Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CORSICO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Corsico (provincia di Milano) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille con esclusione delle unita' abitative per le quali vengono riconfermate le misure in atto per l'anno 2002 come di seguito specificato e per le fattispecie definite dal regolamento comunale:
a) 4 per mille per le unita' immobiliari locate ad uso abitativo, secondo i regimi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzati dal locatario come abitazione principale;
b) 5 per mille:
b/1) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
b/2) per le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari (genitori-figli) i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti cosi' come previsto dall'art. 2, punto 2, del vigente regolamento;
c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle indicate al precedente punto a) e per le unita' ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate;
d) 8 per mille per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2) di riconfermare nella misura di Euro 104,00 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis).
 
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