Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2003
Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999 recante "Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954, e successive modifiche, "Regolamento di Polizia Veterinaria";
Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante "Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 10 dicembre 1997, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento";
Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
Considerato necessario semplificare la modulistica di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1.
1. Il documento di accompanamento per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina d'allevamento ed i ratiti destinati agli stabilimenti di macellazione, deve essere redatto conformemente al modello di cui all'allegato 1.
2. Il documento di cui al comma 1, deve essere debitamente compilato e firmato dal proprietario o dal detentore degli animali o dal responsabile dell'azienda per la parte A e dal trasportatore per la parte C.
3. Nei casi previsti dall'art. 32 del regolamento di Polizia veterinaria, il veterinario ufficiale compila la parte B del documento di cui al comma 1, e conserva agli atti del servizio veterinario competente una copia del documento stesso.
4. Nel caso siano stati effettuati trattamenti con alimenti medicamentosi e/o medicinali veterinari, la parte D del documento di cui al comma 1 deve essere debitamente compilata e firmata dall'allevatore e dal veterinario prescrittore per le sezioni di rispettiva competenza.
5. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto in duplice copia, di cui una deve accompagnare gli animali al macello e l'altra deve essere conservata presso l'azienda di spedizione e tenuta a disposizione dell'autorita' competente, che ne fa richiesta, per un periodo di un anno.
6. Nel caso in cui i volatili da cortile e la selvaggina d'allevamento da penna non siano stati oggetto d'ispezione sanitaria ante mortem in allevamento conformemente alla lettera i), punto 25, capitolo VI, allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, deve essere compilata dal detentore, proprietario o responsabile dell'azienda anche l'autocertificazione di cui all'allegato 2.
7. L'autocertificazione unitamente ad una terza copia del documento di accompagnamento compilato relativamente alla parte A ed alla parte D nel caso di trattamento con alimento medicamentoso e/o medicinale veterinario, deve essere fatta pervenire al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione cui gli animali sono destinati entro le 72 ore precedenti l'arrivo degli stessi.
 
Art. 2.
1. I modelli di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento di Polizia veterinaria e al decreto ministeriale 28 maggio 1992 non si applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina d'allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2003
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 236
 
Allegato 1

----> vedere allegato da pag. 10 a pag. 11 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato a pag. 12 della G.U. <----
 
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