Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 29 aprile 2003
Determinazione dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
delle concessioni e autorizzazioni
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003;
Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto 14 marzo 2003 assegna 27 milioni di euro per i contributi di cui all'art. 89, comma 2, della legge n. 289 del 2002, relativi agli apparati di utente per la trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet;
Considerato che l'art. 2, comma 3, del citato decreto 14 marzo 2003 prevede che entro venti giorni dalla sua entrata in vigore siano stabilite con apposito provvedimento ministeriale almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto che e' stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore;
Viste le comunicazioni in data 10 aprile 2003 con le quali sono stati richiesti ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet dal 7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002;
Visti i dati di vendita comunicati dai citati operatori di telecomunicazioni;
Considerato che in base ai suddetti dati e' opportuno individuare otto tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare del relativo stanziamento, al fine di tenere conto dei differenti volumi di vendita dei diversi operatori di telecomunicazioni;
Tenuto conto che l'art. 89 della legge n. 289 del 2002 prevede il riconoscimento del contributo per i contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2002 e che, pertanto, secondo il criterio cronologico di riconoscimento dei contributi agli utenti, e' opportuno prevedere che in fase di prima erogazione i lotti da assegnare siano riferiti ai contratti stipulati tra il 2 dicembre 2002 e il 31 gennaio 2003;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 14 marzo 2003 occorre, altresi', stabilire il formato elettronico del documento contenente i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda ad Internet e dell'operatore che fornisce il servizio stesso;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dei lotti
1. Le tipologie dei lotti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 14 marzo 2003 sono cosi' stabilite:
1) lotto A - relativo a n. 40.000 contributi per uno stanziamento pari a Euro 3.000.000;
2) lotto B - relativo a n. 11.000 contributi per uno stanziamento pari a Euro 825.000;
3) lotto C - relativo a n. 7.500 contributi per uno stanziamento pari a Euro 552.500;
4) lotto D - relativo a n. 4.500 contributi per uno stanziamento pari a Euro 337.500 euro;
5) lotto E - relativo a n. 1.000 contributi per uno stanziamento pari a Euro 75.000;
6) lotto F - relativo a n. 500 contributi per uno stanziamento pari a Euro 37.500;
7) lotto G - relativo a n. 100 contributi per uno stanziamento pari a Euro 7.500;
8) lotto H - relativo a n. 20 contributi per uno stanziamento pari a Euro 1.500.
2. In fase di prima assegnazione i lotti di cui al comma 1 sono riferiti ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dal 2 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003 compresi. Per le successive assegnazioni le tipologie di cui al comma 1 sono modificate o confermate con provvedimento ministeriale in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi, ferma restando la facolta' degli operatori di telecomunicazioni di richiederne la modifica con istanza debitamente documentata.
 
Art. 2.
Formato del documento elettronico
1. Il documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda ad Internet di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 14 marzo 2003, citato nelle premesse, deve essere fornito al Ministero delle comunicazioni dai soggetti assegnatari dei lotti di autorizzazioni preventive secondo il formato elettronico stabilito nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive a ciascun operatore avviene mediante posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato dall'operatore medesimo ai sensi del successivo comma 3. Il messaggio di posta elettronica e' accompagnato da un foglio elettronico relativo al lotto assegnato predisposto dal Ministero delle comunicazioni contenente l'identificativo dell'operatore, il numero progressivo del lotto, le funzioni di controllo ed il contenuto dei campi relativi all'identificazione dell'operatore e del lotto. Il foglio elettronico va compilato a cura dell'operatore assegnatario del lotto con i dati degli utenti destinatari del contributo e va mantenuto nell'area FTP del sistema informativo dell'operatore medesimo. I dati che, in sede di controllo da parte del Ministero delle comunicazioni, risultino affetti da errori, anche formali, non danno luogo al riconoscimento del contributo per il relativo contratto di abbonamento. E' fatta salva la possibilita' per gli operatori di reinserire opportunamente corretti tali dati in un successivo lotto ove disponibile.
3. Gli operatori di telecomunicazioni, all'atto della richiesta di assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 14 marzo 2003, sono tenuti a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di consentire l'invio da parte del Ministero delle comunicazioni di tutte le comunicazioni relative alla gestione dei contributi oggetto di assegnazione, gli indicativi informatici (indirizzo IP statico e password) del proprio sistema informativo nonche' le coordinate bancarie (ABI e CAB) e gli elementi identificativi necessari per il rimborso dei contributi corrisposti.
4. La richiesta di assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive, comprensiva delle informazioni di cui al precedente comma, deve essere inoltrata a mezzo di raccomandata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - Piano 7 - Stanza n. 774, viale America n. 201 - Roma.
 
Art. 3.
Indirizzo di posta elettronica
1. Le comunicazioni che gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto 14 marzo 2003, devono essere indirizzate a:
contributilargabanda@comunicazioni.it
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2003
Il direttore generale: Aria
 
Allegato 1
Formato del documento elettronico per il riscontro
di un lotto dei contributi

----> Vedere allegato alle pagg. 36 - 37 <----
 
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