Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 20 marzo 2003, n. 61
Contributo per lo svolgimento delle manifestazioni culturali congiunte con la Federazione russa e la Repubblica araba d'Egitto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorita' della Federazione russa, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorita' russe, una mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel corso dei secoli.
2. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorita' della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorita' egiziane, una serie di manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto, dedicate alla presentazione delle rispettive culture ed alle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.
3. La realizzazione delle attivita' previste nei commi 1 e 2 puo' avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1990, n.
401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiane all'estero), e' il seguente:
"Art. 6 (Partecipazione dei privati alla promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero). - 1.
Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al
Ministero proposte di collaborazione alle iniziative
pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita'
della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero
del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui
all'art. 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle
attivita' contemplate dalla presente legge.".



 
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 3.800.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003, di 1.900.000 euro per l'anno 2004 e di 800.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 1, pari a 2.200.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003 e di 1.100.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1870):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 4 dicembre 2002.
Assegnato alla commissione 3a (Affari esteri,
emigrazione), in sede deliberante, il 14 gennaio 2003 con
pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3a commissione e approvato il
22 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3576):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 27 gennaio 2003 con
pareri delle commissioni I, V, VII e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 4 febbraio 2003.
Nuovamente assegnato alla III commissione (Affari
esteri), il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VII e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione ed approvato il
25 febbraio 2003.
 
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