Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 aprile 2003
Offerte di servizi X-DSL all'ingrosso da parte della societa' Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalita' flat. (Deliberazione n. 6/03/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 15 aprile 2003;
Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP);
Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (cd. direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. direttiva quadro);
Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;
Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, nella GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;
Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed in particolare l'art. 6, comma 22;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1997, n. 283, cosi' come modificato dalla delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell'Autorita' n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1998, n. 133;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;
Vista la delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
Vista la delibera n. 407/99 del 21 dicembre 1999 recante "Autorizzazione provvisoria alla Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocita' basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL";
Vista la delibera 217/00/CONS recante "Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di accesso ad alta velocita' basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";
Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n. 73;
Vista la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;
Vista la propria delibera n. 13/00/CIR, - "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Vista la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, "Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001;
Vista la propria delibera 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, "Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente";
Vista la propria delibera 4/01/CIR del 22 febbraio 2001, "Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera 15/00/CIR";
Vista la propria delibera n. 15/01/CIR, "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 25/01/CIR, "Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002;
Vista la propria delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifiche dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;
Vista la propria delibera n. 5/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
Vista la delibera n. 152/02/CONS concernente le misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27 giugno 2002;
Vista la propria delibera 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002;
Vista la delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante "Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet";
Vista la delibera 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2002;
Vista la delibera 02/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la delibera 03/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2003, n. 68;
Considerati gli impegni presi da Telecom Italia nell'incontro del 20 settembre 2002 relativo all'evoluzione dell'offerta ADSL Wholesale di Telecom Italia;
Vista la proposta di offerta ADSL Wholesale presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002;
Sentiti l'Associazione italiana Internet Providers (anche in rappresentanza di Assoprovider) e gli operatori Albacom, KPNQWEST, Tiscali, Atlanet, Colt, Edisontel e Wind in data 13 dicembre 2002;
Sentita la societa' Telecom Italia in data 14 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 4 marzo 2003 e 24 marzo 2003;
Sentita la societa' Tiscali in data 24 gennaio 2003;
Sentite le associazioni A.I.I.P e Assoprovider in data 27 febbraio 2003;
Sentita la societa' SEAT Pagine Gialle in data 12 marzo 2003;
Considerato che l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonche' di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto;
Considerato che con delibera 407/99 l'Autorita' ha rilasciato a Telecom Italia un'autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocita' basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL e che tale autorizzazione provvisoria e' subordinata al rispetto di determinate condizioni tra le quali l'obbligo, in ottemperanza al principio di parita' di trattamento, che l'offerta di servizi wholesale debba essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalita' e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle societa' controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori che ad essa aderiscono di fornire tempestivamente un servizio di qualita' equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale;
Considerato che gli obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia sono stati definiti dalla delibera 2/00/CIR e che, in particolare, tali obblighi definiscono il principio, con riferimento ai servizi x-DSL, che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta di servizi wholesale devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela finale per l'offerta di equivalenti servizi che utilizzino tecnologie x-DSL, nonche' che tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);
Considerato che la fornitura al pubblico di un servizio ADSL richiede l'utilizzo di infrastrutture di rete aggiuntive a quelle acquisite con il servizio ADSL Wholesale di Telecom Italia e che la definizione delle condizioni di offerta del servizio ADSL Wholesale deve essere fatta tenendo nella dovuta considerazione tali ulteriori componenti di rete;
