Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002
Studi di fattibilita' e loro sviluppo progettuale. (Deliberazione n. 89/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) che, all'art. 14, dispone che l'attivita' di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di programmi triennali, definiti momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni, predisposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima legge;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, all'art. 1, al dichiarato fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti, il fondo rotativo per la progettualita' che anticipa a regioni ed enti locali le spese occorrenti per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilita';
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, all'art. 11, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istituisce il "fondo per la progettazione" per il finanziamento, a fondo perduto, della progettazione di opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti sovraregionali da esse vigilati;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per le aree depresse;
Vista la citata legge n. 144/1999, che, all'art. 4, individua lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire quale strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, all'art. 54, istituisce un fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilita';
Viste le delibere 30 giugno 1999, n. 106 (Gazzetta Ufficiale n. 248/1999), e 6 agosto 1999, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 242/1999), con le quali questo Comitato ha proceduto all'ammissione a finanziamento degli studi di fattibilita' come sopra selezionati ed ha formulato direttive sui contenuti, indicando in apposito allegato (all. B) i requisiti che i medesimi debbono presentare;
Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 266/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), e 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse per le aree depresse recate, rispettivamente, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, e 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2002), riguardante modalita' di approvazione degli studi di fattibilita';
Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 261/2002), con la quale, fra l'altro, viene affidata a Sviluppo Italia l'attivita' di advisor e di supporto tecnico alle amministrazioni centrali, alle regioni e alle province autonome nella fase attuativa degli studi di fattibilita', a partire da quelli gia' conclusi;
Considerato che la normativa sopra richiamata, nel processo di razionalizzazione della spesa per investimenti pubblici, conferisce specifica rilevanza agli studi di fattibilita' e mira ad assecondare l'attivazione della fase di progettazione;
Preso atto che il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha espressamente indicato nelle linee programmatiche gia' inviate a questo Comitato la traduzione degli studi di fattibilita' in progettazione come una delle priorita' per l'attivazione di risorse per assistenza tecnica di cui al punto 4.4. della delibera n. 36/2002;
Preso atto della relazione dell'Unita' di valutazione degli investimenti pubblici sugli esiti della tornata di studi di fattibilita' finanziati da questo Comitato con le citate delibere numeri 106/99 e 135/99, relazione nella quale si individuano alcuni possibili interventi volti a valorizzare i risultati degli studi di fattibilita' gia' conclusi ed a promuovere la qualita' degli studi futuri;
Delibera: 1. Traduzione degli studi di fattibilita' in progettazione di opere.
1.1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze attiva le misure necessarie per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi oggetto degli studi di fattibilita' di cui alle delibere numeri 106/99 e 135/99, che si siano conclusi con una valutazione positiva circa la convenienza degli interventi analizzati.
A tal fine individua, di concerto con le Amministrazioni competenti e secondo la procedura descritta nell'allegato alla presente delibera, gli studi di fattibilita' sui quali avviare attivita' di supporto tecnico alla traduzione progettuale dei risultati degli studi stessi.
1.2. In attuazione delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni della delibera n. 62/2002, il servizio di supporto tecnico alle amministrazioni competenti e' affidato a Sviluppo Italia S.p.a.
1.3. Il programma operativo concernente lo sviluppo progettuale degli studi di fattibilita' che Sviluppo Italia presentera' al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione per l'approvazione, ai sensi del punto 2 della citata delibera n. 62/2002, individuera' anche le modalita' tecniche e organizzative di realizzazione delle attivita', le risorse tecnico-professionali attivate ed il costo complessivo previsto.
1.4. L'esercizio dei compiti di indirizzo, coordinamento e verifica in corso di attuazione dell'attivita' di Sviluppo Italia di cui al programma citato al punto precedente e' attuato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
1.5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali potra' avviare, in coordinamento con l'azione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un programma di accompagnamento alla progettazione, con riferimento specifico agli studi di fattibilita' per i quali il Ministero e' Amministrazione proponente, finanziandolo con risorse per l'assistenza tecnica di cui al punto 4.4 della delibera n. 36/2002 di questo Comitato.
1.6. In sede di stipula o di aggiornamento degli accordi di programma quadro con cui vengono programmate le risorse di cui alle delibere numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000, 48/2001 e 36/2002, le amministrazioni proponenti riporteranno le indicazioni sull'impiego, ai fini dell'individuazione delle opere proposte a finanziamento, dei risultati degli studi di fattibilita' di cui alle delibere numeri 106/1999 e 135/1999, pertinenti al settore d'investimento inerente agli accordi in esame. 2. Banca dati degli studi di fattibilita' e indirizzi per migliorare le modalita' di impostazione, attuazione e valutazione degli studi di fattibilita'.
2.1. Nel quadro delle attivita' della "rete" dei nuclei di valutazione e verifica di cui alla legge n. 144/1999, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione avvia le seguenti iniziative, affidandone il coordinamento all'Unita' di valutazione degli investimenti pubblici:
a) impostazione, entro il 30 giugno 2003, di una "banca dati" degli studi di fattibilita', a partire dagli studi finanziati ex delibera n. 70/1998;
b) predisposizione, entro il 30 giugno 2003, di un documento di indirizzi tecnici, procedurali, organizzativi e metodologici per l'impostazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione degli studi di fattibilita', con la finalita' di promuovere la qualita' di futuri studi di fattibilita' e di accrescere il loro utilizzo quale strumento in grado di migliorare qualita' e tempestivita' degli investimenti pubblici.
Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze riferira', entro il 31 marzo 2003, a questo Comitato sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2.2. Per le finalita' di cui al precedente punto 2.1 possono essere utilizzate, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui alla delibera n. 36/2002 destinate alla modernizzazione della Pubblica amministrazione.
Roma, 24 ottobre 2002

Il Presidente delegato
Tremonti Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2003 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 213
 
Allegato A

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera le amministrazioni proponenti studi di fattibilita' finanziati ai sensi della delibera n. 70/1998, dovranno:
a) inviare alla Segreteria del CIPE ed all'Unita' di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) un riepilogo della situazione degli studi di propria competenza, indicando lo stato di avanzamento di ciascuno studio (in corso di elaborazione, consegnato, certificato ai sensi della delibera 28 marzo 2002 n. 11, punto 1.1), e gli eventuali sbocchi progettuali previsti per le opere individuate dallo studio. Il riepilogo verra' redatto seguendo un modello di rilevazione che l'UVAL trasmettera' in tempo utile alle amministrazioni interessate;
b) completare la trasmissione, alla Segreteria del CIPE, della documentazione di cui al punto 1.2 della predetta delibera n. 11/2002. Degli studi certificati verra' inviata copia completa (in supporto magnetico o cartaceo) all'UVAL.
2. Fatta salva la possibilita' di segnalare, da parte delle Amministrazioni competenti, i casi nei quali sussistano difficolta' rilevanti di ultimazione o di certificazione dello studio o di trasmissione della documentazione, del mancato adempimento di quanto previsto al punto 1b) si terra' conto in sede di assegnazione di eventuali fondi per il co-finanziamento di nuovi studi di fattibilita' a valere sulle risorse per le aree depresse.
3. Sulla base della documentazione di cui al punto 1 a) e 1 b), il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS), avvalendosi del supporto tecnico di Sviluppo Italia, identifica, in base a criteri di qualita' e tenendo conto dell'eventuale ordine di prionta' espresso dalle amministrazioni proponenti, un primo elenco di studi di fattibilita' ai quali dare il supporto tecnico di cui al punto 1.2 del testo della presente delibera, e ne informa le amministrazioni competenti.
4. Le amministrazioni competenti possono richiedere, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del DPS, modifiche e revisioni dell'elenco di studi di cui al punto 3. Ove necessario, tali modifiche potranno essere concordate anche attraverso incontri tecnici con il DPS e Sviluppo Italia.
 
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