Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ALBIGNASEGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Albignasego (provincia di Padova) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata per l'anno 2003 sugli immobili posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale.
2) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2003 per:
l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purche' questi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2003 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
4) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2003 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto.
5) di determinare nella misura del 2 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2003 sugli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego, nonche' sugli immobili dati in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare esigenze abitative. In tali casi copia del contratto dovra' essere trasmessa all'Ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.
6) di determinare nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria che sara' applicata per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5).
7) di fissare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta I.C.I. in Euro 139,44 (L. 270.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purche' questi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica.
8) di prevedere, per l'anno 2003, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentata con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122.
9) di individuare, in riferimento al precedente punto 8), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta:
9.1) detrazione massima di Euro 258,23 (L. 500.000) ai residenti per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a qualsiasi titolo, con annesso strettamente funzionale alla stessa (sono percio' esclusi coloro che posseggono quote o sono titolari di diritti di altri immobili) dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate:
a) persone assistite in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il valore I.S.E. della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti parametri:

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| Limite I.S.E. per l'accesso alla Componenti il nucleo familiare| agevolazione in Euro =====================================================================
1 persona | 7.500,00 ---------------------------------------------------------------------
2 persone | 11.775,00 ---------------------------------------------------------------------
3 persone | 15.500,00 ---------------------------------------------------------------------
4 persone | 18.450,00

per ogni ulteriore componente oltre il 4o si segue la scala di equivalenza (tabella n. 2 del d.lgs. n. 109/98);
ulteriore criterio per chi vive solo ed ha un reddito solo da pensione pari o inferiore a Euro 7.000,00, ulteriore riduzione dell'I.S.E. di Euro 3.000,00;
c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e rientri nei parametri economici I.S.E. definiti nel punto b);
d) le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92), o con invalidita' pari al 100%, o cecita' assoluta civile (legge n. 382/70) o sordomutismo (legge n. 381/70), o minori con diritto all'indennita' di accompagnamento, opportunamente certificati, ai sensi delle leggi n. 381/1970, n. 118/1971, n. 18/1980, mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1a alla 5a (decreto del Presidente della Repubblica n. 915/78, legge n. 474/58);
9.2) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti aventi tre o piu' figli fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio 2003 e con un valore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a Euro 10.500,00 cosi' determinata:
massimo Euro 154,94 (L. 300.000) per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico;
massimo Euro 206,58 (L. 400.000) per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico;
massimo Euro 258,23 (L. 500.000) per nuclei familiari con cinque o piu' figli fiscalmente a carico;
nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal valore I.S.E.E. massimo di Euro 10.500,00 si detraggono Euro 1.000,00 per ciascun lavoratore autonomo, ai fini di determinare il valore utile per poter usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione;
nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattispecie prevista al punto 9.1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non puo' comunque superare Euro 258,23 (L. 500.000);
ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2002 vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
9.3) Con riferimento alle situazioni elencate ai punti 9.1) e 9.2) il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 2003;
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2003, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo signorile, A/8 - abitazione in ville, A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e A/10 - uffici e studi privati;
10) di stabilire che i contribuenti i quali intendano avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate al punto 9.1) dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Assistenza entro il 30 aprile 2003 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare. Per la casistica descritta alla lettera d) del punto 9.1 e' necessario allegare alla domanda da presentare all'Ufficio assistenza copia del certificato di invalidita'.
11) di stabilire altresi' che i contribuenti i quali intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata al punto 9.2) dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, l'attestazione I.S.E.E. in corso di validita', la categoria catastale dell'unita' immobiliare, nonche' la composizione del nucleo familiare.
(Omissis).
 
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