Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 17 aprile 2003, n. 81
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2011):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali
(Maroni) il 17 febbraio 2003.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
referente, il 17 febbraio 2003 con parere delle commissioni
1a, 5a e 10a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 18 febbraio 2003.
Esaminato dalla 11a commissione il 20, 26 febbraio e
6 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13 marzo 2003 e approvato il
18 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3799):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 20 marzo 2003 con pareri del Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla XI commissione il 27 marzo, 1, 2 e 3
aprile 2003.
Esaminato in aula il 7 aprile 2003 ed approvato, con
modificazioni, l'8 aprile 2003.
Senato della Repubbica (atto n. 2011-B):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
referente, il 9 aprile 2003 con pareri delle commissioni
1a, 5a e 10a.
Esaminato dalla 11a commissione il 10 e 15 aprile 2003.
Esaminato in aula e approvato il 16 aprile 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
39 del 17 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 23
All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Ai fini della collocazione in mobilita' entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 7.000 unita' a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilita' in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intedono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003".
 
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