Considerato che le infrastrutture di rete aggiuntive al servizio ADSL Wholesale necessarie per la fornitura del servizio finale sono principalmente riconducibili a servizi di connettivita' IP e che per tali servizi esiste sul mercato una pluralita' di offerte;
Considerato che, per la stima del valore dei servizi di connettivita' IP, l'Autorita' ha tenuto conto dei prezzi praticati da Telecom Italia per tali servizi (CDN e servizi di trasporto IP), nonche' delle valutazioni espresse nel corso del procedimento dagli altri operatori con riferimento ai costi sostenuti per l'acquisizione di tali servizi;
Considerato che la valutazione del costo dei servizi di connettivita' IP e' stata condotta sulla base di dati sulla diffusione a fine 2002 e prospettica a fine 2003 dei servizi x-DSL, nonche' sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili sui costi di tali servizi, ipotizzando dimensioni operative efficienti coerenti con lo stadio di sviluppo del mercato, basate su una quota di mercato pari a circa il 5% del mercato prospettico, coerenti sia con ipotesi di copertura nazionale del servizio, sia con ipotesi di copertura limitata ad alcuni ambiti geografici;
Considerato che, pertanto, tali valutazioni sono suscettibili di variazioni in funzione dell'evoluzione delle dimensioni del mercato finale dei servizi a larga banda, dei prezzi dei circuiti diretti e, piu' in generale, del mercato della connettivita' IP;
Considerato che le offerte di servizi x-DSL al pubblico possono includere l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di pura connettivita', quali, ad esempio, i servizi di posta elettronica, la disponibilita' di spazio web, software gratuito apparati gratuiti o a prezzi scontati, accesso gratuito a contenuti a pagamento;
Considerato che, nel caso delle offerte al pubblico ADSL di Telecom Italia, la clientela ha accesso a caselle di posta elettronica ed a una quantita' di spazio web variabili in funzione del tipo di offerta al pubblico, nonche' ai contenuti esclusivi offerti dal portale Virgilio +;
Ritenuto che il valore di tali servizi aggiuntivi deve essere scorporato dal prezzo del servizio finale ai fini della corretta determinazione delle condizioni di offerta dei servizi wholesale;
Considerato che, pertanto, al fine di garantire la parita' di trattamento, nel caso di servizi ADSL, il prezzo del servizio all'ingrosso deve essere determinato sulla base del prezzo del servizio finale, depurato del valore dei servizi aggiuntivi e ridotto in misura corrispondente ai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta, i costi di gestione del cliente e i costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura di un servizio finale di qualita' equivalente a quello offerto al pubblico da Telecom Italia (o da sue controllate e collegate);
Considerato che la delibera 407/99 dell'Autorita' e' volta a consentire agli operatori di fornire un servizio a condizioni concorrenziali e che, di conseguenza, l'operatore alternativo deve potere fruire di un ragionevole margine di profitto sul servizio offerto;
Considerato che la valorizzazione delle spese di marketing inizialmente prevista da parte di Telecom Italia, con particolare riferimento alle spese pubblicitarie inerenti servizi ADSL, e' risultata inferiore alla spesa effettiva per campagne pubblicitarie per servizi ADSL realizzate nel corso dell'anno 2002;
Considerato peraltro che, nel caso di iniziative promozionali di co-marketing, non esiste un riscontro contabile del valore dell'iniziativa pubblicitaria;
Considerato che i programmi di fidelizzazione della clientela di Telecom Italia includono anche la spesa per servizi ADSL, e che pertanto una parte della spesa per servizi ADSL puo' essere utilizzata per acquisire altri servizi;
Considerato che, nel caso dei servizi di telefonia vocale, l'Autorita', con delibera 152/02/CONS, ha definito il margine operativo di un operatore efficiente, espresso in termini percentuali rispetto ai costi di rete, da considerare ai fini della verifica della replicabilita' dell'offerta dell'operatore dominante integrato verticalmente, nella misura del 35% e che, per lo sviluppo di servizi innovativi rispetto al tradizionale servizio di telefonia vocale, e' necessario affrontare costi infrastrutturali e operativi iniziali aggiuntivi e da distribuire su una base clienti meno ampia;
Ritenuto che, anche sulla base delle informazioni trasmesse da Telecom Italia e dagli operatori concorrenti, il valore dei servizi aggiuntivi e i costi non pertinenti da identificare al fine della definizione del prezzo dei servizi ADSL Wholesale, tale da consentire un ragionevole margine di profitto in relazione al servizio, ammontano, allo stato, per i servizi ADSL retail offerti da Telecom Italia, al 47% nel caso del servizio "Alice Lite", al 55% nel caso del servizio "Alice 640" ed al 55% nel caso del servizio "Alice Mega";
Ritenuto che alcune disposizioni tecniche e procedurali dell'offerta wholesale presentata da Telecom Italia non appaiono giustificate e sono tali da generare discriminazione tra gli operatori e barriere all'ingresso sul mercato, quali in particolare:
procedure operative di gestione delle richieste di variazione della velocita' di accesso che comportano interruzioni di servizio ai clienti finali;
previsione di sconti a volume con applicazione limitata alle attivazioni di accessi omogenei all'interno di uno stesso VP;
configurazione di Virtual Circuit (VC) non omogenei all'interno di un singolo VP solo su base progettuale e impossibilita' di affasciamento di accessi a velocita' non omogenea sul medesimo VP con VC omogeneo;
Considerato che Telecom Italia ha informato l'Autorita' di avere avviato una revisione delle procedure di gestione delle richieste di variazione della velocita' di accesso del cliente finale, che permettera' di gestire contestualmente le fasi di disattivazione e riattivazione attualmente previste;
Ritenuto che, nel caso precedente, interruzioni del servizio superiori alle 2 ore rappresentano una penalizzazione del cliente;
Considerato che l'Autorita' valuta che la dimensione dei VP deve consentire un utilizzo ottimale delle risorse acquisite e che, a tal fine, deve essere possibile acquisire VP di dimensione uguale a quelle delle porte ATM utilizzate per la raccolta, tra cui quella con PCR pari a 34 Mbit/s, nonche' che debbano essere progressivamente introdotte, in funzione delle esigenze del mercato e tenuto conto delle disponibilita' tecniche, offerte relative a VP di maggiore capacita';
Considerato non giustificato e fonte di oggettiva discriminazione tra gli operatori che gli sconti a volume previsti per l'offerta di banda siano applicati solo alla banda afferente al medesimo VP;
Considerato che il listino relativo all'offerta di banda deve prevedere prezzi anche per capacita' complessive per area di raccolta superiori ai 20 Mbit/s di MCR attualmente previsti;
Considerato che Telecom Italia, nell'incontro del 20 settembre 2002, si era impegnata ad integrare la propria offerta con accessi di capacita' 2 Mbit/s;
Ritenuto opportuno assicurare agli operatori che abbiano gia' sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi ADSL Wholesale la possibilita' di migrare, su richiesta, alle nuove condizioni di offerta, senza penali, ne' costi tecnici d'accesso aggiuntivi;
Ritenuto che non sia possibile accogliere le richieste di applicazione retroattiva delle condizioni economiche di offerta del servizio ADSL all'ingrosso ad accessi singoli;
Ritenuto, altresi', di non accogliere le richieste di Telecom Italia in merito all'addebito agli operatori che richiedano la migrazione alla nuova offerta di un valore pari agli sconti usufruiti per i primi mesi di utilizzo dei lotti ordinati;
Considerato che nuove offerte ADSL Wholesale ovvero modifiche strutturali delle condizioni di offerta dei servizi ADSL Wholesale gia' commercializzati richiedono da parte degli operatori destinatari delle offerte attivita' gestionali e tecniche, ulteriori rispetto a quelle necessarie a fronte di semplici variazioni dei valori economici dell'offerta;
Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di garantire una effettiva parita' di trattamento, prevedere, in tali casi, un termine maggiore rispetto a quello previsto dall'art. 4 della delibera 407/99;
Considerato che, al fine di garantire la parita' di trattamento, e' opportuno prevedere che la durata dei contratti all'ingrosso non sia superiore alla durata dei contratti al pubblico offerti da Telecom Italia;
Ritenuto che, al fine di garantire la liberta' di scelta ai clienti finali, e' opportuno prevedere che gli SLA relativi ai servizi x-DSL siano integrati al fine di includere procedure di disattivazione che garantiscano tempi certi di disattivazione a fronte della disdetta del servizio da parte del cliente finale;
Considerato che l'offerta ADSL Wholesale deve essere compatibile con le altre offerte di servizi intermedi da parte di Telecom Italia, quali i servizi di Unbundling del Local Loop (ULL) e di Shared Access (SA);
Ritenuto che l'offerta ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalita' flat presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002 necessita di una riformulazione alla luce delle valutazioni sopra espresse;
Considerato che l'art. 5 della delibera 407/99 prevede che l'Autorita' possa modificare le condizioni relative alla fornitura di servizi all'ingrosso di cui alla medesima delibera;
Considerato che la Commissione europea, nell'ottava relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni ("La regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni, relazione 2002"), con riguardo allo stato di attuazione della regolamentazione negli Stati membri, in tema di sviluppo della concorrenza nella banda larga (accesso locale e accesso ad Internet ad alta velocita), ha sottolineato che, affinche' questo segmento di mercato possa svilupparsi, e' tuttora necessario garantire la generale applicazione del principio di non discriminazione";
Ritenuto necessario, alla luce delle precedenti considerazioni, attuare un intervento dell'Autorita', finalizzato a stimolare lo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi ADSL e, piu' in generale, sul mercato dei servizi a larga banda;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.
Comunicazione delle offerte x-DSL all'ingrosso
1. In caso di introduzione di nuove offerte x-DSL all'ingrosso o di modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all'ingrosso esistenti, Telecom Italia e' tenuta a comunicare per iscritto contestualmente all'Autorita' e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di offerta, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione della stessa.
2. Nel caso in cui la modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all'ingrosso esistenti riguardi le sole condizioni economiche di offerta e non comporti variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, ne' variazioni della struttura economica dell'offerta, il termine di cui al comma precedente e' di trenta giorni.
 
Art. 2.
Condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso (retail-minus)
1. In ottemperanza al principio di parita' di trattamento, di cui alla delibera 407/99, le condizioni economiche dei servizi x-DSL all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate in maniera tale da consentire ai concorrenti l'offerta di un servizio finale di qualita' equivalente a quello fornito da Telecom Italia o dalle societa' controllanti, controllate, collegate e il conseguimento di un ragionevole margine di profitto sul servizio.
2. A tal fine, le condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate sulla base del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali depurato del valore dei servizi forniti alla clientela aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la solo connettivita' e sottraendo dal valore cosi' determinato una percentuale (minus) corrispondente ai costi non pertinenti, quali:
a) costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e rete di vendita);
b) costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);
c) costi delle infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle di cui all'offerta all'ingrosso, necessarie per fornire al cliente finale un servizio di qualita' equivalente a quello fornito da Telecom Italia, o da sue controllate, controllanti, collegate o consociate.
3. Telecom Italia, per ciascuna offerta al pubblico comunicata all'Autorita', e' tenuta a fornire evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo altresi' i criteri di valutazione utilizzati e indicando la natura dei dati utilizzati, con il seguente dettaglio:
a) servizi aggiuntivi (valore per ciascun servizio; ad es. apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a servizi riservati alla clientela, ecc.);
b) costi di marketing;
c) costi di pubblicita';
d) costi della rete di vendita diretta e indiretta;
e) costi di fatturazione;
f) costi di rischio insolvenza;
g) costi di assistenza clienti;
h) costi di infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione;
i) margine del servizio.
4. Telecom Italia e' tenuta ad informare l'Autorita' nel caso in cui siano resi disponibili nuovi servizi aggiuntivi ai sottoscrittori di offerte gia' comunicate all'Autorita'. In tale caso l'Autorita' potra' verificare la congruenza delle condizioni di offerta dei servizi all'ingrosso sulla base delle condizioni di offerta al pubblico effettivamente applicate.
5. Il valore (minus) corrispondente ai costi non pertinenti e' valutato per ciascuna proposta di offerta di servizi finali basati su tecnologia x-DSL presentata da Telecom Italia, sulla base dei criteri contenuti nel presente articolo, tenendo nella debita considerazione i costi specifici di ciascuna offerta e l'evoluzione degli stessi, con particolare riferimento ai costi dei servizi aggiuntivi inclusi nell'offerta, i costi di acquisizione e gestione della clientela e ai costi di marketing.
 
