Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BELLIZZI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bellizzi (provincia di Salerno) ha adottato il 5 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote determinate con delibera di C.C. n. 3 del 18 febbraio 2000 e precisamente:
stabilire per l'anno 2003 nella misura dei 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2003 nella misura dei 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del Comune, di ultimazione della costruzione e della sua destinazione alla vendita e che e' vuota da persone e da cose;
di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;
di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale; 2) di stabilire nella misura di Euro 132,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) di stabilire la maggiore detrazione di Euro 160,00 di cui alla delibera di C.C. n. 42 del 28 giugno 1996 per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle situazione previste e precisamente:
a) possedere un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A con le seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 escludendo tutte le altre;
b) possedere un reddito personale non superiore a quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale prevista per l'anno 2003;
c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta e' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;
d) in caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge 104/92 i limiti di reddito di cui alla lett. c) sono raddoppiati;
e) per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d);
(Omissis).
 
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