Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 27 febbraio 2003
Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia. (delibera n. 02/03/CIR)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 27 febbraio 2003; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"; VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di Preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999; VISTA la delibera n. 4/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999; VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000; VISTA la delibera n. 3/00/CIR, recante "Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000; VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000; VISTA la delibera n. 6/00/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000; VISTA la delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portabilita' (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000; VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000; VISTA la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001; VISTA la delibera n. 8/01/CIR, recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001; VISTA la delibera n. 15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001; VISTA la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001; VISTA la delibera n. 24/01/CIR, recante "Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001; VISTA la delibera n. 25/01/CIR, recante "Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 14 gennaio 2002; VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; VISTA la delibera n. 5/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione forfetaria dell'accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002; VISTA la delibera n. 6/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002; VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 27 giugno 2002; VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002; VISTA l'Offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2002, pervenuta all'Autorita' in data 18 aprile 2002, nonche' le relative integrazioni pervenute in Autorita' in data 30 aprile 2002 (servizi FRIACO e Circuiti Parziali), 14 giugno 2002 (servizi CVP ADSL e HDSL Forfetari) e 4 luglio 2002 (servizio di Fatturazione e rischio di insolvenza); VISTA la delibera n. 8/02/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l'anno 2002", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002; VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre 2002, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002; VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito; VISTI i contributi aggiuntivi inviati dai soggetti interessati a seguito della pubblicazione delle integrazioni dell'Offerta di riferimento pervenute in Autorita' in data 14 giugno e 4 luglio 2002; VISTI gli atti del procedimento; SENTITA in audizione la societa' Telecom Italia; SENTITI in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telephonica, Welcome Italia, Wind-Infostrada; SENTITE in audizione le associazioni AIIP ed AssoProvider; ACQUISITO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, espresso in data 4 ottobre 2002 ; ACQUISITO il parere della Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Societa' dell'informazione) espresso in data 16 ottobre 2002; CONSIDERATO quanto segue: A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO La societa' Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di riferimento per l'anno 2002 in data 18 aprile 2002, provvedendo altresi' a pubblicare le integrazioni all'Offerta di riferimento in data 30 aprile 2002, relativamente ai servizi FRIACO e Circuiti Parziali, in data 14 giugno 2002 relativamente ai servizi CVP ADSL e HDSL ed in data 4 luglio 2002 relativamente al servizio di "Fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori interconnessi". Nell'ambito del procedimento l'Autorita' ha disposto, con delibera n. 8/02/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica con l'obiettivo di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di riferimento 2002. Sono stati inoltre successivamente richiesti, ai soggetti rispondenti alla consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione in merito alle citate integrazioni dell'Offerta di riferimento. L'esame dei contributi inviati dagli operatori ha fornito l'opportunita' di approfondire gli aspetti tecnico-economici presenti nell'offerta proposta da Telecom Italia che, a parere degli operatori, renderebbero l'offerta stessa non adeguata a supportare lo sviluppo del mercato in un regime di piena concorrenzialita'. Nel corso del procedimento e' stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorita'. Nell'ambito del procedimento istruttorio sono stati anche ascoltati in audizione i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica, con l'obiettivo di approfondire alcune delle tematiche dagli stessi rappresentate. L'Autorita' ha approvato in data 31 luglio 2002, uno schema di provvedimento che e' stato inviato per un parere all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione Europea. In data 4 e 16 ottobre 2002, l'Autorita', ha acquisito i pareri formulati dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed dalla Commissione Europea. Alla luce anche di quanto emerso dai pareri, l'Autorita' ha condotto un approfondimento istruttorio focalizzato sui servizi di fatturazione e rischio insolvenza e sui servizi di accesso disaggregato, anche in contraddittorio con gli operatori. B. LA VALUTAZIONE REGOLAMENTARE Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'Offerta di riferimento, sia relativi all'interconnessione sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorita' ritiene opportuno intervenire prevedendo la modifica delle condizioni tecniche ed economiche con effetto a partire dal 1 gennaio 2002 e per tutto l'anno 2002. In alcuni casi, in particolare relativamente a servizi di nuova introduzione, l'Autorita' ha ritenuto opportuno individuare una diversa data di applicazione delle nuove condizioni economiche, a tutela di un corretto assetto concorrenziale. Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 4/02/CIR l'Offerta di riferimento 2002 e' stata presentata da Telecom Italia il 18 aprile 2002. Non essendo ancora disponibile la contabilita' regolatoria relativa all'esercizio 2001, che segue l'approvazione del bilancio civilistico, i valori esposti nell'offerta sono stati determinati per larga parte sulla base di dati di preconsuntivo 2001. Nel corso del procedimento l'Autorita' ha valutato le tariffe dell'Offerta di riferimento 2002 sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati contabili a consuntivo, forniti da Telecom Italia e relativi all'esercizio 2001, del principio di parita' di trattamento interno/esterno e dell'effettiva correlazione tra i costi esposti ed i singoli servizi compresi nell'Offerta di riferimento 2002. Le tariffe dell'Offerta di Riferimento 2002, cosi' come modificate dalla presente delibera, saranno oggetto di verifiche di congruita' con le risultanze della certificazione della contabilita' regolatoria dell'anno 2001, da effettuarsi da parte del soggetto all'uopo incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97. C. I PARERI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E DELLA COMMISSIONE EUROPEA L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), nel suo parere ha sostanzialmente condiviso le valutazioni svolte dall'Autorita', svolgendo alcune considerazioni concorrenziali e di mercato. Il primo punto affrontato dall'AGCM riguarda la tempistica dell'offerta di riferimento. L'AGCM ha evidenziato, da un lato, l'esigenza che l'offerta sia valutata con un congruo anticipo rispetto all'anno di effettiva applicazione e dall'altro che l'attivita' di verifica dei costi costituisca un prerequisito indispensabile per un'attivita' di regolamentazione. In merito l'AGCM ritiene che l'introduzione di un meccanismo di network cap sia ormai improcrastinabile e che richieda la determinazione dei livelli tariffari di base fondati sui costi effettivi di interconnessione. L'Autorita', condividendo la valutazione espressa dall'AGCM, ha ritenuto opportuno, per l'approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2002, utilizzare i dati di contabilita' regolatoria 2001 definitivi e non i dati di pre-consuntivo forniti da Telecom Italia. L'AGCM, nel suo parere, ha poi espresso una piena condivisione delle valutazioni svolte dall'Autorita' circa la modifica dell'offerta di riferimento proposta da Telecom Italia ad esempio in relazione al servizio di transito ed al servizio di terminazione su numerazioni 701. L'AGCM ha peraltro rilevato che le condizioni economiche presentate da Telecom Italia per i servizi di raccolta e terminazione, se confrontate a livello internazionale, risultano discostarsi dai valori massimi dell'intervallo di "best practice", calcolato dall'AGCM, con riferimento ai valori internazionali dell'anno 2002, sulla base della metodologia proposta in passato dalla Commissione Europea. Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, l'AGCM ha evidenziato che la definizione delle condizioni tecniche ed economiche di tali servizi assume una rilevanza strategica e pertanto condivide la valutazione dell'Autorita' circa la necessita' di valorizzare i rispettivi costi sulla base del principio di non discriminazione interna-esterna, attribuendo in capo agli operatori interconnessi solo gli oneri riscontrabili in eguale entita' nell'analisi della fornitura del medesimo servizio alle direzioni commerciali di Telecom Italia. Su tale aspetto l'AGCM ritiene che sia necessario un deciso intervento regolamentare finalizzato a ripristinare una condizione di parita' di trattamento e ridurre le tariffe dei servizio di accesso disaggregato e co-locazione. L'ultimo aspetto esaminato dall'AGCM riguarda il servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore. In merito l'AGCM ha sollevato alcune perplessita' sulla necessita' di sottoporre ad attivita' di regolamentazione la componente economica del servizio relativa all'insolvenza, ritenendo piu' opportuno che questa sia oggetto di specifici rapporti tra Telecom Italia e gli operatori, anche con riferimento alla possibilita' di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti. L'AGCM ha inoltre evidenziato che, a suo avviso, le percentuali esposte per il servizio in questione nell'offerta di riferimento 2002 appaiono, anche alla luce del benchmark europeo, elevate nei livelli e non sempre condivisibili nelle voci di costo individuate. La Commissione europea nel suo parere ha in particolare evidenziato che, a suo avviso, l'obbligo di fornitura di accessi singoli per il servizio CVP ADSL e HDSL forfetario rispecchia maggiormente le esigenze del mercato e rende l'offerta di riferimento piu' in linea con i criteri della direttiva 97/33/CE. Analogamente la Commissione ha valutato positivamente le modifiche individuate dall'Autorita' da apportare alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione (ad esempio il servizio di transito), ai servizi di accesso disaggregato ed ai servizi in tecnologia xDSL. Tali modifiche garantiranno, ad avviso della Commissione, un maggiore allineamento delle condizioni di offerta ai costi ed inoltre contribuiranno a migliorare le condizioni di fornitura ed a disaggregare ulteriormente le componenti di offerta. Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato la Commissione ha condiviso la necessita' di valutare le condizioni economiche sulla base del principio di parita' di trattamento. Tale modifica consentira' agli operatori nuovi entranti di competere alle medesime condizioni dell'operatore storico. L'ultimo servizio oggetto di valutazione da parte della Commissione e' il servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore. In merito la Commissione ha evidenziato al necessita' di valutare attentamente gli elementi di costo presi in considerazione da Telecom Italia per la determinazione delle condizioni economiche, garantendo il rispetto del principio di parita' di trattamento rispetto ai fornitori che operano su numerazioni non geografiche fornite da Telecom Italia stessa, alla luce di quanto prescritto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza e del principio di non discriminazione. D. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO Nel seguito sono riportate le valutazioni dell'Autorita' e le modifiche che si e' ritenuto di dover apportare, con le relative motivazione, con riguardo ai servizi di seguito elencati, inclusi nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 2002: 1. Servizi di interconnessione 2. Condizioni di offerta dei servizi a traffico (terminazione e raccolta) 3. Servizi di transito 4. Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore 5. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia 6. Servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7 7. Portabilita' del numero tra operatori 8. Attivita' di configurazione delle centrali 9. Interventi a vuoto 10. Circuiti parziali 1. Servizi di interconnessione La delibera dell'Autorita' n. 4/02/CIR, a valle di un esame delle esigenze degli operatori interconnessi e della relativa problematica tecnica, ha disposto l'inserimento nell'offerta di riferimento di "interfacce di interconnessione sulle centrali di Telecom Italia a capacita' superiore ai 2 Mbps" (art. 3, comma 1, lettera h, punto 4 della citata delibera) per consentire agli operatori la gestione di elevate capacita' di interconnessione e predisporre la realizzazione di meccanismi di "bandwith on demand". Nonostante la specifica disposizione, Telecom Italia ha previsto nell'offerta di riferimento 2002, pubblicata il 18 aprile 2002, unicamente le interfacce a 2 Mbps e la disponibilita' di un circuito trasmissivo a 155 Mbps (ma non le relative interfacce di centrale). Poiche' risulta che Telecom Italia fa uso di tali interfacce a 34 Mbps e 155 Mbps per la realizzazione dei propri servizi, l'Autorita' ritiene necessario, per il principio di parita' di trattamento, ribadire l'obbligo di rendere disponibili tali interfacce ed i corrispondenti flussi di interconnessione per gli operatori interconnessi, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata fornitura ai concorrenti di tale interfaccia. Le condizioni economiche dei flussi di interconnessioni a 34 Mbps e 155 Mbps saranno definite coerentemente con i livelli di prezzo dei flussi di interconnessione gia' inclusi nell'offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti. Per consentire, infine, la rigorosa vigilanza sull'applicazione della norma, l'Autorita' ritiene, inoltre, opportuno avviare un'analisi puntuale della tipologia e numerosita' di dette interfacce sulla rete di Telecom Italia. Nel corso del procedimento gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato all'Autorita' che Telecom Italia ritiene non applicabile la modalita' di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia con PdI presso il nodo di Telecom Italia" nel caso in cui l'operatore stesso non sia co-locato ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato. L'Autorita' ritiene tale limitazione una barriera allo sviluppo di un mercato competitivo per i circuiti diretti in quanto non consente ad un operatore non co-locato di acquistare capacita' trasmissiva dall'operatore terzo co-locato. D'altra parte non e' stata riscontrata alcuna limitazione tecnica che impedisca tale modalita' di interconnessione e pertanto l'Autorita' ritiene opportuno disporre la sua immediata utilizzabilita' da parte degli operatori. Inoltre, per consentire lo sviluppo del citato mercato ed eliminare eventuali barriere economiche, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire che i raccordi interni di centrale necessarie per collegare gli apparti di due operatori presenti nel medesimo sito, devono essere realizzati da Telecom Italia per gli operatori a condizioni economiche orientate al costo, come previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, e che tale disposizione e' applicabile anche nel caso particolare in cui uno dei due operatori in questione sia la stessa Telecom Italia. All'interno dell'offerta di riferimento Telecom Italia dovra' pertanto dare evidenza del costo di tali raccordi in maniera trasparente e non discriminatoria. Durante il procedimento sono state, inoltre, effettuate numerose segnalazioni sulla modalita' di impiego dei flussi di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia consente l'uso di tali circuiti (e l'applicazione delle relative condizioni economiche) esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico. Nel caso di altri servizi che riguardino il collegamento tra una sede Telecom Italia ed una sede OLO, il costo della componente impiantistica di trasmissione viene valorizzato diversamente. Ad avviso degli operatori, tale comportamento costituisce una violazione del principio di indipendenza delle condizioni economiche di utilizzo della rete telefonica pubblica fissa dal tipo di applicazioni, a parita' di prestazioni, di cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 318/97. L'Autorita', condividendo le argomentazioni esposte dagli operatori, ritiene tale impostazione non in linea con i principi vigenti e, pertanto, ritiene opportuno prevedere la possibilita' di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati,...), purche' gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Con tale condizione si realizza infatti, a parita' di velocita' trasmissiva, una piena corrispondenza tra i costi delle componenti impiantistiche trasmissive utilizzate per le diverse applicazioni; eventuali componenti impiantistiche aggiuntive, relative alle singole applicazioni, potranno essere valorizzate in maniera disaggregata nel rispetto della normativa vigente. 1.1 Service level agreement per i servizi di interconnessione Nell'offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto un Service level agreement (SLA) per i servizi di interconnessione di seguito riassunto: a. circuiti a 2Mbps pianificati: tempo massimo di realizzazione da 60 a 120 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto - 2 Mbps o 155 Mbps - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement per i servizi di interconnessione); b. circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione da 120 a 180 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto - 2 Mbps o 155 Mbps - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement per i servizi di interconnessione). I corrispondenti valori applicati dalla stessa Telecom Italia nell'offerta di circuiti alla clientela finale - considerando che l'offerta "pianificata" non e' applicabile - sono: a. circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione 60 giorni, 45 giorni nel 95% dei casi; b. circuiti a 155 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione 120 giorni, 90 giorni nel 95% dei casi. La proposta di Telecom Italia, formulata in base all'art. 3, comma 1, lettera h, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, non risulta, pertanto, conforme a quanto previsto dalla norma stessa. L'obiettivo della norma era infatti garantire tempi ridotti di realizzazione per i circuiti pianificati e parita' di trattamento per i circuiti non pianificati. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, l'Autorita' ritiene necessario ribadire i principi gia' espressi nella delibera n. 4/02/CIR e precedentemente richiamati provvedendo ad una rivisitazione dei tempi di realizzazione massimi dei circuiti di interconnessione. Analogo ragionamento e' possibile svolgere per l'entita' delle penali riconosciute in caso di ritardo, che nel caso di operatore interconnesso risultano significativamente inferiori rispetto a quanto riconosciuto ai clienti finali. L'Autorita' ritiene opportuno che il sistema di penali previsto per gli operatori fornisca delle garanzie maggiori rispetto a quanto applicato ai clienti finali, stante la valenza strategica e di mercato dei circuiti di interconnessione. Per quanto riguarda i tempi di ripristino in caso di guasto, Telecom Italia garantisce agli operatori un tempo di ripristino di 4,5 ore lavorative nel 90% a fronte di un tempo di 4,5 ore lavorative nel 100% dei casi per circuiti a 2Mbps e di 4,5 ore solari nel 100% dei casi per circuiti a 155Mbps previsti per i clienti finali. Anche in questo caso il meccanismo di penali previsto per gli operatori fornisce minori garanzie rispetto a quanto previsto per i clienti finali. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia provveda ad applicare agli operatori interconnessi SLA migliorativi in caso di guasto. A fronte di un giudizio di inadeguatezza per il SLA proposto da Telecom Italia per l'anno 2002, l'Autorita' ritiene, infine, opportuno disporre per l'anno 2002 l'applicabilita' dello SLA descritto nella delibera n. 711/00/CONS ai fini della valutazione delle eventuali penali. 1.2 Flussi per l'interconnessione a livello distrettuale Telecom Italia ha previsto una limitazione sul numero di flussi di interconnessione a 2 Mbps utilizzabili per la raccolta distrettuale. L'Autorita', avendo analizzato i modelli di interconnessione utilizzati dagli operatori, non ritiene giustificata una limitazione "ex ante" dei flussi di interconnessione distrettuale attivabili da un operatore, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte del traffico di interconnessione risulta ad oggi raccolto a livello SGU. L'Autorita' ritiene che un'eventuale limitazione potrebbe essere richiesta da Telecom Italia soltanto qualora fosse riscontrata, da analisi del traffico, una situazione di criticita' e l'inserimento di un ulteriore circuito portasse la rete in saturazione. 2. Condizioni di offerta dei servizi a traffico (terminazione e raccolta) Nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2002, Telecom Italia non ha proposto alcuna differenziazione tra il prezzo relativo al servizio di raccolta per il traffico vocale e quello relativo al traffico di accesso ad Internet tramite numerazioni in decade 7, mentre ha proposto una differenziazione tra le condizioni economiche per il servizio di terminazione verso numerazioni geografiche e quelle relative al servizio di terminazione su numerazioni 701, almeno per gli SGU ai quali sono direttamente attestati gli ISP con tale numerazione. In merito, si rileva innanzitutto che Telecom Italia aveva proposto, nell'Offerta di riferimento 2001, una differenziazione relativa al servizio di raccolta per numerazioni geografiche ed in decade 7 e la stessa non era stata ritenuta opportuna dall'Autorita' (delibera n. 4/02/CIR). Occorre, inoltre, osservare che la catena impiantistica utilizzata per il servizio di raccolta dal punto terminale di rete di utente al primo elemento di commutazione (SGU) risulta la medesima, indipendentemente dal servizio di raccolta richiesto e dalla numerazione di terminazione delle chiamate in esame. Il costo totale del servizio di raccolta risulta, quindi, non disaggregabile ed una eventuale differenziazione dei prezzi di raccolta in funzione del differente tipo di chiamata, oltre a non risultare coerente con il principio per cui le condizioni economiche debbono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione, verrebbe realizzata solo attraverso una differente ripartizione del costo totale ai due servizi. Di conseguenza un'eventuale riduzione del costo di raccolta per servizi di accesso ad Internet dovrebbe essere compensata da un aumento del costo di raccolta per chiamate dirette a numerazioni geografiche. Tale