Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2003
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunita' europee 2003/1/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2006/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2003/1/CE, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee in data 6 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dall'art. 2, del presente decreto.
 
Art. 2.
L'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, e' modificato come segue: al numero d'ordine 422, le frasi:
"a) il cranio, compreso cervello ed occhi, tonsille e midollo spinale:
di bovini di eta' superiore a dodici mesi;
di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali e' spuntato dalla gengiva un dente incisivo permanente e ingredienti derivati;
b) la milza di ovini e caprini e ingredienti derivati.", sono sostituite dalle seguenti frasi:
"Dalla data di cui all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati. -------- (*) GUCE L 147 del 31 maggio 2001, pag.1"

Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) n. 999/2001, e gli ingredienti derivati.
 
Art. 3.
Il Ministero della salute porta a conoscenza degli interessati il contenuto, e successive variazioni, degli allegati V e XI, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 4.
I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori e non possono essere venduti ne' ceduti al consumatore finale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I prodotti cosmetici gia' in commercio, non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto devono essere ritirati a cura delle ditte titolari entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Ministro della salute
Sirchia Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 297
 
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