Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, cosi' come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1993;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/CEE, concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria 92/61/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e d), in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di applicazione del presente regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
b) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;
c) "certificato di conformita'" il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
d) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;
e) "responsabile del punto vendita" qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un punto vendita;
f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorita' che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica soggette all'omologazione;
g) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autorita' di omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dai decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della dire 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformita'. Se piu' varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il piu' elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;
h} "emissioni specifiche ufficiali di C02 per una data autovettura", le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformita'. Se piu' varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di C02 di tale modello si basano sulla variante e versione che presenti le piu' elevate emissioni ufficiali di C02 nell'ambito del gruppo;
i) "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, fgurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 della vettura su cui e' apposta l'etichetta;
l) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di C02 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
m) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;
n) "marca", la denominazione commerciale dei costruttore, indicata nel certificato di conformita' e nei documenti di omologazione;
o) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;
p) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE, e identifcati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, cosi'
recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2000". L'art. 3 e l'allegato C cosi'
recitano:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 possono, altresi', per tutte le materie non coperte
da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle
direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C,
nonche', per le parti interessate, alle direttive la cui
attuazione comporti la modifica o l'integrazione di
discipline gia' delegificate ovvero riguardanti
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1,
per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere
determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.".
"Allegato C (Art. 3)
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996,
che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi
nella alimentazione degli animali.
1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva
89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla
disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante
e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture
nuove.".
- La direttiva 1999/94/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
012 del 18 gennaio 2000.
- La decisione 2001/677/CE, reca: "2001/677/CE:
Decisione della Commissione, del 10 agosto 2001, formato
della relazione che gli Stati membri devono trasmettere
ottemperanza all'art. 9 della direttiva 1999/94/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero
C(2001) 1883 Gazzetta Ufficiale n. L 237 del 6 settembre
2001". L'art. 9 cosi' recita:
"Art. 9. - Le eventuali modifiche necessarie per
adeguare gli allegati della presente direttiva sono
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'art. 10, previa consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle altre parti interessate.
A supporto del processo di adeguamento, gli Stati
membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre
2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della
presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio
2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione
e' stabilito secondo la procedura di cui all'art. 10 entro
il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo la procedura di cui
all'art. 10, la Commissione adotta misure atte a:
a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta
di cui all'art. 3 modificando l'allegato I;
b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla
guida di cui all'art. 4, al fine di classificare i modelli
delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un
elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e
del consumo di carburante in categorie determinate,
compresa una categoria in cui rientrino i modelli di
autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di
carburante;
c) formulare raccomandazioni per consentire
l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione
dei principi contenuti nelle disposizioni relative al
materiale promozionale di cui al primo comma dell'art. 6.".
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori degli utenti".
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca: "Norme per
l'informazione del consumatore".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993". L'art. 22 cosi' recita:
"Art. 22 (Norme per l'informazione del consumatore). -
1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico:
a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, legge 10
aprile 1991, n. 126);
b) (Modifica il comma 4 dell'art. 1, legge 10 aprile
1991, n. 126);
c) (Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, legge 10
aprile 1991, n. 126);
d) (Aggiunge l'art. 1-bis alla legge 10 aprile 1991,
n. 126);
e) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, legge 10
aprile 1991, n. 126).
- Il decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, reca:
"Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l'informazione del consumatore".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, reca: "Norme
relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di
equipaggiamento".
- La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
042 del 23 febbraio 1970.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 13 maggio 1999, reca: "Recepimento
della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a
motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci
pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi.".
- La direttiva 98/91/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 011
del 16 gennaio 1999.
- Il decreto del Ministro dei trasporti in data 12
giugno 1981, reca: "Norme relative alla omologazione
parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto
riguarda il consumo di carburante (direttiva 80/1268/CEE)".
- La direttiva 80/1268/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
375 del 31 dicembre 1980.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 maggio 1995, reca: "Recepimento della
direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che
modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi".
- La direttiva 93/116/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
329 del 30 dicembre 1993.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 5 aprile 1994, reca: "Recepimento della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/61
del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o a tre ruote".
- La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225
del 10 agosto 1992.
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, vedi note alle
premesse.
- Per la direttiva 70/156/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 13 maggio 1999, vedi note alle
premesse.
- Per la direttiva 98/91/CE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 5 aprile 1994, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 92/61/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti in data 12
giugno 1981, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 80/1268/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 maggio 1995, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 93/116/CEE, vedi note alle premesse.



 
Articolo 2
Finalita' e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento e' finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, cosi' come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Articolo 3
Apposizione dell'etichetta

1. Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle eimissioni di C02, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.
 
Articolo 4
Redazione della guida

1. Per le finalita' di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attivita' produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni' sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonche' sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida e' inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 
Articolo 5
Affissione manifesto o schermo di visualizzazione

1. Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del presente regolamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.
 
Articolo 6
Divulgazione materiale promozionale

1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori uffciali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.
 
Articolo 7
Trasparenza dell'informazione

1. E' fatto divieto di apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di C02 non conformi al disposto del presente regolamento.
 
Articolo 8
Attuazione del programma di informazione per il consumatore

1. Il Ministero delle attivita' produttive e' responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una reazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione.
2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita forniscano, entro ii 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalita' stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attivita' produttive.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Articolo 9
Notifica alla Commissione Europea

1. Il Ministero delle attivita' produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo 2002-2003 e redatta in conformita' alla decisione della Commissione 2001/677/CE.



Nota all'art. 9:
- Per la decisione della Commissione 2001/677/CE, vedi
note alle premesse.



 
Articolo 10
Attivita' di vigilanza

1. La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attivita' produttive ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 11
Sanzioni

1. A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli articoli 3,4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
 
Articolo 12
Norma transitoria

1. E' fatto obbligo ai costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalia data di entrata in vigore dello stesso; nei successivi trenta giorni e' fatto obbligo ai responsabili dei punti vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 281
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 14 a pag. 18 della G.U. <----
 
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