Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2003
Regole tecniche relative ad apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della Pubblica sicurezza

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
Visto l'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 2 del citato art. 22;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal comma 3 del citato art. 22;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22;
Visto il decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, concernente le regole tecniche relative agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
Considerato che il citato art. 38, comma 3, prevede che gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano dotati di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita' e di dispositivi atti a segnalare eventuali manomissioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione del decreto e definizioni
1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
2. Ai soli fini della determinazione delle regole tecniche degli apparecchi e congegni di cui al presente decreto, si intendono:
a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', pronti per essere impiegati sul territorio nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', finiti in ogni loro parte; e' assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);
c) per gestore, colui che esercita una attivita' organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
d) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
e) per utente, il giocatore;
f) per apparecchio o congegno, il complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e schede di gioco e della connessione per la comunicazione;
g) per intrattenimento, l'insieme di modalita' e sequenze di gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;
h) per abilita', la capacita' richiesta all'utente per il conseguimento del risultato relativamente alle diverse tipologie di gioco;
i) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
j) per preponderanza dell'abilita' o dell'intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio, la possibilita' dell'utente, tramite la propria abilita', di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco, gli elementi aleatori incidenti sul risultato e/o la prevalenza, durante la partita, del tempo dedicato ad elementi di intrattenimento;
k) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita;
l) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonche' le interfacce ed i protocolli necessari per l'accesso ai dati ai fini della gestione telematica degli apparecchi;
m) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 7.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 7.000, dalla partita n. 7.001 alla n. 14.000 e cosi' di seguito;
n) per immodificabilita', la non modificabilita' ne' alterabilita' delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita' di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi, per le quali e' stata fornita autocertificazione di conformita' all'esemplare che ha precedentemente conseguito la certificazione a seguito dell'esito positivo della verifica tecnica;
o) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o piu' dei dispositivi di protezione della scheda di gioco;
p) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di gioco necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le relative modalita' di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi;
q) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla manutenzione straordinaria.
 
Art. 2.
Requisiti obbligatori degli apparecchi
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, gli apparecchi e congegni da intrattenimento o da gioco di abilita' di cui al presente articolo:
1) funzionano con modalita' automatiche, semiautomatiche od elettroniche;
2) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche;
3) prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi di euro;
4) si basano su modalita' di gioco nelle quali gli elementi di abilita' od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio;
5) non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali;
6) sono programmati per una durata di ciascuna partita non inferiore a dieci secondi;
7) computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90% delle somme giocate;
8) distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche;
9) ciascuna vincita non puo' essere superiore a venti volte il costo della singola partita;
10) erogano la vincita subito dopo la conclusione di ciascuna partita vincente;
11) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita' delle caratteristiche tecniche, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, di cui al successivo art. 8;
12) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione stessa, anche solo tentata, attraverso modalita' diversificate, di cui al successivo art. 9;
13) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art. 10;
14) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 11, e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 12.
2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono, altresi', essere conformi, in particolare, ai requisiti specificati agli articoli da 3 a 7.
 
Art. 3.
Durata della partita
1. Per durata della partita si intende il periodo di tempo, comunque non inferiore a dieci secondi, che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione di avvio della partita da parte dell'utente, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco termina, alternativamente, con una vincita o senza di essa.
2. L'erogazione della vincita non e' compresa nella durata della partita.
 
Art. 4.
Modalita' di pagamento della partita
1. Gli apparecchi devono essere muniti di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:
a) accettino esclusivamente monete metalliche nella divisa corrente (euro);
b) rendano il resto, a richiesta dell'utente, nel caso di introduzione di monete fino ad un valore massimo di due euro e, allo stesso tempo, impediscano l'introduzione di ulteriori monete fino all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso;
c) impediscano l'introduzione delle monete, qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti.
 
Art. 5.
Modalita' di conseguimento delle vincite in denaro
1. Negli apparecchi di cui al presente decreto:
a) le vincite non possono, in alcun caso, essere costituite da punti o da crediti a favore dell'utente;
b) il rapporto, non inferiore al 90%, tra monete introdotte per il gioco e vincite erogare si intende relativo a ciascun ciclo complessivo di partite.
 
Art. 6.
Requisiti tecnologici di base dell'apparecchio o congegno
1. Ciascun apparecchio o congegno dispone di una scheda di gioco nella quale risiedono tutte le componenti hardware e software necessarie al suo funzionamento.
2. La scheda di gioco e' costituita da:
a) i circuiti sui quali viene eseguito il software di gioco;
b) i circuiti sui quali risiedono i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di cui al successivo art. 7;
c) un'interfaccia seriale di tipo RS232, ovvero interfaccia funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, per la gestione telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni.
3. La scheda di gioco contiene anche i protocolli di comunicazione per l'accesso ai dati e, ai fini della predetta gestione telematica, i protocolli di rete per il trasporto dei dati su rete fissa e/o su rete mobile. I protocolli saranno definiti con successivi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in relazione all'evoluzione tecnologica del settore.
4. La scheda di gioco e' costituita da un'unita' fisica sulla quale sono realizzate le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 ovvero, in alternativa, da unita' separate ma strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco nonche' le funzioni di memorizzazione dei contatori dei dati, l'interfaccia seriale ed i protocolli di comunicazione e di rete.
 
Art. 7.
Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio
1. Ciascun apparecchio o congegno deve conservare memorizzate, in specifici contatori, le seguenti informazioni relative al proprio funzionamento:
a) codice identificativo;
b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate;
c) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincita;
d) contatore progressivo del numero di cicli complessivi di partite effettuati;
e) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente;
f) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo corrente;
g) contatore del numero di partite del ciclo corrente;
h) per ogni accensione, spegnimento o manomissione dell'apparecchio: data, ora, minuto ed identificazione dell'evento (0 = accensione; 1 = spegnimento; 2 = tentativo di manomissione);
i) per ogni partita eseguita nel ciclo corrente ed in quello precedente:
1) la data in formato «gg.mm.aa.»;
2) la durata in secondi della partita, in formato «ss»;
3) il moltiplicatore di vincita assegnato (da 1 a 20) in caso di partita vinta.
 
Art. 8.
Dispositivi a garanzia dell'immodificabilita'
1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di dispositivi che non consentano la manomissione, sotto qualsiasi forma, degli elementi che determinano le caratteristiche tecniche, nonche' le modalita' di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi.
2. I dispositivi di cui al comma precedente consistono in programmi che bloccano il funzionamento della scheda di gioco in caso di manomissione ovvero, in alternativa, in apposite soluzioni tecniche che impediscano l'accesso alla scheda di gioco e che ne rendano evidente la manomissione, anche solo tentata.
3. Ciascun apparecchio o congegno deve essere predisposto in modo da preservare le memorie dei dati nel caso di disconnessione o di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine della disconnessione o interruzione, il ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente e la registrazione dell'evento nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).
 
Art. 9.
Segnalazione della manomissione
1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di meccanismi i quali, in caso di manomissione dei dispositivi di cui al precedente art. 8, blocchino l'apparecchio e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate, rendendole evidenti mediante:
a) segnalazione audio o video;
b) blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento;
c) blocco dei dispositivi di inserimento delle monete.
2. Ciascun apparecchio o congegno deve registrare la manomissione nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).
 
Art. 10.
Codice identificativo
1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere munito di un codice univoco alfanumerico identificativo, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Ciascun apparecchio o congegno deve visualizzare su video o display, ad ogni accensione e per almeno cinque secondi, il codice identificativo di cui all'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera a).
 
Art. 11.
Scheda esplicativa
1. Per ogni modello di apparecchio o congegno, i produttori o gli importatori predispongono un apposito documento, redatto in lingua italiana, esplicativo delle caratteristiche tecniche, nel quale sono contenuti:
a) il nome commerciale del modello;
b) l'identificazione del produttore o dell'importatore;
c) gli estremi della certificazione di esito positivo della verifica tecnica di conformita' effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio o del congegno, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi;
e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilita' e sicurezza di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
f) la descrizione delle regole che governano il gioco;
g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto di formato non inferiore a cm 13x18, per valutarne le caratteristiche;
h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
i) i certificati di sicurezza esigibili (marchio CE).
 
Art. 12.
Registro delle manutenzioni straordinarie
1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano la scheda di gioco e che risultano necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi.
2. Sono responsabili della manutenzione straordinaria i produttori o gli importatori degli apparecchi o congegni ovvero i soggetti da questi autorizzati.
3. Il registro delle manutenzioni, per ciascun intervento, deve riportare:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) la data di effettuazione;
c) i dati identificativi del soggetto che lo ha effettuato.
 
Art. 13.
Informazioni al pubblico
1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonche' il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.
 
Art. 14. Modifiche ed integrazioni al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003
1. Al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003, concernente le regole tecniche relative agii apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 1, comma 2, le lettere e) ed i) sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere g) e k) dell'art. 1, comma 2, del presente decreto;
b) al medesimo art. 1, comma 2, sono aggiunte le lettere n) e o), relative, rispettivamente, alle definizioni di gestore ed esercente previste dalle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 2, del presente decreto;
c) all'art. 6, comma 1, sono eliminate le parole «con conseguente rifiuto delle eventuali monete eccedenti»;
d) all'art. 11, comma 2, sono eliminate le parole «ordinaria e»;
e) all'art. 13, comma 1, dopo le parole «del T.U.L.P.S.» e' aggiunto: «Ove tale conversione non sia possibile, dal 1° gennaio 2004 gli stessi devono essere rimossi.»;
f) all'art. 13, il comma 2, e' sostituito dal seguente «per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c), del T.U.L.P.S., installati anteriormente al 1° gennaio 2003, non si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 1, nonche' quelle di cui agli articoli 8 e 10»;
g) all'art. 13, comma 3, le parole «di cui al precedente art. 10» sono sostituire con le parole «di cui al precedente art. 9».

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica sicurezza
De Gennaro
 
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