Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2003 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERAZIONE 1 aprile 2003
Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto 1'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Nella seduta del 1 aprile 2003;
Ha deliberato
di approvare il seguente:
Regolamento interno Definizioni:
Ai fini del presente regolamento:
a) per "Consiglio" deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
b) per "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
c) per "Vicepresidente", quando non e' altrimenti specificato, deve intendersi il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento;
d) per "Ufficio di segreteria" deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Art. 1.
Insediamento del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo.
La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto.
2. Il componente piu' anziano d'eta', fra tutti i componenti, presiede la seduta di insediamento.
 
Art. 2.
Verifica delle elezioni del Consiglio
1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel comma secondo dell'art. l, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonche' sugli eventuali reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali.
2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide sulle proposte del relatore.
3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa su relazione del Presidente.
 
Art. 3.
Elezione del Presidente
1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e, in votazioni separate, dei due vicepresidenti.
2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale e' eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti nella terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parita', tra i due piu' anziani ed e' eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parita' anche in questa votazione, il piu' anziano di eta'.
 
Art. 4.
Presidente
1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.
 
Art. 5.
Sostituzione del Presidente e dei vicepresidenti
1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il Presidente e' sostituito, nella presidenza delle sedute, dal vicepresidente che, in relazione a tale nomina, abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parita', da quello di maggiore eta'. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente e' sostituito dall'altro vicepresidente. In caso di assenza o impedimento dei due vicepresidenti, il Presidente e' sostituito dal componente piu' anziano di eta'.
2. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento si protraggono per oltre sei giorni consecutivi, il vicepresidente o il componente piu' anziano convoca le sedute del Consiglio e sostituisce il Presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.
3. Nel caso in cui il Presidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di Presidente pur restando a far parte del Consiglio, il vicepresidente o il componente piu' anziano che lo sostituisce convoca la seduta per la elezione, con le modalita' indicate nel precedente art. 3, del nuovo Presidente entro quindici giorni.
4. Nel caso in cui il vicepresidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di vicepresidente pur restando a far parte del Consiglio, il Presidente convoca la seduta per la elezione, con le modalita' indicate nel precedente art. 3, del nuovo vicepresidente entro quindici giorni.
 
Art. 6.
Posizione dei componenti del Consiglio
1. I componenti del Consiglio partecipano all'attivita' e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'.
2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, l'altro vicepresidente e gli altri componenti secondo l'ordine di anzianita' di eta'.
3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.
4. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione, i componenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e conservano la titolarita' dell'ufficio.
 
Art. 7.
Comitato di presidenza
1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre che dal Presidente, che lo presiede, dai due vicepresidenti e da due componenti eletti, in votazioni separate, con le stesse modalita' di cui al precedente art. 3.
2. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, assiste e collabora con il Presidente nella esecuzione della delibera e nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello svolgimento di tutte le sue funzioni.
3. Il Presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute.
4. Delle piu' rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza il Presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
 
Art. 8.
Commissioni
1. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attivita' diversa dalle delibere, vengono istituite, con deliberazione del Consiglio, apposite commissioni che coordinano l'attivita' dei singoli uffici, nei quali e' ripartita l'organizzazione amministrativa del Consiglio, disciplinata da distinta deliberazione con attribuzione delle specifiche competenze.
2. Le Commissioni, costituite da tre componenti, tra cui un Presidente ed un vicepresidente, sono designate ogni anno con deliberazione del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza che la formula dopo aver sentito i componenti.
3. Con le stesse modalita' indicate nel comma secondo possono essere istituite dal Consiglio Commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.
4. Il Consiglio puo', altresi', affidare ai singoli componenti compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, nonche' di adozione di altre iniziative, formulando apposite direttive.
 
Art. 9.
Assegnazione delle pratiche alle Commissioni
1. Il Presidente incarica dell'istruttoria delle pratiche e della formulazione delle relative proposte di deliberazione la Commissione competente.
2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.
3. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa propone immediatamente al Consiglio l'archiviazione.
4. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o piu' relatori tra i componenti della Commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima; ne dispone quindi l'iscrizione nel registro della Commissione, con indicazione del relatore, ed all'ordine del giorno della Commissione.
5. Se lo ritiene opportuno, la Commissione puo' affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della Commissione stessa.
6. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, la Commissione ne richiede al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o ad altra autorita' competente, salvo che non risulti che ne sono stati gia' informati.
7. Se due o piu' pratiche assegnate a diverse commissioni appaiono connesse, la Commissione ne informa il Presidente che, su conforme deliberazione del Comitato di Presidenza, le assegna alla Commissione incaricata della piu' antica o dispone che le stesse vengano trattate congiuntamente.
 
Art. 10.
Registro delle commissioni
1. Presso ogni ufficio e' tenuto un registro ove le pratiche, assegnate alle commissioni, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.
2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni in fine deliberate.
 
Art. 11.
Ordine del giorno delle commissioni
1. Su disposizione del Presidente della Commissione, ogni ufficio forma l'ordine del giorno settimanale della Commissione, nel quale sono iscritte in ordine cronologico le pratiche da esaminare. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate in Commissione, dovendosi deliberare sugli incombenti istruttori che siano stati disposti.
2. Almeno tre giorni prima della successiva riunione della Commissione, l'ordine del giorno e' comunicato al Presidente, ai componenti della Commissione e a tuffi gli altri componenti del Consiglio.
 
Art. 12.
Sedute delle commissioni
1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza di almeno due componenti. Il Presidente puo', altresi', nominare un supplente quando un suo componente sia temporaneamente impedito.
2. Il Presidente della Commissione ne convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il vicepresidente.
3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il vicepresidente provvede agli altri atti di competenza dello stesso, per sua delega o per disposizione del Presidente.
 
Art. 13.
Ordine dell'esame delle pratiche
1. L'esame delle pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si puo' derogare a tale ordine.
2. Ogni componente della Commissione puo' chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, puo' chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non puo' eccedere i venti giorni.
3. Se il Presidente, il Comitato di Presidenza o il Presidente della Commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa e' fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di cio' e' dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della Commissione e gli altri componenti del Consiglio.
4. La Commissione puo' procedere altresi' alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non puo' su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in questi casi, il rinvio non potra', di regola, eccedere i sette giorni.
5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.
 
Art. 14.
Verbale delle sedute
1. Delle sedute delle commissioni e' redatto verbale. Il verbale contiene l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.
2. Del verbale e' data lettura alla Commissione, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte, ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
 
Art. 15.
Partecipazione alle sedute delle commissioni
1. Ogni componente del Consiglio ha facolta' di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.
2. A tal fine ogni componente del Consiglio puo' comunicare al Presidente di una Commissione di volervi intervenire quando vi si tratti una determinata pratica, chiedendo, pertanto, che gliene sia comunicata la data. Il Presidente della Commissione da' comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della Commissione.
 
Art. 16.
Attivita' istruttoria
1. Quando un consigliere lo ritenga opportuno per istruire compiutamente una pratica che gli sia stata assegnata, puo' richiedere informazioni e chiarimenti ai presidenti delle commissioni tributarie e sentire direttamente i componenti delle commissioni tributarie interessati.
2. Puo' anche decidere di recarsi presso le commissioni tributarie per svolgere accertamenti o di sentire direttamente anche persone estranee agli organi e uffici della giustizia tributaria informandone preventivamente il Comitato di Presidenza per ottenerne l'autorizzazione. Nel rilasciare la relativa autorizzazione il Comitato di Presidenza puo' formulare direttive; se, invece, ritiene di non autorizzare l'incombente istruttorio, ne riferisce al Consiglio in occasione della prima seduta.
3. Nel caso previsto dal precedente comma o di convocazione di giudici tributari presso il Consiglio, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio e della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. Ogni componente del Consiglio ha facolta' di assistere all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fiori sede, ed ha facolta' di prendere parte alle visite presso le commissioni tributarie.
 
Art. 17.
Esame degli atti
1. Ciascun consigliere ha facolta' di acquisire, per esaminarli nel proprio ufficio, i registri istituiti presso il Consiglio e tutti gli atti relativi a ogni pratica pendente, nonche' di avere copia dei verbali delle sedute del Consiglio, salvo quanto previsto per i procedimenti disciplinari dall'apposito regolamento.
2. Per prendere visione dei fascicoli personali dei giudici tributari, il consigliere deve dare comunicazione scritta al Comitato di presidenza.
 
Art. 18.
Formulazione delle proposte
1. Esauriti l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli eventuali incombenti istruttori, il consigliere delegato redige per iscritto la proposta di delibera che sottopone ad approvazione da parte della Commissione, la quale designa fra i suoi componenti il relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito in Commissione; il Presidente della Commissione ne da' comunicazione al Presidente, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno.
2. La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.
 
Art. 19.
Deliberazioni del Consiglio
1. Il Consiglio adotta i provvedimenti indicati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e successive modifiche e ogni altro provvedimento di sua competenza con votazione a maggioranza sulle proposte del consigliere delegato.
2. Analogamente delibera sulla relazione al Ministro delle finanze prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, su ogni altra richiesta di pareri o di informazioni, circa il funzionamento della giustizia tributaria e dei servizi relativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze o del Parlamento in relazione a eventuali udienze conoscitive.
3. Il Consiglio puo', altresi', adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni.
4. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, in conformita' alle risoluzioni di cui al precedente comma.
 
