Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 8 aprile 2003, n. 62
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3664):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi).
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 10 febbraio 2003
con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
13, 18, 19, 25 e 27 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 4 marzo 2003 e approvato il 5
marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2084):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 7 marzo 2003 con
pareri delle commissioni 1a (presupposti di
costituzionalita), 5a, 6a, 8a e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione, il 12, 13 e 19 marzo
2003.
Esaminato in aula il 20, 25 marzo 2003 e approvato il
26 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3664-B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 26 marzo 2003 con
parere del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
26, 27 marzo 2003.
Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 2003.

Avvertenza:
Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
32 dell'8 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.



 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2003, N. 15

All'articolo 1: al comma 1, le parole: "ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi, di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002. 2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267"; al comma 3, le parole da: "sentite le Amministrazioni interessate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 e' destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali dei mese di novembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalita' per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti e' destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamita' naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonche' per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria del 26 settembre 1997". Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: (ART. 1-bis. - 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che puo' essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile". 2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003-2005". 3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005". ART. 1-ter. - 1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessita' di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana. 2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonche' di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonche' le conseguenti attivita' svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana. 3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione" Il titolo e' sostituito dal seguente: "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale".
 
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