Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 marzo 2003
Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n.96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n.96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica gli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2002 che modifica gli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 sopramenzionata;
A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Decreta:
Art. 1.
Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:
1. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 4 e' inserito il seguente punto:
"4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)";
2. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 16 e' inserito il seguente punto:
"16.1. Naupactus leucoloma Boheman";
3. Nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), sono soppressi i punti 4, 5 e 6;
4. Nell'allegato I, parte B, lettera a), dopo il punto 3 e' aggiunto il seguente punto:

=====================================================================
Specie | Zone protette ===================================================================== 4. Liriomyza brioniae (Kaltenbach) | IRL, UK (Irlanda del nord)

5. Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), dopo il punto 1 e' inserito il seguente punto:

=====================================================================
Specie | Oggetto della contaminazione =====================================================================
|Vegetali di Corylus L. destinati 1.1 Anisogramma anomala (Peck) e: |alla piantagione, originari del Muller |Canada e degli USA

6. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera a), dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:

=====================================================================
Specie | Oggetto della contaminazione =====================================================================
|Fiori recisi, ortaggi a foglia di
|Apium graveolens L. e vegetali di
|specie erbacee destinate alla
|piantagione, diversi da bulbi, 8. Liriomyza huidobrensis |cormi, vegetali della famiglia (Blanchard) |delle Graminacee, rizomi, sementi ---------------------------------------------------------------------
|Fori recisi, ortaggi a foglia di
|Apium graveolens L. e vegetali di
|specie erbacee destinate alla
|piantagione, diversi da bulbi,
|cormi, vegetali della famiglia 9. Liriomyza trifolii |delle Graminacee, rizomi, sementi

7. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, dopo il punto 11.2 e' inserito il punto seguente:

=====================================================================
Specie | Oggetto della contaminazione =====================================================================
| Constatazione ufficiale che i
|vegetali sono coltivati in vivaio
|e: a) Sono originari di una
|zona che il servizio competente
|per la protezione dei vegetali del
|Paese di esportazione ha
|riconosciuto indenne da
|Anisogramma anomalo (Peck) E.
|Muller conformemente alle
|pertinenti norme internazionali
|per le misure fitosanitarie, zona
|che e' menzionata sui certificati
|di cui agli articoli 7 e 8 della
|presente direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione
|supplementare" oppure b) Sono
|originari di un luogo di
|produzione che il servizio
|competente per la protezione dei
|vegetali del Paese di esportazione
|ha riconosciuto indenne da
|Anisogramma anomala (Peck) E.
|Muller all'atto di ispezioni
|ufficiali eseguite sul luogo di
|produzione o nelle immediate
|vicinanze dall'inizio degli ultimi
|tre cicli vegetativi completi
|conformemente alle pertinenti
|norme internazionali per le misure
|fitosanitarie, luogo che e'
|menzionato sui certificati di cui
|agli articoli 7 e 8 della presente 11.3 Vegetali di Corylus L. |direttiva nella rubrica destinati alla piantagione, ad |"Dichiarazione supplementare" e eccezione delle sementi originari |dichiarato indenne da Anisogramma del Canada e degli USA |anomala (Peck) E. Muller

8. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 32.1, 32.2 e 32.3 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
Specie | Oggetto della contaminazione =====================================================================
| Ferme restando le disposizioni
|applicabili, a seconda dei casi,
|ai vegetali di cui all'allegato IV
|A I 27.1, 27.2, 28 e 29,
|constatazione ufficiale che i
|vegetali sono stati coltivati in
|vivaio e: a) sono originari di
|una zona che il servizio
|competente per la protezione dei
|vegetali del paese di esportazione
|dei vegetali del paese di
|esportazione ha riconosciuto
|indenne da Liriomyza sativae
|(Blanchard) e Amauromyza maculosa
|(Malloch) conformemente alle
|pertinenti norme internazionali
|per le misure fitosanitarie, zona
|che e' mencionata sui certificati
|di cui agli articoli 7 e 8 della
|presente direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione
|supplementare" oppure b) sono
|originari di un luogo di
|produzione che il servizio
|competente per la protezione dei
|vegetali del paese di esportazione
|ha riconosciuto indenne da
|Liriomyza sativae (Blanchard) e
|Amauromyza maculosa (Malloch)
|conformemente alle pertinenti
|norme internazionali per le misure
|fitosanitarie, luogo che e'
|menzionato sui certificati di cui
|agli articoli 7 o 8 della presente
|direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione supplementare" e
|dichiarato indenne da Liriomyza
|sativae (Blanchard) e Amauromyza
|maculosa (Malloch) all'atto di
|ispezioni ufficiali eseguite
|almeno mensilmente nei tre mesi
|precedenti l'esportazione;
| oppure c) immediatamente
|prima dell'esportazione i vegetali
|hanno ricevuto un idoneo
|trattamento contro Liriomyza
|sativae (Blanchard) e Amauromyza 32.1 Vegetali di specie erbacee, |maculosa (Malloch) e sono stati destinati alla piantagione, ad |sottoposti ad ispezione ufficiale eccezione di: bulbi, cormi, |e risultati indenni da Liriomyza vegetali della famiglia delle |sativae (Blanchard) e Amauromyza Graminacee, rizomi, tuberi |maculosa (Malloch). Nei originari di paesi terzi nei quali|certificati di cui agli articoli 7 siano note manifestazioni di |o 8 della presente direttiva va Liriomyza sativae (Blanchard) e |specificato il trattamento Amauromyza maculosa (Malloch) |applicato ---------------------------------------------------------------------
| Constatazione ufficiale che i
|fiori recisi e gli ortaggi a
|foglia: - sono originari di un
|paese indenne da Liriomyza sativae
|(Blanchard) e Amauromyza maculosa
|(Malloch), oppure
| - immediatamente prima 32.2. Fiori recisi di Dendranthema|dell'esportazione sono stati (DC) Des. Moul., Dianthus L., |sottoposti ad ispezione ufficiale Gypsophila L. e Solidago L., e |e risultati indenni da Liriomyza ortaggi a foglia di Apium |sativae (Blanchard) e Amauromyza graveolens L. e Ocimum L. |maculosa (Malloch) ---------------------------------------------------------------------
| Ferme restando le disposizioni
|applicabili ai vegetali di cui
|all'allegato IV A I 27.1, 27.2,
|28, 29 e 32.1, constatazione
|ufficiale: a) che i vegetali
|sono originari di una zona
|notoriamente indenne da Liriomyza
|huidobrensis (Blanchard) e
|Liriomyza trifolii (Burgess);
| oppure b) che nessun sintomo
|di Liriomyza huidobrensis
|(Blanchard)e Liriomyza trifolii
|(Burgess) e' stato osservato nel
|luogo di produzione all'atto di
|ispezioni ufficiali eseguite
|almeno mensilmente nei tre mesi
|precedenti il raccolto; oppure
| c) che immediatamente prima
|dell'esportazione i vegetali sono
|stati sottoposti ad ispezione
|ufficiale e risultati indenni da 32.3.Vegetali di specie erbacee, |Liriomyza huidobrensis (Blanchard) destinati alla piantagione, ad |e Liriomyza trifolii (Burgess)ed eccezione di: bulbi, cormi, |hanno ricevuto un idoneo vegetali della famiglia delle |trattamento contro Liriomyza Graminacee, rizomi, sementi, |huidobrensis (Blanchard) e tuberi, originari di paesi terzi|Liriomyza trifolii (Burgess)"

9. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente:
"Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di:
- Cipro, Malta, Turchia,
- Bielorussia, Estonia, Georgia. Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina,
- paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
10. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 36.1 e 36.2 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
Specie | Oggetto della contaminazione =====================================================================
| Ferme restando le disposizioni
|applicabili ai vegetali di cui
|all'allegato IV AI 27.1, 27.2, 28,
|29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione
|ufficiale che i vegetali di cui
|alla prima colonna sono stati
|coltivati in vivaio e: a) sono
|originari di una zona che il
|servizio competente per la
|protezione dei vegetali del paese
|di esportazione ha riconosciuto
|indenne da Thrips palmi Kamy
|conformemente alle pertienti norme
|internazionali per le misure
|fitosanitarie, zona che e'
|menzionata sui certificati di cui
|agli articoli 7 o 8 della presente
|direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione supplementare"
| oppure b) sono originari di
|un luogo di produzione che il
|servizio nazionale competente per
|la protezione dei vegetali del
|paese di esportazione ha
|riconosciuto indenne da Thrips
|palmi Karny conformemente alle
|pertinenti norme internazionali
|per le misure fitosanitarie, luogo
|che e' menzionato sui certificati
|di cui agli articoli 7 o 8 della
|presente direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione supplementare" e
|dichiarato indenne da Thrips palmi
|Karny all'atto di ispezioni
|ufficiali eseguite almeno
|mensilmente nei tre mesi
|precedenti l'esportazione;
| oppure c) immediatamente
|prima dell'esportazione hanno
|ricevuto un idoneo trattamento
|contro Thrips palmi Karny e sono
|stati sottoposti a ispezione
|ufficiale e risultati indenni da
|Thrips palmi Karny. Nei 36.1 Vegetali destinati alla |certificati di cui all'art. 7 o piantagione ad eccezione di: |all'art. 8 della presente bulbi, cormi, rizomi, sementi, |direttiva va specificato il tuberi originari di paesi terzi |trattamento applicato ---------------------------------------------------------------------
| Constatazione ufficiale che i
|fiori recisi e i frutti:
| - sono originari di un paese
|indenne da Thrips palmi Karny,
| oppure - immediatamente 36.2 Fiori recisi della famiglia |prima dell'esportazione sono stati delle Orchidacee e frutti di |sottoposti ad ispezione ufficiale Momordica L. e Solanum melongena |e risultati indenni da Thrips L., originari di paesi terzi |palmi Karny"

11. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 40, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
"Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie";
12. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 45 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
Specie | Oggetto della contaminazione =====================================================================
| Ferme restando le disposizioni
|applicabili ai vegetali di cui
|all'allegato IV A I 27.1, 27.2,
|28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1,
|constatazione ufficiale che i
|vegetali: a) sono originari di
|una zona che il servizio
|competente per la protezione dei
|vegetali del paese di esportazione
|ha riconosciuto indenne da Bemisia
|tabaci Genn. (popolazioni non
|europee) conformemente alle
|pertinenti norme internazionali
|per le misure fitosanitarie, zona
|che e' menzionata sui certificati
|di cui agli articoli 7 o 8 della
|presente direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione supplementare"
| oppure b) sono originari di
|un luogo di produzione che il
|servizio nazionale competente per
|la protezione dei vegetali del
|paese di esportazione ha
|riconosciuto indenne da Bemisia
|tabaci Genn. (popolazioni non
|europee) conformemente alle
|pertinenti norme internazionali
|per le misure fitosanitarie, luogo
|che e' menzionato sui certificati
|di cui agli articoli 7 o 8 della
|presente direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione supplementare" e
|dichiarato indenne da Bemisia
|tabaci Genn. (popolazioni non
|europee) all'atto di ispezioni
|ufficiali eseguite almeno una
|volta ogni tre settimane nel corso
|delle nove settimane precedenti
|l'esportazione; oppure
| qualora nel luogo di
|produzione sia stata riscontrata
|la presenza di Bemisia tabaci
|Genn. (popolazioni non europee), i
|vegetali detenuti o prodotti in
|tale luogo di produzione hanno
|ricevuto un idoneo trattamento
|atto a garantire l'assenza di
|Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
|non europee); successivamente lo
|stesso luogo di produzione deve
|essere risultato indenne da
|Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
|non europee) in seguito
|all'attuazione di idonee procedure
|per l'eradicazione di Bemisia
|tabaci Genn. (popolazioni non
|europee), sia all'atto di
|ispezione ufficiali eseguite
|settimanalmente nelle nove
|settimane precedenti 45.1 Vegetali di specie erbacee, e|l'esportazione sia nell'ambito di vegetali di Ficus L. e Hibiscus |controlli effettuati nello stesso L., destinati alla piantagione, ad|periodo. Nei certificati di cui eccezione di bulbi, cormi, rizomi,|agli articoli 7 o 8 della presente sementi e tuberi, originari di |direttiva va specificato il paesi non europei |trattamento applicato. ---------------------------------------------------------------------
| Constatazione ufficiale che i
|fiori recisi e gli ortaggi a
|foglia: - sono originari di un
|paese indenne da Bemisia tabaci
|Genn. (popolazioni non europee) 45.2. Fiori recisi di Aster spp., | oppure - immediatamente Eryngium L., Gypsophila L., |prima dell'esportazione, sono Hypericum L.. Lisianthus L., Rosa |stati sottoposti a ispezione L., Solidago L., Trachelium L., e |ufficiale e risultati indenni da ortaggi a foglia di Ocimum |Bemisia tabaci Genn. (popolazioni L.,originari di paesi non europei |non europee)

13. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, l'attuale punto 45.1 diventa 45.3;
14. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nella colonna di destra e' aggiunto il riferimento all'allegato IV A I 45.2 e 45.3;
15. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 53 e 54, nella colonna di sinistra sono inseriti i termini "del Sudafrica" dopo i termini "del Pakistan";
16. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, il testo del punto 23 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
Specie | Oggetto della contaminazione =====================================================================
| Ferme restando le disposizioni
|applicabili ai vegetali di cui
|all'allegato IV A II 20, 21.1 o
|21.2, constatazione ufficiale:
| a) che i vegetali sono
|originari di una zona notoriamente
|indenne da Liriomyza huidobrensis
|(Blanchard) e Liriomyza Trifolii
|(Burgess); oppure b) che
|nessun sintomo di Liriomyza
|huidobrensis (Blanchard)e
|Liriomyza trifolii (Burgess) e'
|stato osservato nel luogo di
|produzione all'atto di ispezioni
|ufficiali eseguite almeno
|mensilmente nei tre mesi
|precedenti il raccolto; oppure
| c) che immediatamente prima
|della commercializzazione i
|vegetali sono stati sottoposti a
|ispezione ufficiale e risultati
|indenni da Liriomyza huidobrensis 23 Vegetali di specie erbacee, |(Blanchard) e Liriomyza trifolii destinati alla piantagione, ad |(Burgess) e hanno ricevuto un eccezione di bulbi, cormi, |idoneo trattamento contro vegetali della famiglia delle |Liriomyza huidobrensis Graminacee, rizomi, sementi e |(Blanchard)e Liriomyza trifolii tuberi |(Burgess)

17. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 20.2 e' sostuito dal seguente:

===================================================================== =====================================================================
|a) La partita o il |
|lotto non contengono |
|piu' dell'1% in peso |
|di terra; oppure b) i |
|tuberi sono destinati |
|alla trasformazione |
|presso aziende dotate |
|di impianti |
|ufficialmente |
|approvati per lo |
|smaltimento dei |
|rifiuti,che | 20.2 Tuberi di Solanum|garantiscono l'assenza| tuberosum L., ad |di qualsiasi rischio | eccezione di quelli di|di diffusione del Beet|DK, F (Bretagna), FI, cui all'allegato IV B |necrotic yellow vein |IRL, P (Azzorre), S, UK 20.1 |virus |(Irlanda del Nord)

18. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 22 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
|a) La partita o il |
|lotto non contengono |
|piu' dell'1 %, in |
|peso, di terra; oppure| 22. Vegetali di Allium|b) i vegetali sono | porrum L., Apium L., |destinati alla | Beta L., ad eccezione |trasformazione presso | di quelli di cui |aziende dotate di | all'allegato IV B 25 e|impianti ufficialmente| di quelli destinati |approvati per lo | all'alimentazione |smaltimento dei | animale, Brassica |rifiuti che | napus L., Brassica |garantiscono l'assenza| rapa L.. Daucus L., ad|di qualsiasi rischio | eccezione di quelli |di diffusione del Beet|DK, F (Bretagna), IRL, destinati alla |necrotic yellow vein |P (Azzorre), FI, S, UK piantagione |virus |(Irlanda del Nord)

19. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 24 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
|Ferme restando le |
|disposizioni |
|applicabili, secondo i|
|casi, ai vegetali di |
|cui all'allegato IV A |
|I 45.1, constatazione |
|ufficiale che: a) le|
|talee non radicate |
|sono originarie di una|
|zona notoriamente |
|indenne da Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee);|
|oppure b) nessun |
|sintomo di Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|e' stato osservato ne'|
|sulle talee ne' sulle |
|piante dalle quali le |
|talee sono state |
|ottenute e detenute o |
|prodotte nel luogo di |
|produzione all'atto di|
|ispezioni ufficiali |
|eseguite almeno ogni |
|tre settimane |
|nell'intero periodo di|
|produzione di tali |
|vegetali nel luogo di |
|produzione suddetto; |
|oppure c) qualora |
|sia stata osservata la|
|presenza di Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|nel luogo di |
|produzione, le talee o|
|le piante da cui le |
|talee sono state |
|ottenute e detenute o |
|prodotte nel luogo di |
|produzione hanno |
|ricevuto un idoneo |
|trattamento atto a |
|garantire l'assenza di|
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee);|
|successivamente il |
|luogo di produzione |
|deve essere risultato |
|indenne da Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|in seguito |
|all'attuazione di |
|idonee procedure per |
|l'eradicazione di |
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee),|
|sia all'atto di |
|ispezioni ufficiali |
|effettuate ogni |
|settimana nelle tre |
|settimane precedenti |
|lo spostamento dal |
|luogo di produzione, |
|sia nell'ambito di |
|controlli effettuati |
|nello stesso periodo. |IRL, P (Alentejo,
|L'ultima delle |Azzorre, Beira
|suddette ispezioni |Interior, Beira 24.1. Talee non |settimanali deve |Litoral, Entre Douro e radicate di Euphorbia |essere effettuata |Minho, Madeira, pulcherrima Willd., |immediatamente prima |Ribatejo e Oeste e destinate alla |dello spostamento dei |Tras-os-Montes). FI, S, piantagione |vegetali |UK =====================================================================
|Ferme restando le |
|disposizioni |
|applicabili, a seconda|
|dei casi,ai vegetali |
|elencati nell'allegato|
|IV A I 45.1, |
|constatazione |
|ufficiale che: a) i |
|vegetali sono |
|originari di una zona |
|notoriamente indenne |
|da Bemisia tabaci |
|Genn. (popolazioni |
|europee); oppure b) |
|nessun sintomo di |
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|e' stato osservato sui|
|vegetali nel luogo di |
|produzione all'atto di|
|ispezioni ufficiali |
|eseguite almeno una |
|volta ogni tre |
|settimane nel periodo |
|di nove settimane |
|precedenti la |
|commercializzazione; |
|oppure c) qualora |
|sia stata osservata la|
|presenza di Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|nel luogo di |
|produzione, i vegetali|
|detenuti o prodotti |
|nel luogo di |
|produzione hanno |
|ricevuto un idoneo |
|trattamento atto a |
|garantire l'assenza di|
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee);|
|successivamente il |
|luogo di produzione |
|deve essere risultato |
|indenne da Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|in seguito |
|all'attuazione di |
|idonee procedure di |
|trattamento per |
|l'eradicazione di |
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee),|
|sia all'atto di |
|ispezioni ufficiali |
|eseguite ogni |
|settimana nelle tre |
|settimane precedenti |
|lo spostamento dal |
|luogo di produzione, |
|sia nel corso dei |
|controlli effettuati |
