Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105
Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le universita', destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilita' interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonche' all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle universita' di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuta infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Iniziative per il sostegno degli
studenti universitari e per favorirne la mobilita'

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e, per l'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche
nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea
Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio
integrative; b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi
di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di
assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui
all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per
le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi
di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed
internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con
le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e
comunitario.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle universita' in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' quelle gia' assegnate per le stesse finalita' per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 1-bis (1)
(( Anagrafe nazionale degli studenti e
dei laureati delle universita' ))


(( 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi: a) valulare l'efficacia a l'efficienza dei processi formativi
attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli
iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti
agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti
formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro
informativo sugli esiti occupazionali dei laureati a sui
fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la
domanda e lo sviluppo di servizi agii studenti, avendo come
riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali,
nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro
impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del
sistema nazionale delle istituzioni universitarie; f) monitorare a sostenere le esperienze formative in ambito
lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del
riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come
crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1. ))
 
Art. 2
Disposizioni per il funzionamento
delle universita' e degli enti di ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente: "13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresi' consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'.".
 
Art. 3
Sessione straordinaria di esami di Stato
per l'abilitazione alla professione di farmacista

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle universita' nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 
Art. 3-bis (1)
(( Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli
studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale ))


(( 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuita' operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale deg1i studenti universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato del componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. ))
 
Art 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2003
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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