Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CODROIPO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Codroipo (provincia di Udine) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno di imposta 2003 l'aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora;
2) di stabilire che l'aliquota ridotta del 4 per mille e' applicabile anche:
all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
alle unita' inimobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
agli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
3) di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell'abitazione principale, destinati al servizio dell'abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale;
4) di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili siti nelle frazioni classificati nei gruppi catastali C/1 (negozi e botteghe) C/2 (alberghi e pensioni) interamente posseduti da imprese commerciali;
5) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali D1 (opifici) D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilita' a far data dal 1 gennaio 1999) interamente posseduti da imprese industriali ed artigianali;
6) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili gia' dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di agibilita' o abitabilita' a far data dal 1 gennaio 1999);
7) di fissare al 6 per mille l'aliquota per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento per un periodo superiore ai sei mesi continuativi in un anno; sono escluse dall'applicazione di tale aliquota le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico; qualora l'unita' abitativa fosse locata in corso d'anno, dovra' essere presentata apposita comunicazione all'ufficio tributi;
8) di confermare al 5,2 per mille l'aliquota relativa ai terreni, alle aree fabbricabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi di cui sopra;
9) di confermare in Euro 103,291 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; se tale detrazione e' superiore al dovuto per abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3); per l'applicazione della detrazione si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale.
10) di dare atto che tali aliquote garantiscono il gettito di competenza iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone