Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TORRECUSO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torrecuso (provincia di Benevento) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di approvare, per l'anno d'imposta 2003, le seguenti aliquote e norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune:
a) aliquota ordinaria per le aree edificabili e tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6,5 per mille;
b) aliquota ridotta per i soggetti passivi, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,75 per mille;
c) aliquota agevolata per le unita' immobiliari possedute dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/9, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 0,00 per mille;
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3. di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
(Omissis).
5. di dare atto che i terreni agricoli del comune di Torrecuso godono dell'esenzione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze;
(Omissis).
 
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