Art. 20.
Formazione dell'ordine del giorno
1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese, con esclusione del periodo feriale. Le sedute sono altresi' convocate entro dieci giorni dalla richiesta formulata da almeno cinque componenti.
Decorso inutilmente tale termine i cinque richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal Presidente, ed e' comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno cinque giorni prima unitamente alla convocazione del Consiglio.
3. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.
4. Entro gli stessi termini le proposte scritte di deliberazione, se non allegate all'ordine del giorno, sono comunicate a tutti i consiglieri mediante consegna nel loro studio presso la sede del Consiglio.
5. Ciascuno dei componenti puo' chiedere al presidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la seduta per la discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno cinque componenti, il Presidente fissa la data della discussione non oltre dieci giorni.
6. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio puo' deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa o di altra seduta altri argomenti. Se pero' un componente ne faccia richiesta, l'argomento e' rinviato ad apposita seduta convocata anche per il giorno successivo. In questo caso il Consiglio delibera sulla relazione del Presidente o di un componente da lui delegato e puo' delegare al Presidente o ad uno o piu' componenti la stesura della motivazione della deliberazione adottata secondo le indicazioni emerse dalla discussione.
7. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui ai commi precedenti, e' predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche:
a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza del Consiglio;
b) le proposte di semplice presa d'atto come quelle relative alla cessazione dalle funzioni per il raggiungimento del settantacinquesimo anno di eta' o per altra causa o relative alla comunicazione della formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e ai criteri adottati per la assegnazione dei procedimenti, quando non siano state espresse valutazioni discordanti dei componenti delle commissioni tributarie;
c) le proposte relative all'inserimento di atti nei fascicoli personali dei giudici tributari.
8. Sulle proposte di cui al precedente comma, il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.
 
Art. 21.
Convocazione successiva
1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione fissando l'ordine del giorno di tale seduta.
2. Una volta decisa la convocazione, e' in facolta' del Presidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dal precedente articolo.
 
Art. 22.
Sedute del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente.
3. Il Presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento.
 
Art. 23.
Ordine delle deliberazioni
1. Nel corso della seduta, salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 20, ogni punto all'ordine del giorno e' distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.
2. Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta puo' modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione, il Presidente puo' limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non piu' di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.
 
Art. 24.
Relazione e discussione
1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione e' aperta, di regola, dal relatore ed e' conclusa con la votazione della sua proposta.
2. Se una delibera concerne piu' persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.
3. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti.
4. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per quella sospensiva, il proponente puo' prendere la parola per non piu' di cinque minuti; su tali questioni e' ammesso soltanto l'intervento di un componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque minuti; la questione e', quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.
5. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno e' introdotta e conclusa dal consigliere relatore: ogni componente puo' prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Il medesimo componente, sull'argomento in discussione, puo', a richiesta, intervenire nuovamente una sola volta per non piu' di cinque minuti dopo l'intervento degli altri consiglieri in precedenza iscritti a parlare.
6. Per fatto personale si puo' chiedere la parola per non piu' di cinque minuti, E'' in facolta' del Presidente della seduta concederla subito o a fine discussione.
7. Ogni componente, che non l'abbia gia' fatto nel corso della discussione, puo' illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non piu' di cinque minuti.
8. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente.
9. In caso di argomenti di particolare rilievo, il Consiglio puo' deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.
10. La richiesta di deroga e' motivata per non piu' di cinque minuti dal proponente e su di essa e' ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque minuti.
 
Art. 25.
Votazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ad esse partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento, e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi; a parita' di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.
2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio e negli altri casi previsti dal presente regolamento, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi.
3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano almeno cinque componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
4. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone o su richiesta di almeno cinque componenti presenti; in tal caso si procede scrivendo sulla scheda "SI" o "NO" alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.
5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.
6. La richiesta di votazione per appello nominale prevale su quella di votazione a scrutinio segreto, salvo il caso di votazioni riguardanti persone.
 
Art. 26.
Ordine delle votazioni
1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra questione. Sono successivamente poste in votazione, nell'ordine, le questioni pregiudiziali e quelle sospensive.
2. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e decisa dal Presidente della seduta o, su richiesta di almeno cinque componenti, con votazione del Consiglio. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso, il Presidente della seduta puo' limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie quando le medesime risultino rilevanti.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Per tutte le deliberazioni e' posta in votazione per prima la proposta del consigliere delegato. Se essa sia respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate dagli altri componenti, secondo l'ordine della loro presentazione, salvo che il rigetto della proposta non costituisca gia' di per se' decisione di merito.
5. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate piu' proposte, la votazione avviene per ballottaggio.
6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono piu' di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuita', a votazioni successive, escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello tra i candidati che ha ricevuto il minor numero di voti o che ha la minore anzianita' nelle funzioni di giudice tributario. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parita' di voti, la votazione stessa e' immediatamente ripetuta. Se la parita' permane, e' nominato il candidato con maggiore anzianita' nelle finzioni di giudice tributario, Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o piu' proposte, la votazione puo' avvenire per ballottaggio.
7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono piu' di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuita', a votazioni successive, escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti, si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di due voti.
Se nella votazione finale le proposte ricevano parita' di voti, la votazione stessa e immediatamente ripetuta.
8. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti.
Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si puo', altresi', in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
9. Il Presidente della seduta ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
 