|nello stesso periodo. |
|L'ultima delle |
|suddette ispezioni |
|settimanali deve |
|essere compiuta |
|immediatamente prima |
|dello spostaniento dei|
|vegetali; e d) sia |
|dimostrato che i |
|vegetali sono stati |
|prodotti da talee che:|
| da) sono |
|originarie di una zona|
|notoriamente indenne |
|da Bemisia tabaci |
|Genn. (popolazioni |
|europee); oppure |
| db) sono state |
|coltivate in un luogo |
|di produzione in cui |
|non e' stato osservato|
|alcun sintomo di |
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|all'atto di ispezioni |
|ufficiali eseguite |
|almeno una volta ogni |
|tre settimane durante |
|l'intero periodo di |
|produzione dei |
|vegetali; oppure |
| dc) qualora sia |
|stata osservata la |
|presenza di Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|nel luogo di |
|produzione, i vegetali|
|detenuti o prodotti |
|nel luogo di |
|produzione hanno |
|ricevuto un idoneo |
|trattamento atto ad |
|garantire l'assenza di|
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee):|
|successivamente il |
|luogo di produzione |
|deve essere risultato |
|indenne da Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni |
|europee)in seguito |
|all'attuazione di |
|idonee procedure di |
|trattamento per |
|l'eradicazione di | 24.2. Vegetali di |Bemisia tabacci Genn. | Euphorbia pulcherrima |(popolazioni europee),| Willd., destinati alla|sia all'atto di | piantagione, ad |ispezioni ufficiali | eccezione di: sementi,|eseguite ogni | quelli per i quali e' |settimana nelle tre | dimostrato |settimane precedenti | dall'imballaggio o |lo spostamento dal | dallo sviluppo del |luogo di produzione, | fiore (o della |sia nell'ambito dei | brattea), o in |controlli effettuati | qualsiasi altro modo, |durante lo stesso |IRL, P (Alentejo, che sono destinati |periodo. L'ultima |Azzorre, Beira alla vendita a |delle suddette |Interior, Beira consumatori finali non|ispezioni settimanali |Litoral, Entre Douro e interessati alla |deve essere effettuata|Minho, Madeira, produzione di piante, |immediatamente prima |Ribatejo e Oeste e quelli precisati al |dello spostamento dei |Tras-os-Montes), FI, S, punto 24.1 |vegetali |UK ---------------------------------------------------------------------
|Ferme restando le |
|disposizioni |
|applicabili, a seconda|
|dei casi, ai vegetali |
|di cui all'allegato IV|
|A I 45.1, |
|constatazione |
|ufficiale che: a) i |
|vegetali sono |
|originari di una zona |
|notoriamente indenne |
|da Bemisia tabaci |
|Genn. (popolazioni |
|europee); oppure b) |
|nessun sintomo di |
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni euroee) |
|e' stato osservato su |
|vegetali nel luogo di |
|produzione all'atto di|
|ispezioni ufficiali |
|eseguite almeno una |
|volta ogni tre |
|settimane nelle nove |
|settimane precedenti |
|la |
|commercializzazione; |
|oppure c) qualora |
|sia stata osservata la|
|presenza di Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|nel luogo di |
|produzione, i vegetali|
|detenuti o prodotti |
|nel luogo di |
|produzione hanno |
|ricevuto un |
|trattamento atto a |
|garantire l'assenza di|
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee);|
|successivamente il |
|luogo di produzione |
|deve essere risultato |
|indenne da Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|in seguito | 24.3. Vegetali di |all'attuazione di | Begonia L., destinati |idonee procedure di | alla piantagione, ad |trattamento per | eccezione delle |l'eradicazione di | sementi, dei tuberi e |Bemisia tabaci Genn. | dei cormi, e vegetali |(popolazioni europee),| di Ficus L. e Hibiscus|sia all'atto di | L., destinati alla |ispezioni ufficiali | piantagione, ad |eseguite ogni | eccezione delle |settimana nelle tre | sementi, esclusi |settimane precedenti | quelli per i quali e' |lo spostamento dal | dimostrato |luogo di produzione, | dall'imballaggio o |sia nell'ambito dei | dallo sviluppo del |controlli effettuati | fiore, o in qualsiasi |durante lo stesso |IRL, P (Alentejo, altro modo, che sono |periodo. L'ultima |Azzorre, Beira destinati alla vendita|delle suddette |Interior, Beira a consumatori finali |ispezioni settimanali |Litoral, Entre Douro e non interessati alla |deve essere effettuata|Minho, Madeira, produzione |immediatamente prima |Ribatejo e Oeste e professionale di |dello spostamento dei |Tras-os-Montes), FI, S, piante |vegetali. |UK

20. Nell'allegato IV, parte B, il punto 25.1 e' soppresso;
21. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 25.2 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
|Constatazione |
|ufficiale: a) che i |
|vegetali sono |
|trasportati in modo da|
|evitare qualsiasi |
|rischio di diffusione |
|del Beet necrotic |
|yellow vein virus |
|(BNYVV) e sono |
|destinati ad essere |
|consegnati ad |
|un'industria di |
|trasformazione dotata |
|di impianti |
|ufficialmente |
|approvati per lo |
|smaltimento dei |
|rifiuti che |
|garantiscono l'assenza|
|di qualsiasi rischio |
|di diffusione del |
|BNYVV; oppure b) che|
25. Vegetali di Beta|i vegetali sono stati | vulgaris L., destinati|coltivati in una |DK, F (Bretagna), IRL, alla lavorazione |regione notoriamente |P (Azzorre), FI, S, UK industriale |indenne da BNYVV |(Irlanda del Nord)

22. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 26 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
|Constatazione |
|ufficiale che la terra|
|o i residui: a) sono|
|stati trattati in modo|
|da eliminare eventuali|
|contaminazioni con |
|BNYVV; oppure |
| b) sono destinati ad|
|essere trasportati ed |
|eliminati in un |
|impianto di |
|smaltimento dei |
|rifiuti ufficialmente |
|riconosciuto; oppure |
| c) provengono da |
|vegetali di Beta | 26. Terra e residui |vulgaris coltivati in | non sterilizzati di |una regione |DK, F (Bretagna), IRL, barbabietole (Beta |notoriamente indenne |P (Azzorre), FI, S, UK vulgaris L.) |da BNYVV |(Irlanda del Nord)

23. Nell'allegato IV, parte B, punto 30, il testo della colonna centrale e' sostituito dal seguente:
a) le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole;
oppure
b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV.
24. Nell'allegato V, parte A, sezione I, al punto 2.1 e' aggiunto il seguente testo: ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
25. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.6 e' sostituito dal seguente: 1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.
26. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.7 e' sostituito dal seguente: 1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).
27. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 2.1. e' sostituito dal seguente: 2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, escluse le sementi;
28. Nell'allegato V, parte B, sezione I, il testo del punto 2 e' sostituito dal seguente:
Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des.Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit.ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L.e fiori recisi delle Orchidacee,
conifere (Coniferales),
Acer saccharum Marsh., originario dei paesi dell'America settentrionale,
Prunus L., originario di paesi extraeuropei,
fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,
ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.
29. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 3, primo trattino, sono aggiunti i seguenti termini: Momordica L. e Solanum melongena L.
30. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, il testo della lettera b) e' sostituito dal seguente:
Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalita' dei vegetali, originari dei seguenti paesi: Cipro, Malta, Turchia, Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina, paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.
31. Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 1 e' sostituito dal seguente:
1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.
32. Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 2 e' sostituito dal seguente:
2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.)
 
Art. 2.
E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.
Roma, 17 marzo 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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