Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 aprile 2003
Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2002/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione UE a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;
Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;
Vista la decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto 2002 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2002/2003;
Visto il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;
Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire una analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 17.516 ettari e dei 123,935 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto 2002;
Considerato il parere espresso in sede di coordinamento tecnico dalle regioni e dalle province autonome a ripartire detta superficie per il 40% sulla base dell'incidenza della superficie regionale destinata alla produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale nazionale e per il rimanente 60% sulla base dell'incidenza della superficie viticola regionale destinata alla produzione di vino da tavola rispetto al totale nazionale, cosi' come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 1999;
Tenuto conto delle previsioni di spesa formulate dalle regioni e province autonome e trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma 1, lettera c);
Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;
Considerata l'opportunita' di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfettari, all'interno del territorio di competenza, per consentire ai produttori di poter beneficiare di un aiuto che puo' corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni dell'obiettivo 1;
Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;
Considerato necessario garantire la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto2002, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4, del citato regolamento CE n. 1227/2000;
Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una rimodulazione della disponibilita' finanziaria e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;
Considerato il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 27 febbraio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con Decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto 2002 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE a 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2002/2003, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato.
 
Art. 2.
Qualora, per la campagna 2002/2003, le spese sostenute e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, eccedano le risorse finanziarie e gli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entita' delle richieste avanzate.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali emanano le opportune modalita' di presentazione degli elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome, e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai dati di monitoraggio fisico e procedurale eventualmente richiesti.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2003
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato

----> Vedere tabella a pag. 12 della G.U. <----
 
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