Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CEREA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerea (provincia di Verona), ha adottato il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1. di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura:
5,2 per mille per la casa di abitazione principale e pertinenze;
6 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, in Euro 130,00;
3. E' altresi' equiparata ad abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
a) al coniuge, anche se separato o divorziato;
b) ai parenti in linea retta di primo grado e collaterale fino al secondo grado;
c) ad un dipendente della ditta proprietaria;
purche' utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
Gli immobili di cui al comma 3, non beneficiano della detrazione per l'abitazione principale, qualora tale detrazione sia stata usufruita per l'abitazione dove il soggetto passivo ha la propria dimore abituale.
4. di elevare a Euro 180,00 per l'anno 2003 la detrazione prevista per l'abitazione principale:
a) proprietari soli che al 1 gennaio 2003 abbiano raggiunto il settantesimo anno di eta';
b) coppie di cui al 1 gennaio 2003 almeno uno dei proprietari abbia raggiunto il settantesimo anno di eta'
c) proprietari di immobili nel cui nucleo familiare risulti:
invalido con totale o permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980 e n. 508/1988);
invalido con totale o permanente inabilita' lavorativa 100% e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980 e n. 508/1988);
cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge n. 382/1970 e legge n. 508/1988);
cieco assoluto (legge n. 382/1970 e legge n. 508/1988)
sordomuto (legge n. 381/1970 e legge n. 508/1988).
(Omissis);
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone