Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 20 marzo 2003, n. 75
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.
 
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 19.725 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato

----> Vedere testo in inglese da pag. 35 a pag. 43 <----

ACCORDO
fra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, da qui in poi denominati le "Parti Contraenti",

- ai sensi dell' Articolo III del Preambolo del Documento di Vienna
del 1999 sui negoziati per il consolidamento della fiducia
reciproca e la sicurezza; - riaffermati gli obiettivi ed i principi basilari della Carta delle
Nazioni Unite e le risoluzioni in vigore dell'ONU, come anche i
principi basilari dell'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa, in particolare per quanto concerne
l'inviolabilita' dei confini, l'integrita' territoriale, la non
interferenza negli affari interni e la risoluzione pacifica delle
controversie; - riaffermati gli obiettivi comuni di stabilita', pace e sviluppo del
sud-est europeo; - desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia
esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare
delle loro rispettive Forze Armate; - riconosciuta l'importanza del metodo del dialogo sulla sicurezza e
la stabilita' internazionali, sui principi di sicurezza nazionale,
sulla strategia della difesa e sui programmi di sviluppo nel
settore della difesa per il mantenimento della pace; - convinti che la cooperazione fra le Parti Contraenti nel settore
della difesa contribuira' al rafforzamento della pace e la
sicurezza nelle regioni dell'Europa Centrale, Orientale e
Mediterranea; - espresso il desiderio di voler instaurare una cooperazione duratura
e bilaterale,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
Principi Basilari della Cooperazione

Nel rispetto delle loro rispettive leggi e norme in vigore, nonche' degli impegni internazionali sottoscritti, le Parti Contraenti agiranno di concerto per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione militare, in uno spirito di amicizia e di reciproca intesa.

ARTICOLO 2
Aree della Cooperazione

La cooperazione militare tra le Parti Contraenti potra' comprendere quanto segue:

- attuazione delle delibere dell'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa e adempimento delle missioni di mantenimento
della pace delle Nazioni Unite; - preparazione ed attuazione, di reciproco Accordo, di programmi
d'addestramento; - scambio di personale militare per consentirgli di frequentare corsi
d'informazione, istruzione e aggiornamento; - esercitazioni congiunte ed altri generi di incontri militari; - scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali, su
invito dell'una o l'altra Parte Contraente; - instaurazione di una cooperazione e coordinamento costanti tra le
forze navali; - sviluppo e attuazione di programmi congiunti per lo svolgimento di
un'attivita' di ricerca nell'Adriatico e per la conservazione del
relativo fondo marino e litorale; - scambio di visite di unita' navali e di velivoli; - organizzazione, regolamenti, attivita' e gestione delle Forze
Armate e dell'organico militare; - scambio di informazioni nel settore dell'addestramento e dei
materiali; - storia e geografia militari; - approvvigionamento e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e
prestazioni dei servizi necessari per l'addestramento e i corsi
pianificati; - scambi riguardanti manifestazioni culturali e sportive; - sanita' militare; - dottrine della difesa e questioni militari della politica di
sicurezza; - visite ufficiali ad alto livello e riunioni di lavoro.

ARTICOLO 3
Sistema di Cooperazione

La cooperazione avra' anche i seguenti obiettivi:

- valutazione congiunta dell'assetto strategico della Regione
Centrale, Orientale e Mediterranea, nonche' delle relative
ripercussioni nel settore della difesa di entrambi i Paesi; - istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione
di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa; - approvvigionamento reciproco di materiali per la Difesa, anche
direttamente dalle ditte produttrici delle Parti Contraenti, fatte
salve le disposizioni del presente Accordo; - visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da alti
rappresentanti delle Parli Contraenti; - scambio di conferenzieri e partecipazione a corsi, conferenze e
seminati organizzati dall'una o l'altra Parte Contraente; - contatti fra enti militari analoghi; - visite di unita' navali e di velivoli militari, in conformita'
delle leggi in vigore nei due Paesi; - costituzione di gruppi congiunti di esperti, specie per lo
svolgimento di attivita' di ricerca nell'Adriatico; - assistenza reciproca tramite lo scambio di informazioni tecniche,
tecnologiche e industriali ed impiego delle rispettive capacita'
scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, produzione e
scambio di materiali ed equipaggiamenti per la Difesa, al fine di
soddisfare le esigenze di entrambi i Paesi.

ARTICOLO 4
Commissione Militare Bilaterale
e
Comitato Congiunto

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di costituire una Commissione Militare Bilaterale (da qui in poi denominata la "Commissione").
Ai fini del presente Accordo, la Commissione elaborera' un Piano Annuale di Cooperazione che sara' firmato dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'anno cui si riferisce il Piano.
Le Parti Contraenti si scambieranno le rispettive proposte per il Piano Annuale entro il 15 ottobre di ogni anno, ad eccezione dell'anno in cui e' firmato l'Accordo.
Nel Piano Annuale saranno indicati in dettaglio attivita' e compiti, luogo e data delle riunioni, numero dei partecipanti, metodo di attuazione ed altre questioni pertinenti.
Le attivita' di carattere tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo saranno promosse e coordinate da esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Se necessario, potranno essere organizzati specifici e periodici colloqui bilaterali a livello di Stato Maggiore Difesa. Le due Delegazioni si riuniranno alternativamente in uno dei due Paesi in date da stabilire di reciproco accordo.
Tutte le proposte di attivita' bilaterali dovranno essere notificate da una Parte Contraente all'altra ed il programma definitivo annuale dovra' essere approntato da entrambe le Delegazioni durante le riunioni bilaterali.
Per coordinare la cooperazione nel settore dei materiali della Difesa, le Parti Contraenti costituiranno un Comitato Congiunto che sara' composto dai rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti. Tale Comitato dovra':

- valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra le
Parti Contraenti; - esaminare gli eventuali problemi derivanti dall'attuazione del
presente Accordo e proporre soluzioni in merito; - individuare i settori di possibile cooperazione; - proporre e sostenere la cooperazione tecnica ed industriale tra le
aziende industriali di entrambi i Paesi; - presentare alle autorita' competenti delle Parti Contraenti
proposte e raccomandazioni atte a realizzare le finalita' del
presente Accordo.

A seconda delle esigenze, il Comitato Congiunto si riunira' alternativamente in uno dei due Paesi sulla base di un programma di lavoro stabilito di reciproco accordo.
Se del caso, il Comitato Congiunto puo' chiedere la consulenza di esperti che saranno designati di volta in volta.

ARTICOLO 5
Accordi Finanziari

Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e del Piano Annuale di Cooperazione sulla base del principio di reciprocita'.
La Parte Contraente Ospitante sosterra' le spese di vitto e alloggio, trasporto locale, approvvigionamenti in-loco, come anche le spese di cure mediche d'emergenza.
Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente Inviante.
Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie fra le Parti e il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.
Se del caso, le due Delegazioni di SMD (per le questioni di carattere tecnico-militare) ed il Comitato Congiunto (per le questioni di carattere tecnico-amministrativo) potranno offrire la loro consulenza per il raggiungimento di particolari intese e soluzioni.
In caso di visite pianificate:

- i costi connessi con tali visite saranno a carico delle Parti
Contraenti, sulla base del principio di reciprocita'; - la Parte Contraente Inviante paghera' le spese di viaggio e le
spese personali, come anche le spese di assicurazione per malattia
ed incidenti del proprio personale. Provvedera' inoltre ai
documenti necessari per l'entrata e il soggiorno nel territorio
nazionale della Parte Contraente Ricevente e sosterra' le spese di
rimpatrio del proprio personale infermo; - la Parte Contraente Ricevente sosterra' le spese relative al
trasporto locale e le spese di vitto e alloggio, quando il
personale possa essere sistemato in infrastrutture militari; - la Parte Contraente Ricevente provvedera' alle cure mediche
d'emergenza, in conformita' della legislazione vigente nel proprio
Paese.

In caso di visite non pianificate e/o gruppi numerosi:

- la Parte Contraente Inviante sosterra' tutte le spese del proprio
personale, a meno che non sia stato diversamente concordato tramite
accordi bilaterali specifici. - In caso di attivita' riguardanti solo una delle due Parti
Contraente, che richiedano il supporto logistico dell'altra Parte
Contraente, gli aspetti finanziari saranno definiti di volta in
volta tramite Accordi ad hoc.

ARTICOLO 6
Aspetti disciplinari

Il personale distaccato che violi le leggi della Parte Contraente Ricevente sara' escluso dai corsi e non potra' partecipare all'addestramento previsto.
Le Autorita' Militari della Parte Contraente Ricevente forniranno ogni assistenza necessaria per seguire tutte le procedure amministrative richieste.
Durante il suo soggiorno nel territorio della Parte Contraente Ricevente, il personale militare ospite continuera' ad essere sottoposto alle proprie Autorita' Militari sul piano disciplinare, tramite:

- l'Addetto Italiano per la Difesa a Zagabria, per il Personale
Militare Italiano. - l'Addetto Croato per la Difesa a Roma, per il Personale Militare
Croato.

Durante la partecipazione ai corsi pianificati:

- il personale interessato dovra' attenersi alle istruzioni ricevute
dalle autorita' militari della scuola che organizza i corsi; - eventuali gravi infrazioni saranno notificate alle autorita'
militari della Parte ospite per le adeguate misure disciplinari.

ARTICOLO 7
Obblighi riguardanti la segretezza delle informazioni

Informazioni e documenti scambiati ai sensi del presente Accordo di cooperazione saranno protetti in conformita' delle leggi nazionali della Parte Contraente che li ha originati.
Ciascuna delle Parti Contraenti assegnera' a tutti i dati, documenti e materiali ricevuti ai sensi del presente Accordo una classifica di segretezza non inferiore a quella assegnata dalla Parte Contraente Originatrice.
Saranno prese tutte le misure necessarie di sicurezza, per tutto il periodo stabilito dalla Parte Contraente Originatrice.
Con i termini informazioni, documenti e/o materiali classificati, si intende qualsiasi supporto contenente informazioni classificate e qualsiasi comunicazione, fatta in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, che fornisca tali informazioni.
Per lo scambio di informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti si attengono alle seguenti classifiche di sicurezza:

------------------------------------------------------------- Per la Repubblica in lingua Per la Repubblica
Italiana inglese di Croazia ------------------------------------------------------------- SEGRETISSIMO TOP SECRET DRZAVNA TAJNA SEGRETO SECRET VRLO TAJNO RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL TAJNO RISERVATO RESTRICTED POVJERLJVO -------------------------------------------------------------

Le Parti Contraenti dovranno assicurare che tutti i documenti, tecnologie e materiali scambiati ai sensi del presente Accordo saranno usati solo per gli scopi specificamente stabiliti dalla Parte Contraente Originatrice, nei limiti del presente Accordo.
La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali/equipaggiamenti per la difesa, sia classificati che non classificati, acquisiti a seguito del presente Accordo di cooperazione, sara' effettuata previa autorizzazione scritta della Parte Contraente Originatrice.
Qualora le informazioni classificate fossero scambiate, nell'ambito del presente Accordo, al di fuori delle competenze dei rispettivi Ministeri della Difesa, gli Organi responsabili dei due Paesi stipuleranno accordi separati. Nel corso delle trattative pertinenti, saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 8
Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie sorte fra le Parti Contraenti nell'attuazione della cooperazione ai sensi del presente Accordo saranno risolte, in linea di massima, tramite negoziati bilaterali fra le stesse Parti Contraenti.

ARTICOLO 9
Emendamenti

Ciascuna delle Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento proporre emendamenti al presente Accordo. Le Parti Contraenti daranno avvio alle consultazioni nell'ambito della Commissione, allo scopo di raggiungere un accordo sugli emendamenti proposti.
Gli emendamenti concordati entreranno in vigore ai sensi dell'Articolo 10, Paragrafo I dell'Accordo e costituiranno parte integrante di esso.

ARTICOLO 10
Entrata in vigore, durata e cessazione

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le due Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo illimitato, a meno che una delle due Parti Contraenti non dia notifica scritta all'altra, con almeno sei mesi di preavviso, dell'intenzione di denunciarlo.
In caso di denuncia, le Parti Contraenti faranno di tutto per completare le attivita' non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ancona, il 19 maggio 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Croata ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, fara' fede il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CROAZIA (firma illeggibile) (firma illeggibile)

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3104):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), Ministro ad interim degli affari esteri, e
dal Ministro della difesa (Martino), il 2 agosto 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, II, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 1° ottobre 2002 e 11
dicembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19
dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1900):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 gennaio 2003 e 18
febbraio 2003.
Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003.
 
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