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| Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 aprile 2003 |  | Riapertura  delle  operazioni  di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, settima e ottava tranche. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito  anche  attraverso l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
 Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
 Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 1° aprile  2003  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 34.840 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visti  i  propri  decreti  in  data 9 gennaio, 7 febbraio e 6 marzo 2003,  con  i  quali  e'  stata  disposta l'emissione delle prime sei tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n.  526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro  poliennali  3,50%,  con  godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio  2008,  fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di  euro,  di  cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, citato nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 gennaio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli  articoli 6  e 7 del citato decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2003.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 gennaio 2003. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente articolo avra' inizio il collocamento della ottava tranche dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verra' collocata al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 aprile 2003.
 Le  offerte  non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste "ordinarie" dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui  all'art.  1  del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 15 aprile  2003,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni.
 A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato  dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2003.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008  fara'  carico  al  capitolo  che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del  citato  decreto  del  9 gennaio  2003,  sara'  scritturato dalle sezioni  di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale del bilancio  presso  l'ex  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 aprile 2003
 Il Ministro: Tremonti
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