Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 aprile 2003
Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2003-2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle societa' cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;
Ritenuto necessario procedere per il biennio 2003-2004 alla determinazione della misura del contributo anzidetto;
Sentito, ai sensi di legge, il parere della Commissione centrale per le cooperative;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie verra' corrisposto per il biennio 2003-2004 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:
a) Euro 230,00: enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100, capitale versato non superiore a Euro 5.160,00 e fatturato non superiore a Euro 75.000,00;
b) Euro 570,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 500, capitale versato superiore a Euro 5.160,00 e non superiore a Euro 40.000,00 e fatturato superiore a Euro 75.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00;
c) Euro 1.140,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 500, capitale versato superiore a Euro 40.000,00 e fatturato superiore a Euro 250.000,00 e non superiore a Euro 2.000.000,00;
d) Euro 1.880,00: enti cooperativi con un fatturato superiore a Euro 2.000.000,00.
 
Art. 2.
La collocazione in una delle fasce a), b), c) richiede il possesso dei tre parametri ivi previsti.
Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2002.
Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
 
Art. 3.
I contributi cosi' determinati verranno aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non verra' applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
 
Art. 4.
Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
 
Art. 5.
Sono tenute al pagamento del contributo minimo di Euro 230,00 le cooperative di nuova costituzione iscritte nel Registro delle imprese nel corso dell'anno 2003 e le cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2003-2004.
Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Il termine del pagamento per le cooperative di nuova costituzione e' di novanta giorni dalla data della notifica del contributo.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2003.
 
Art. 6.
Per le cooperative che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' alla riscossione coattiva tramite ruoli, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998.
 
Art. 7.
Con successivo decreto sara' determinato il contributo dovuto dagli enti mutualistici, di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Roma, 16 aprile 2003
p. Il Ministro: Galati
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 28 della G.U. <----
 
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