Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 3, e 22;
Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni: b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro; c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3; d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino; e) "lavoratore notturno":

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno
tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo
normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno
una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai
contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale;

f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro
anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di
tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per
i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane; g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro
sia inserito nel quadro del lavoro a turni; h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro
del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua
servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o
per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario; i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una
installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a
partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla
esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse
minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di
immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da
una installazione offshore che da una nave; l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi
di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di tempo,
e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa
della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la
organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a
lungo termine; m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati
da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo della direttiva 93/104/CE del 23 novembre
1993 concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro e' pubblicato nella G.U.C.E.
13 dicembre 1993, n. L 307.
- Il testo della direttiva 2000/34/CE del 22 giugno
2000 che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita'
esclusi dalla suddetta direttiva e' pubblicato nella
G.U.C.E. 1° agosto 2000 n. L 195.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della
Costituzione e' il seguente:
«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2001), e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore, la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
- Il testo dell'art. 22 della citata legge, 1° marzo
2002, n. 39, e' il seguente:
«Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro,
2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE,
1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE
relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione
civile). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per
l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di
lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE,
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa all'attuazione dell'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricezione dei criteri di attuazione di cui
all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il
12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti
collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del
provvedimento di attuazione della direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1
e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale
recepimento delle predette direttive, sentite le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potra' apportare
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre
1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al
decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in
materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, con particolare riferimento I
commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».
- Per i riferimenti della direttiva 93/104/CE del
23 novembre 1993, vedi nota al titolo.



 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuota di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.



Note all'art. 2:
- Il testo della direttiva 1999/63/CE del 21 giugno
1999 relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)
e' pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307.
- Il testo della direttiva 2000/79/CE del 27 novembre
2000 relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport
Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association
(ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA) e' pubblicato
nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302.
- Il testo della direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo
2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro
delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto e' pubblicato nella G.U.C.E. 23 marzo 2002,
n. L 80.
- Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.



 
Art. 3
Orario normale di lavoro

1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
 
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
 
Art. 5
Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri
lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo
grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla
produzione: c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate
alla attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi,
modelli o simili, predisposti per (e stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile
alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
seguente:
«Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi,
l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di
prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.».
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi
correttivi di finanza pubblica».



 
Art. 6
Criteri di computo

1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore e' previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo 4.
 
Art. 7
Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
 
Art. 8
Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini' del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 5 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1955 (Approvazione del regolamento relativo alla
limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed
impiegati delle aziende industriali o commerciali di
qualunque natura), e' il seguente:
«Art. 5. - Non si considerano come lavoro effettivo:
1° i riposi intermedi che siano presi sia
all'interno che all'esterno dell'azienda;
2° il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.
Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa
dall'entrata all'uscita dal pozzo;
3° le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci
minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese
tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di
lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna
prestazione all'operaio o all'impiegato. Tuttavia saranno
considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste,
anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono
concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo
di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il
lavoro.
I riposi normali, perche' possano essere detratti dal
computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti
ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12.
E' ammesso il ricupero dei periodi di sosta dovuti a
cause impreviste indipendenti dalla volonta' dell'operaio e
del datore di lavoro e che derivano da causa di forza
maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale
concordate fra i datori di lavoro e i loro dipendenti,
purche' i conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano
il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per tali
prolungamenti risultino dai patti di lavoro.».
- Il testo dell'art. 4 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1956 (Approvazione del regolamento relativo alla
limitazione dell'orario di lavoro ai lavoratori delle
aziende agricole), e' il seguente:
«Art. 4. - Non si considerano come lavoro effettivo e
non sono compresi nella durata massima normale della
giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del regio
decreto-legge:
1° i riposi intermedi;
2° il tempo per l'andata ai campo o al posto di
lavoro e quello per i ritorno in conformita' delle
consuetudini locali;
3° il tempo necessario per le martellature della
falce salvo patto contrario.».



 
Art. 9
Riposi settimanali

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una
squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi
di riposo giornaliero o settimanale; b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata; c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni;
le attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che
assicurano la continuita' e la regolarita' del traffico
ferroviario; d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel
rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo' essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti caratteristiche:

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni
collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica ed operazioni collegate; b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche; c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del
loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il
cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con un
decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi; d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda
ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettivita' ovvero sia di pubblica utilita'; e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad
alta intensita' di capitali o ad alta tecnologia; f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n.
370; g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n.
370 (Riposo domenicale e settimanale), e' il seguente:
«Art. 7 (Vendita al minuto ed attivita' affini). - Per
le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere
attivita' rivolte a soddisfare direttamente bisogni del
pubblico, il Prefetto, intesi il Podesta' e le
organizzazioni sindacali interessate:
a) puo' ordinare, nei casi in cui la legge prevede il
riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi
pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del
personale, anziche' per turno, sia dato in uno stesso
giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;
b) puo' temporaneamente autorizzare, per ragioni
transitorie che creino un movimento di traffico di
eccezionale intensita', che al riposo domenicale o al
riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia
sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore
consecutive;
c) puo' autorizzare, ove trattisi di zone il cui
commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della
popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare
acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel
pomeriggio della domenica.
I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono
specificare le zone ed i rami di attivita' cui sono
applicabili.
Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il
riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la
durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno
che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di
lavoro o, in mancanza di questo, dal Prefetto sentite le
organizzazioni interessate.
In mancanza di detto contratto e' dovuto al personale
un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio
della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non
inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana
successiva.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«Art. 11 (Orario di apertura e di chiusura). - 1. Gli
orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati
dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti
al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore
sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti
l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di
apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando
comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico
l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la
chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi
stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al
comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma
1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali
gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura
domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque
quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto
domeniche o festivita' nel corso degli altri mesi
dell'anno.».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 114 del 1998, e' il seguente:
«Art. 12 (Comuni ad economia prevalentemente turistica
e citta' d'arte). - 1. Nei comuni ad economia
prevalentemente turistica, nelle citta' d'arte o nelle zone
del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei
periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di
servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei
consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e
dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da
sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni
interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori,
delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori
dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia
prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso
turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la
facolta' di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
n. 114 del 1998, e' il seguente:
«Art. 13 (Disposizioni speciali). - 1. Le disposizioni
del presente titolo non si applicano alle seguenti
tipologie di attivita': le rivendite di generi di
monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai
villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli
esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di
servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le
gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie;
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere
d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli
da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di
servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita
previste dal presente comma siano svolte in maniera
esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita'
consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per
adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze
dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del
territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario
notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi
di vicinato.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n.
323 (Riordino del settore termale), e' il seguente:
«Art. 3 (Stabilimenti termali). - 1. Le cure termali
sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione
mineraria o di subconcessione o con altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque
minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque
minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e
nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto degli
articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale,
rilasciata ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in
appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma
2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e
l'integrazione degli stessi con le altre strutture
sanitarie del territorio, in particolare nel settore della
riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art.
4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.».
- Il testo della citata legge n. 370 del 1934 (Riordino
del settore termale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261.
- Il testo del decreto ministeriale 22 giugno 1935
(Determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile
l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale e settimanale - riposo settimanale per turno del
personale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 1935, n. 161.



 
Art. 10
Ferie annuali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2109 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2109 (Periodo di riposo). - Il prestatore di
lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di
regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto
servizio], ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale
periodo e' stabilita dalla legge, [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita'.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento
delle ferie.
Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di
preavviso indicato nell'art. 2118.".



 
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno

1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici
anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.



Nota all'art. 11:
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.



 
Art. 12
Modalita' di organizzazione
del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalita' previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicita' annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
 
Art. 13
Durata del lavoro notturno

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. E' affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.
 
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore e' esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.



Note all'art. 14:
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
- Il testo della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma
di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
1990, n. 132.
- Il testo della legge 26 giugno 1990, n. 162
(Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1990, n. 147,
S.O.



 
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno

1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.
 
Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3:

a) le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,
e successive modifiche; b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957,
e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le
fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955; c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare
che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare; d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio
decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni ivi previste; e) i commessi viaggiatori o piazzisti; f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via
terrestre; g) gli operai agricoli a tempo determinato; h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa,
nonche' quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti
servizi radiotelevisivi; i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle
attivita' di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e
settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi
legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonche' alle
attivita' produttive delle agenzie di stampa; l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva
gestiti da aziende pubbliche e private; m) i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154,
e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559; n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuita' del servizio, nei settori appresso
indicati:

1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed
aeroportuali, nonche' personale dipendente da imprese che
gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione; 2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di
energia elettrica, gas, calore ed acqua; 3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani; 4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai
casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorita'
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di
carburante non autostradali; p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali.

2. Le attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n) del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692 (Limitazione dell'orario di lavoro per gli
operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali
di qualunque natura), convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, e' il seguente:
«Art. 4 (Ripartizione dell'orario massimo normale sui
periodi ultrasettimanali). - Nei lavori agricoli e negli
altri lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da
esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48
ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere
superate, purche' la durata media del lavoro, entro
determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno
stabiliti con decreto reale su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti
ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati
tra le parti interessate.
Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono
essere date provvisoriamente dal capo Circolo
dell'ispettorato del lavoro.».
- Il testo del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957
(Approvazione della tabella indicante le industrie e le
lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di
superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 1923, n. 228.
- Il testo dell'art. 8 del citato regio decreto n. 1955
del 1923 (Approvazione del regolamento relativo alla
limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed
impiegati delle aziende industriali o commerciali di
qualunque natura), e' il seguente:
«Art. 8. - I periodi entro i quali a norma dell'art. 4
del regio decreto-legge, e' consentito, per necessita'
tecniche o stagionali, di superare le 8 ore giornaliere o
le 48 ore settimanali, non possono superare il ciclo di
massima intensita' lavorativa per le industrie stagionali
ne' i tre mesi per le industrie a lavoro continuo. Tuttavia
per queste ultime industrie potra' invece essere
consentito, quando necessita' tecniche o stagionali lo
richiedano, di superare le otto 8 giornaliere o le 48
settimanali, purche', entro il periodo massimo di un anno
solare, non sia superata la media delle 48 ore settimanali.
Le industrie per le quali e' consentito di superare
l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente e i
limiti dei periodi entro i quali tale facolta' dovra' per
ciascuna industria essere contenuta come pure le modalita'
della ripartizione dell'orario di lavoro su periodi
ultrasettimanali saranno determinati con decreto reale, ai
termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923,
n. 692.
Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4
circa la ripartizione dell'orario massimo normale sono
quelli stipulati tra le associazioni di datori di lavoro e
quelle di lavoratori, e, in mancanza di associazioni, tra i
rappresentanti degli uni e degli altri. Gli accordi stessi
devono essere trasmessi al capo del Circolo di ispezione
dell'industria e del lavoro competente per territorio, il
quale fara' risultare il suo consenso con un visto apposto
ai concordati o ai regolamenti di lavoro.
Contro l'eventuale rifiuto del visto da parte del capo
Circolo e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia
nazionale, che provvedera' con decreto da pubblicarsi in
riassunto nel Bollettino del lavoro, riconoscendo, se del
caso, la validita' degli accordi per il ramo di industria
la localita' e il tempo in cui devono essere applicati.
Il datore di lavoro che intenda superare l'orario
normale massimo deve preventivamente darne avviso al
Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente
per territorio.».
- Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n.
1955 del 1923, e' il seguente:
«Art. 10. - La durata massima della giornata di lavoro
puo' essere superata per quei periodi di lavoro che siano
strettamente necessari per predisporre il funzionamento
degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare le
materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione e lo
sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri
servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e
cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non
continuativo, limitatamente al personale addetto a tali
lavori.
Possono del pari essere eseguiti oltre i limiti della
giornata normale di otto ore o delle quarantotto ore
settimanali i seguenti lavori:
a) riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e
sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non
possono compiersi durante l'orario normale senza
inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai;
b) compilazione dell'inventario dell'anno;
c) custodia o vigilanza dell'azienda;
d) verifiche e prove straordinarie.
Per le industrie stagionali sono considerati lavori
preparatori quelli che precedono la messa in attivita'
delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario
e' indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare
inizio e proseguimento della lavorazione.».
- Il testo del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657
(Approvazione della tabella indicante le occupazioni che
richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia alle quali non e' applicabile la limitazione
dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 1923, n. 299.
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n.
154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito
dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
«Art. 1. - Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello
Stato e' costituita, con contabilita' separata, la sezione
Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed
i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e
le modifiche previste dalla presente legge.
L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la
denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'art. 2 della
predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai
seguenti compiti:
conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
conio di monete estere;
conio di monete a corso legale di speciale scelta da
cedere, a nornia di legge, a privati, enti ed associazioni;
conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e
marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto
di enti pubblici e di privati;
fabbricazione di contrassegni di Stato;
fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca; esecuzione di saggi
su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
perizia delle monete ritenute false;
conio di monete commemorative o celebrative;
fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro - Direzione generale
del tesoro.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello
Stato), e' il seguente:
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della
carta, delle carte valori, degli stampati e delle
pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei
prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle
amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta
da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed
associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per
conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.».



 
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause,
lavoro notturno, durata massima settimanale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu' rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:

a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro
offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di
lavoro; b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione dei
beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di
guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di assicurare la
continuita' del servizio o della produzione, in particolare,
quando si tratta:

1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure
prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le
attivita' dei medici in formazione, da case di riposo e da
carceri; 2) del personale portuale o aeroportuale; 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione
cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di
ambulanza, antincendio o di protezione civile; 4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas,
dell'acqua e dell'elettricita', di servizi di raccolta dei rifiuti
domestici o degli impianti di incenerimento; 5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere interrotto per
ragioni tecniche; 6) di attivita' di ricerca e sviluppo; 7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto
passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1,
numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita', e in
particolare:

1) nell'agricoltura; 2) nel turismo; 3) nei servizi postali;

e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:

1) per le attivita' discontinue; 2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e che
assicurano la regolarita' del traffico ferroviario;

f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze
dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la
diligenza osservata; g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.

3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo' derogare alla disciplina di cui all'articolo 7:

a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire tra la fine del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva di periodi di riposo giornaliero; b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro frazionati
durante la giornata, in particolare del personale addetto alle
attivita' di pulizie.

4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita' esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo' essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre
persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunita'
religiose; d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio
e di tele-lavoro.

6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 10, comma 1, numero 14), 2°
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente:
"14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;".
- Il testo della legge 17 aprile 1925, n. 473
(conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1923, n.
2328, recante disposizioni per la formazione degli orari e
dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporti in concessione), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1923, n. 264.
- Il testo della legge 14 febbraio 1958, n. 138 (Orario
di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea
extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1958, n. 65.



 
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca e' stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono cosi' stabiliti: a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero: b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due periodi distinti, di cui uno e' almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
 
Art. 18-bis (1)
(( Sanzioni ))

(( 1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. ))
 
Art. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per la funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attivita' caratterizzata dalla necessita' di assicurare la continuita' del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita' Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 19:
- Per i riferimenti del regio decreto n. 2328 del 1923
vedi nota all'art. 17.
- Per i riferimenti della legge n. 138 del 1958 vedi
nota all'art. 17.



 
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