Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 aprile 2003
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 617/03 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Considerato che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2000 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione "Pomodoro di Pachino" ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92;
Considerato che con decreto ministeriale del 7 novembre 2001 l'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione "Pomodoro di Pachino" protetta transitoriamente a livello nazionale;
Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino";
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." con sede legale in Catania, via Castello Ursino n. 55, al controllo della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 21 novembre 2001, quale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Pomodoro di Pachino", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92".
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino".
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Il direttore generale: Abate
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone