Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GENZANO DI ROMA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Genzano di Roma (provincia di Roma) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., istituite con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qui definite nel dettaglio: nella misura del 5,30 per mille relativamente a:
1) alle abitazioni principali;
2) alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali garage, box, posto auto, soffitta cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
3) alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali:
a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata;
b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi;
c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in Euro 103,30, con le modalita' previste dal comma 55, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille;
di confermare l'aliquota pari al 6,50 per mille per le abitazioni non locate.
(Omissis).
 
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