Art. 27.
Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare
1. Se dalla attivita' istruttoria o di ispezione compiuta dal Consiglio anche in ordine a rapporti ed esposti relativi alla condotta dei giudici tributari, risultino fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il Consiglio ne informa i titolari dell'azione disciplinare.
2. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilita' disciplinari che possano eventualmente risultare.
 
Art. 28.
Verbale delle riunioni del Consiglio
1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura della segreteria tecnica, e sempre che il Consiglio non incarichi un consigliere, un verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti.
2. Nel verbale vengono riportate le deliberazioni adottate con, eventualmente in allegato, le relative motivazioni, le proposte che siano state disattese, la sintesi degli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto, il risultato e le modalita' delle singole votazioni e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.
3. Il Consiglio puo' anche deliberare che venga effettuata una registrazione delle sedute e che il verbale riporti integralmente il testo degli interventi dei singoli consiglieri.
4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, viene depositato presso la segreteria con avviso a tutti i consiglieri. Trascorsi cinque giorni dal deposito, il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.
In tale occasione, i consiglieri possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifiche alle quali puo' replicare soltanto il Presidente che ha sottoscritto il verbale.
 
Art. 29.
Pubblicita' delle sedute del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicita', anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del componente della commissione tributaria comunque rilevanti sul piano professionale, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza anche di terzi. In tali casi, l'esclusione della pubblicita' della seduta o della discussione di singole pratiche e' deliberata su proposta anche di un singolo componente. La relativa deliberazione e' adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.
3. Il Presidente determina le modalita' e le limitazioni dell'accesso, in conformita' alle indicazioni del Consiglio.
 
Art. 30.
Rilascio di copia degli atti
1. Quando le sedute sono pubbliche, il Presidente autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.
2. Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati in copia dal Presidente, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.
3. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicita' della seduta, sono rilasciate ai giudici tributari che, a giudizio del Consiglio, vi abbiano interesse. La medesima regola vale per il rilascio di copia degli atti acquisiti o formati nel corso del relativo procedimento.
4. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente secondo modalita' fissate con apposita delibera.
 
Art. 31.
Obbligo del segreto
1. I consiglieri e il personale della segreteria sono tenuti al segreto su quanto riguarda le pratiche e i procedimenti per i quali e' stata esclusa la pubblicita'.
2. La disposizione che precede si applica anche alle attivita' istruttorie, di vigilanza e di ispezione quando la segretezza sia stata deliberata dal Consiglio, in via generale in relazione alla materia trattata o per il singolo procedimento.
 
Art. 32.
Risoluzioni del Consiglio
1. Il Consiglio disciplina con apposite risoluzioni:
a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle commissioni tributarie;
b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonche' per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari;
c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari;
d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge.
 
Art. 33.
Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria e' posto alle dirette dipendenze del Comitato di Presidenza del Consiglio.
2. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto ufficio, nonche' l'eventuale revoca della detta assegnazione devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.
3. Con apposita deliberazione il Consiglio adegua il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.
 
Art. 34.
Notiziario del Consiglio
1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o notizia che il Consiglio ritenga utile sono, di regola, pubblicate in un notiziario del Consiglio.
2. Il Consiglio delibera in ordine alla periodicita', ai destinatari ed alla struttura del notiziario.
3. Su richiesta di almeno cinque componenti, sul notiziario vengono altresi' pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio relativi all'esame di pratiche determinate e per le quali non sia stata dichiarata la segretezza.
4. La richiesta deve essere formulata al piu' tardi in occasione dell'approvazione del verbale.
5. Il Consiglio puo' disporre, con deliberazione motivata, che di proprie delibere non sia data pubblicazione nel notiziario.
 
Art. 35.
Disposizioni finali
1. Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno otto componenti, di cui almeno due designati dal Parlamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il lo giugno 2003.
3. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del regolamento e la data indicata per la sua entrata in vigore e in attesa della messa a disposizione del personale dell'ufficio di segreteria e delle strutture necessarie, il Consiglio svolge la propria attivita' tenendo conto di quanto indicato nel regolamento medesimo.
4. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 1 aprile 2003
Il Presidente: Sepe
 
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