio 12 di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica»;
Vista la nota del 18 luglio e del 24 ottobre 2002 con le quali la societa' Telecom Italia S.p.a. ha presentato all'Autorita' le proposte di variazione del pricing del servizio «12» per le chiamate originate da clientela Telecom Italia da apparecchi privati e di telefonia pubblica, che intenderebbe attuare con decorrenza 30 dicembre 2002;
Considerato che per quanto riguarda le chiamate da telefono privato originate da abbonati di Telecom Italia, la proposta di variazione si sostanzia in un aumento dagli attuali 0,43 euro a chiamata a 0,57 euro a chiamata (al netto di IVA), con un incremento pari a circa il 32,5%;
Considerato che, per quanto concerne le chiamate al servizio 12 originate da impianti a disposizione del pubblico, la variazione proposta prevede un incremento del 100% degli scatti alla risposta (che passerebbero da 3 a 6) e nessuna variazione degli scatti legati alla durata;
Considerato che, in base alle analisi effettuate dagli uffici dell'Autorita', focalizzate sul confronto internazionale e sulla valutazione delle motivazioni addotte da Telecom Italia per giustificare l'aumento richiesto, e' emerso che le tariffe di Telecom Italia per il servizio «12» da telefono pubblico sono solo marginalmente inferiori (o uguali) alla media ponderata dei principali paesi europei (Francia, UK, Spagna e Germania), se non addirittura superiori nel caso si escluda la Germania (paese nel quale il servizio e' concorrenziale e il prezzo non e' basato sul criterio dell'accessibilita' del servizio), e che le condizioni applicate da Telecom Italia per il servizio «12» da telefonia privata sono inferiori alla media che si ottiene considerando i principali paesi europei, ed allineate alla media nel caso si escluda la Germania;
Considerato che il servizio di informazione abbonati, rientrando nell'ambito del servizio universale, e' soggetto ai vincoli dettati dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001;
Considerata l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessita' di garantire l'accessibilita' di tali servizi;
Considerato che le condizioni di fornitura del servizio «12» da telefonia fissa privata sono state definite dall'Autorita' nell'anno 2001 con delibera 271/01/CONS, che ha stabilito le nuove condizioni economiche di offerta del servizio, passate dalle 635 lire + Iva fissate nel marzo del 1992, alle attuali 840 lire + Iva, con un incremento pari a circa il 32%;
Considerato che la misura di tale incremento e' stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo marzo 1992-aprile 2001;
Considerato che con tale delibera l'Autorita' ha definito modalita' di offerta del servizio atte a consentire un contenimento dei costi di esercizio dello stesso;
Considerato che il prezzo delle chiamate al servizio «12» effettuate da telefonia pubblica e' stato riadeguato il 5 aprile 2002, con delibera 79/02/CONS, secondo le condizioni in precedenza esposte;
Considerato che si assiste, nel coso degli anni, ad un progressivo contenimento del costo netto del servizio «12», ascrivibile ad una pluralita' di cause, tra cui, l'introduzione di nuove modalita' tecniche di fornitura del servizio definite dalla delibera 271/01/CONS, gli effetti prodotti dagli aumenti riconosciuti nel corso degli anni 2001 e 2002, la crescita delle chiamate al servizio «12» originate da reti mobili;
Considerato che, a partire dal 2001 Telecom Italia offre, in regime di prezzo, un nuovo servizio informazioni abbonati, accessibile sia ai propri clienti che ai clienti di altri operatori, con caratteristiche qualitative diverse da quelle del servizio accessibile attraverso la numerazione 12, e che tale servizio dovrebbe consentire una condivisione dei costi attualmente attribuiti al servizio 12 attraverso la verifica della specifica separazione contabile richiesta dall'Autorita';
Considerata l'attivita' svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilita' del servizio «12» nell'ambito del servizio universale;
Considerato l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 19 novembre 2002, relativamente alla variazione dei prezzi di alcuni servizi di telefonia vocale;
Considerato che la numerazione «12», utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, e' una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;
Considerato che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali e' giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale;
Considerato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo maggio 2001-ottobre 2002 e' stato pari al 3,13%;
Ritenuto di non consentire la proposta di variazione del prezzo del servizio «12» da telefonia pubblica, sulla base dell'analisi effettuata con riferimento ai prezzi praticati nei principali paesi europei, nonche' in considerazione del fatto che la proposta di Telecom Italia non appare supportata da motivazioni diverse da quelle gia' valutate dall'Autorita' con riferimento alla delibera 79/02/CONS;
Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Decreta:

Art. 1.

1. Il prezzo del servizio «12» di informazione abbonati per le comunicazioni originate da apparecchi privati e' pari a 44,3 centesimi di euro + IVA.
2. Le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui al precedente comma 1, sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97.
3. Telecom Italia S.p.a. e' tenuta a predispone entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche di cui al precedente comma 1 e per la durata di almeno novanta giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.
4. I prezzi per il servizio «12» erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati.
 
Art. 2.

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera e' notificata alla Societa' Telecom Italia S.p.a. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 16 aprile 2003

Il Presidente: Cheli
 
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