Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI RIVANAZZANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rivanazzano (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
A) di confermare con effetto dal 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2003 nelle misure formulate come appresso, cosi' come identificate nella premessa:
1) pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:
con un reddito familiare lordo sino a Euro 8.780: detrazione Euro 258;
con un reddito familiare lordo sino a Euro 12.911: detrazione Euro 155;
2) nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico (con un reddito complessivo lordo sino a Euro 14.461: detrazione Euro 258;
3) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e/o famiglie con la presenza di portatori di handicap con un reddito complessivo lordo sino a Euro 11.362: detrazione Euro 258;
4) disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 2002, con reddito complessivo lordo sino a Euro 8.780: detrazione Euro 258.
I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.
Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante:
1) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
2) reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
3) il non possesso di altri immobili e/o terreni.
La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.
Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9;
C) ... omissis ...
(Omissis).
 
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