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| Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 aprile 2003, n. 88 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in occasione di competizioni  sportive,  e'  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 24 aprile 2003
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 3709):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)   e  dal  Ministro  per  i  beni  e  attivita'
 culturali (Urbani) il 24 febbraio 2003.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
 I e VII.
 Esaminato  dalla  commissione II, in sede referente, il
 5, 6, 13, 19, 20 marzo 2003.
 Esaminato  in  aula il 24, 26 marzo 2003 e approvato il
 27 marzo 2003.
 Senato della Repubblica (atto n. 2145):
 Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  31 marzo  2003 con pareri delle commissioni
 1a, 5a, 7a e 8a.
 Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 1 aprile 2003.
 Esaminato  dalla  2a commissione, in sede referente, il
 1o e 8 aprile 2003.
 Esaminato  in  aula  il  10 aprile 2003 ed approvato il
 15 aprile 2003.
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  24 febbraio  2003,  n.  28, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 45 del 24 febbraio 2003.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, delle legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 84.
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
 FEBBRAIO 2003, N. 28
 
 All'articolo 1, e' premesso il seguente: "Art. 01. - 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art.  6-ter.  -  (Possesso  di  artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni  sportive).  -  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive,  venga  trovato  in  possesso  di  razzi,  bengala,  fuochi artificiali  e  petardi  ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo  o  di  gas  visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro"". All'articolo 1: al  comma  1, alinea, le parole: ", 1-ter e 1-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 1-ter"; al  comma  1,  capoverso  1-ter,  le  parole:  "dai  quali emerge con evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente". Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art.  1-bis.  -  1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo  8  della  legge  13  dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo  1  del  presente  decreto,  hanno efficacia fino al 30 giugno 2005. Art.  1-ter.  - 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico  e la sicurezza pubblica, puo' disporre, sentito il comitato provinciale  per  l'ordine  e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali   e   del   CONI,  il  differimento  dello  svolgimento  di manifestazioni  sportive  ad  altra  data  ritenuta idonea ovvero, in situazioni   connotate   dalla   permanenza  del  pericolo  di  grave turbativa,  il  divieto  dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni". Art.  1-quater.  -  1.  I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita' in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati. 2.  L'ingresso  agli  impianti  di  cui  al  comma  1  deve  avvenire attraverso    varchi    dotati   di   metal   detector,   finalizzati all'individuazione  di  strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della  regolarita'  del  titolo  di  accesso  mediante  l'utilizzo di apposite apparecchiature. 3.  Gli  impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che  consentano  la  registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico  sia  all'interno  dell'impianto  che  nelle  sue  immediate vicinanze. 4.  Gli  impianti  di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione  che  impediscano  che  i  sostenitori  delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. 5.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle societa'  utilizzatrici  degli  impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi. 6.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione  e  le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono stabilite  le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1,  2  e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il  Garante  per  la protezione  dei  dati  personali, da emanare entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,   sono   stabilite   le  modalita'  per  l'attuazione  delle disposizioni di cui al comma 3. 7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004. Art.  1-quinquies.  -  1.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo   1-quater,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro. 2.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro. 3.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi  3  e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  dell'articolo  1-quater  sono altresi' revocate le concessioni per l'utilizzo  degli  impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati   per   ospitare  incontri  di  calcio  organizzati  dalla Federazione italiana gioco calcio. 5.  Qualora  siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui  al  comma  1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito  per  l'impianto  o  per un settore dello stesso ovvero sia consentito  l'accesso  di un numero di spettatori superiore al numero dei  posti  di  cui  dispone  l'impianto  o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro. 6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di  impianti  sportivi  di  cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili  al  pubblico  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. 7.  Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di  cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. 8.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente articolo sono irrogate  dal  prefetto  della  provincia  del  luogo  in cui insiste l'impianto. 9.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle   relative   alla   violazione   delle   disposizioni  di  cui all'articolo  1-quater,  comma 3, che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004".
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