Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo Bormida (provincia di Alessandria), ha adottato il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli Immobili:
a) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
b) aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale.
Di stabilire che la detrazione per prima casa e' di Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica; che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo solo titolare di prima casa e con reddito familiare inferiore ad Euro 6.713,00 sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 124,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis).
 
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