Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 20 marzo 2003
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'I.N.P.D.A.P.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Vista la nota n. 4289 del 7 marzo 2003 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica in cui sono individuati ulteriori immobili di proprieta' dello stesso;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica i seguenti beni immobili:
Cologno Monzese - Einaudi 1 - foglio 35 - particella 227 - dal subalterno 1 al subalterno 77;
Cologno Monzese - Einaudi 1 - foglio 35 - particella 228 - dal subalterno 2 al subalterno 4 e dal subalterno 8 al subalterno 71;
Pistoia - Borgognoni 18 - foglio 202 - particella 543 - subalterno 141;
Firenze - Pasquali 13 - 15 - 17 - foglio 108 - particella 1398 dal subalterno 13 al subalterno 15 e dal subalterno 22 al subalterno 30.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il direttore: Spitz
 
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