Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2003
Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3278).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";
Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 luglio 2001, n. 3145 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che, dal 13 luglio 2001, hanno colpito la provincia di Catania";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nel quale e', tra l'altro, previsto che i Presidenti delle regioni Molise, Puglia e Sicilia subentrano al capo del dipartimento della protezione civile nel ruolo di commissario delegato e provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario, alla fase della ricostruzione ed al ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 245 di rep., in data 6 febbraio 2003 con il quale, ai sensi dall'art. 3-bis della legge n. 286/2002, il capo del dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ha definito le modalita' ed i termini per assicurare il subentro del Presidente della Regione siciliana - commissario delegato nei rapporti in corso;
Ritenuto necessario, nelle more dell'avvio della ricostruzione, regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di protezione civile, gli interventi affidati al commissario delegato al fine di concludere celermente la fase della prima emergenza;
D'intesa con la Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della Regione siciliana, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e' incaricato di provvedere, anche con riferimento alle iniziative da portare a termine ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, all'attuazione ed al completamento di tutti gli interventi finalizzati alla chiusura della prima fase della emergenza.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede ad erogare le risorse finanziarie occorrenti ai soggetti istituzionali che hanno sostenuto spese documentate a favore dei Centri operativi misti di Linguaglossa, Santa Venerina, Ragalna e Guardia, e dei Centri operativi comunali di Santa Venerina, Sant'Alfio, Milo, Zafferana Etnea, Acireale, Giarre, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Piedimonte Etneo, Ragalna, Belpasso, Nicolosi e Mascalucia.
3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede, altresi', prioritariamente, a realizzare i seguenti interventi: indagini destinate ad evidenziare la possibilita' ed il livello di rischio di fenomeni gravitativi interessanti il contrafforte incombente sulla S.P.68, in localita' Presa, nel territorio del comune di Piedimonte Etneo; mantenimento, sino all'assolvimento delle esigenze di cui al comma 3, dell'art. 2 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002, del campo di assistenza in essere presso la frazione di Guardia del comune di Acireale; messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di funzionalita' del cimitero di Milo; ripristino della pista di accesso dal piazzale del rifugio Sapienza alle aree di osservazione e soccorso situate a quota 2100 s.l.m.; attuazione del programma predisposto dal comune di Nicolosi per la realizzazione di strutture prefabbricate di emergenza da adibire a guardia medica, posto di polizia di Stato e centro servizi, nonche', con oneri a carico del bilancio regionale, una sala operativa regionale etnea per la gestione dell'emergenza e una struttura base operativa d'emergenza, anche prefabbricata, nel territorio del comune di Linguaglossa.
4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana procede alle verifiche di agibilita' degli immobili, ad effettuare sopralluoghi di edifici pubblici e privati, a promuovere gli ulteriori interventi necessari per il recupero dell'agibilita' e per il miglioramento delle originali condizioni strutturali degli immobili, anche con riferimento alle unita' abitative di proprieta' degli istituti autonomi case popolari della provincia di Catania.
5. Al fine di assicurare con ogni urgenza la realizzazione di un supporto logistico da destinare alle attivita' di soccorso e prevenzione dei rischi, il Presidente della provincia di Catania provvede, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di due elisuperfici, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza.
6. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa sono tenuti a verificare lo stato di danneggiamento degli immobili privati alfine di accertare l'eventuale ricorrenza in capo ai proprietari del diritto a conseguire il contributo ex art. 2, comma 3 della citata ordinanza n. 3254/2002. Qualora all'esito della predetta verifica risulti che i danni possono essere fronteggiati mediante l'utilizzo del contributo previsto dal citato art. 2, comma 3 ed i soggetti abilitati non formulino istanza di concessione del contributo, i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n. 3254/2002.
7. Nell'ipotesi in cui gli immobili ricadenti nella fattispecie descritta al comma 6 del presente articolo, siano stati concessi in locazione, i conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito da parte dei sindaci ai sensi dello stesso comma 6, subentrano nella titolarita' del diritto all'utilizzazione del contributo per la riparazione degli stessi immobili; in difetto della presentazione della richiesta di contributo i medesimi conduttori decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n. 3254/2002.
8. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare l'attivita' di un presidio operativo nell'area dei comuni etnei e dell'Ente parco, e' autorizzato a stipulare fino a 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la necessaria attivita' di consulenza specialistica, nonche' ad avviare ogni iniziativa utile alla costituzione del predetto presidio operativo avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4.
9. Il personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato a prestare lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili in eccedenza a quello consentito dalle vigenti disposizioni.
10. Il Dipartimento della protezione civile assicura la realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio epidemiologico provinciale per la valutazione degli effetti delle ceneri laviche sulla salute umana.
11. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente provvedimento, nonche' per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il commissario delegato puo' avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata e comprovata professionalita' nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del commissario medesimo, verra' determinato l'oggetto e la durata di detto comitato, nonche' il compenso spettante a ciascuno dei componenti.
12. Il commissario delegato, per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, ad effettuare rilievi aereofotogrammetrici sui centri storici dei comuni colpiti dal sisma, ad avviare la microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa nonche' a predisporre uno studio della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto localizzati nelle medesime aree.
13. Il Dipartimento della protezione civile fornisce il supporto tecnico-scientifico al commissario delegato nell'attivita' di classificazione sismica del territorio della Regione siciliana.
 
Art. 2.
1. All'art. 7, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001 e' abrogata la seguente frase: "e per favorire la ripresa delle attivita' produttive".
2. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001 e' aggiunto il seguente comma:
"4. Al fine di assicurare interventi idonei a favorire la ripresa delle attivita' produttive la Regione siciliana e' autorizzata a corrispondere primi contributi con le modalita' di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I massimali di rimborso previsti, rispettivamente, dai commi 4 e 3 dei predetti articoli sono elevati al cento per cento dei danni subiti e documentati dai soggetti richiedenti, nei limiti delle risorse disponibili.".
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato subentra nei rapporti convenzionali in atto relativi alla disponibilita' ed alla utilizzazione delle tendostrutture esistenti, valutando anche la necessita' di acquisirne la definitiva disponibilita', se del caso modificando i contratti in corso, ovvero stipulandone di ulteriori. Il commissario delegato provvede, altresi', all'attivita' di manutenzione e gestione delle strutture e dei beni mobili acquisiti o resi disponibili dal Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si applicano le deroghe di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.
 
Art. 5.
1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1 e 3, si provvede con le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dagli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative specifiche disposizioni normative regionali. Per le medesime finalita' ed al medesimo titolo di anticipazione il dipartimento della protezione civile e' autorizzato a contribuire con risorse a carico del fondo della protezione civile, che possono anche essere trasferite direttamente alle amministrazioni comunali interessate in relazione a esigenze gia' determinatesi prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza, tenute a farne motivata e documentata richiesta e a rendicontarne l'utilizzo al commissario.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti derivanti dall'attuazione della presente ordinanza nonche' dalle obbligazioni non direttamente assunte dal medesimo dipartimento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del citato Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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