Art. 3.
Durata dei contratti di fornitura di servizi x-DSL all'ingrosso
1. L'operatore che richiede o ha in vigore contratti x-DSL wholesale con Telecom Italia ha diritto di ottenere che la durata contrattuale sia pari o maggiore a quella prevista nei contratti per servizi x-DSL offerti al pubblico da Telecom Italia, senza alcuna variazione delle altre clausole contrattuali.
 
Art. 4. Integrazione del Service Level Agreement (SLA) relativo a servizi
x-DSL all'ingrosso
1. I Service Level Agreement (SLA) relativi a servizi x-DSL all'ingrosso prevedono specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parita' di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.
 
Art. 5
Condizioni economiche di offerta
1. I prezzi della componente di accesso del servizio ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalita' flat di Telecom Italia sono modificati come da tabelle seguenti.

Tabella 1
Canoni per accessi ADSL a 256 Kbit/s

=====================================================================
N. accessi | Canone annuo per singolo accesso ===================================================================== da 1 fino a 24 .... |200,42 Euro da 25 fino a 49 .... |191,74 Euro da 50 fino a 99 .... |183,05 Euro da 100 in poi .... |174,27 Euro

Tabella 2
Canoni per accessi ADSL a 640 Kbit/s

=====================================================================
N. accessi | Canone annuo per singolo accesso ===================================================================== da 1 fino a 24 .... |233,75 Euro da 25 fino a 49 .... |223,62 Euro da 50 fino a 99 .... |213,49 Euro da 100 in poi .... |203,25 Euro

Tabella 3
Canoni per accessi ADSL a 1,28 Mbit/s

=====================================================================
N. accessi | Canone annuo per singolo accesso ===================================================================== da 1 fino a 24 .... |267,19 Euro da 25 fino a 49 .... |257,48 Euro da 50 in poi .... |252,62 Euro

2. Gli sconti a volume di cui alle tabelle 1, 2 e 3, sono applicati sommando tutti gli accessi con medesimo PCR richiesti in ciascuna area di raccolta.
3. I canoni previsti per la banda ATM del servizio ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalita' flat di Telecom Italia sono applicati sommando i PCR di tutti i VP attivati in ciascuna area di raccolta.
4. I prezzi di riconfigurazione dei Virtual Path (VP) non sono dovuti in caso di ampliamento della banda all'interno di un VP, senza modifiche della configurazione dello stesso.
 
Art. 6.
Condizioni tecniche e procedurali
1. Telecom Italia include nell'offerta VP con 34 Mbit/s di PCR.
2. Il listino per la banda ATM include nell'offerta i canoni relativi a capacita' superiori ai 40 Mbit/s di PCR e almeno fino a 155 Mbit/s di PCR.
3. Telecom Italia sviluppa, entro sessanta giorni dalla notifica della presente delibera, una specifica procedura che permetta di gestire richieste di variazione dei parametri (PCR e MCR) del Virtual Circut (VC) con modalita' tali da non causare interruzioni del servizio al cliente finale, ovvero, in modo tale da limitare l'interruzione al tempo strettamente necessario ad effettuare la variazione richiesta. Il Service Level Agreement (SLA) dovra' essere conseguentemente integrato, prevedendo, in particolare, a carico di Telecom Italia, l'obbligo di informare circa il momento e la durata dell'eventuale interruzione del servizio al cliente finale, nonche' congrue penali nei casi di durata dell'interruzione superiore a due ore.
4. Telecom Italia consente la configurazione, a titolo non oneroso, di VC non omogenei sul medesimo VP. Le richieste in tal senso dovranno ricevere risposta entro trenta giorni. Eventuali rifiuti, motivati tecnicamente, devono essere notificati entro i successivi cinque giorni all'Autorita', per le idonee attivita' di vigilanza.
 
Art. 7.
Accessi con velocita' downstream pari a 2 Mbit/s
1. Entro un mese dalla notifica della presente delibera, Telecom Italia provvede ad integrare l'offerta di cui al presente capo con accessi con velocita' downstream pari a 2Mbit/s, comunicando all'Autorita' e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di offerta.
 
Art. 8.
Entrata in vigore e modalita' di migrazione
1. Telecom Italia comunica all'Autorita' e agli operatori che hanno sottoscritto contratti ADSL all'ingrosso, nonche' pubblica contestualmente sul proprio sito Web, l'offerta ADSL wholesale flat ad accessi singoli, completa della modulistica per l'adesione all'offerta e per la richiesta di migrazione dall'offerta a lotti all'offerta ad accesso singolo, modificata secondo quanto disposto dalla presente delibera, entro quindici giorni dalla notifica della stessa.
2. Le condizioni di offerta previste nell'offerta ad accessi singoli sono applicabili, senza penali ne' costi tecnici d'accesso aggiuntivi, ai contratti per servizi ADSL all'ingrosso gia' in essere, su richiesta dell'operatore cliente. Tale richiesta deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Telecom Italia di cui al comma precedente.
3. Il modulo per la richiesta di "migrazione" dall'offerta a lotti all'offerta ad accesso singolo permette di configurare la richiesta con modalita' chiare, flessibili e non gravose per il richiedente, prevedendo anche la possibilita' di richiedere la "migrazione" per tutti i lotti sottoscritti con un unico modulo di richiesta.
4. La riconfigurazione dei VP connessa alle richieste di "migrazione" non danno luogo al versamento dei contributi di configurazione e/o riconfigurazione previsti.
5. In caso di richiesta di "migrazione", le condizioni economiche previste dall'offerta di cui al presente capo saranno applicate a partire dalla data di adozione della presente delibera.
 
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito Web dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 15 aprile 2003
Il presidente: Cheli
 
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