Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 marzo 2003
Deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Visto il decreto 14 aprile 2000 con il quale veniva concessa l'autorizzazione alla Regione siciliana a disporre la deroga alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro Magnesio, con la determinazione di un valore massimo ammissibile di 200 mg/l;
Vista la motivata richiesta della Regione siciliana di autorizzazione al rinnovo della concessione di deroga per il parametro Magnesio fino al 25 dicembre 2003 relativamente ai comuni del massiccio etneo;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso favorevolmente, in data 27 dicembre 2002, alla conferma di tale deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla Regione siciliana ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i comuni del massiccio etneo, per il parametro Magnesio, non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 200 mg/l.
2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere disposta entro e non oltre il 25 dicembre 2003.
 
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione siciliana e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 3.
1. I provvedimenti di deroga sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
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