Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI POGGIBONSI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Poggibonsi (provincia di Siena) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di fissare con effetto dal 1 gennaio 2003 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:
5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili;
5 per mille l'aliquota da applicare sul valore del patrimonio immobiliare sito nel territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per i fabbricati ad essa pertinenziali;
5 per mille l'aliquota da applicare alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5);
5 per mille l'aliquota da applicare all'abitazione concessa ad uso gratuito a familiari entro il 1o grado, che la utilizzino come abitazione principale;
5 per mille l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato);
7 per mille l'aliquota da applicare agli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale;
2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione d'imposta riferita:
all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
alle unita' immobiliari concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 (locazione a canone concordato);
(Omissis).
 
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