situazione potrebbe comportare un profilo di discriminazione nei confronti di operatori che sviluppano in maniera prevalente uno dei due tipi di traffico. Inoltre, tenuto conto della notevole crescita dei servizi di accesso ad Internet, il mantenimento di un costo unico per il servizio di raccolta permette di ridurre, in prospettiva, il costo unitario del servizio medesimo. Pertanto, l'Autorita' ritiene che l'applicazione di un unico prezzo di raccolta risulti coerente con il principio di attribuzione dei costi dei servizi in funzione degli elementi di rete sottostanti e non in funzione dell'applicazione per il quale il servizio viene utilizzato. Deve inoltre essere sottolineato come l'introduzione del servizio di interconnessione di raccolta in modalita' flat (FRIACO) per la decade 7 permette in principio di raggiungere economie di scala per la fornitura dei servizi finali giudicati tali da poter comportare vantaggi all'utenza finale in termini di riduzione di prezzi o modalita' di tariffazione Relativamente ai servizi di terminazione verso numerazioni 701, Telecom Italia giustifica la differenziazione proposta, ed il minor valore di terminazione richiesto, sulla base della considerazione che, in particolari distretti, gli ISP utilizzanti proprie numerazioni 701 si trovano ad essere direttamente attestati sulle centrali SGU ove si possono trovare i punti di interconnessione degli operatori, rendendo in tal modo la catena impiantistica di terminazione differente da quella "standard" per terminazioni geografiche, per le sole numerazioni relative agli ISP. L'Autorita' valuta tale impostazione non accettabile in quanto basata su scelte architetturali di Telecom Italia che, da un lato, potrebbero non corrispondere a quelle effettuate da altri operatori e, dall'altro, sostanzierebbero discriminazioni tra ISP in funzione della loro localizzazione sul territorio. Pertanto l'Autorita', coerentemente con quanto valutato per il servizio di raccolta, ritiene che non debba essere applicata alcuna differenziazione tra i valori richiesti per la terminazione verso numerazioni geografiche e verso numerazioni 701. In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, l'Autorita' ritiene infine opportuno ribadire quanto gia' disposto nella delibera n. 4/02/CIR ovvero che l'operatore di accesso determina le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali numerazioni senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione. 2.1 I costi di gestione degli operatori Nel corso dell'istruttoria l'Autorita' ha svolto un'analisi della modalita' di allocazione dei costi applicata da Telecom Italia per determinare le condizioni economiche dei servizi a traffico. A tal fine i dati di riferimento, contenuti nella contabilita' regolatoria 2001, sono stati integrati da ulteriori informazioni di dettaglio richieste direttamente alla societa'. Dall'esame dei dati raccolti e' stato possibile scomporre i valori economici dei servizi in due componenti: 1. una parte "impiantistica" legata all'esercizio degli impianti ed alla remunerazione del capitale investito in misura del 13.5% 2. un'altra parte legata ai costi sostenuti da Telecom Italia per la "gestione degli operatori" (costi di fatturazione, gestione del traffico, front end e, nonche' costi di natura finanziaria legati ai fondi di rischio per crediti vantati nei confronti degli operatori). Su tale seconda componente di costi l'Autorita' aveva gia' in passato - si richiamano in proposito le premesse della delibera n. 4/02/CIR - manifestato perplessita' sugli effetti potenzialmente anticoncorrenziali e richiamato la necessita' di un approfondimento sulla modalita' di allocazione e recupero applicata da Telecom Italia. Tali costi sono inquadrabili, infatti, come un costo aggiuntivo applicato dalla struttura di rete di Telecom Italia ai soli operatori alternativi e di cui non vi e' alcun corrispettivo nei transfer charge applicati alle direzioni commerciali. Questa circostanza si pone in palese contrasto con il principio di parita' di trattamento e non discriminazione. Dall'analisi dei costi di "gestione degli operatori" emerge in particolare che una parte rilevante dei costi e' legata ad oneri di natura finanziaria. In altri termini tali oneri sono derivanti dal ciclo di fatturazione e pagamento e sue eventuali anomalie. L'Autorita' ritiene discriminatorio che oneri costi siano integralmente recuperati dall'operatore incumbent unicamente attraverso i ricavi dei servizi di interconnessione forniti agli altri operatori, senza che vi sia una partecipazione proporzionale al traffico generato anche dall'incumbent stesso. Tale asimmetria risulta quindi inquadrabile come una discriminazione praticata dalla direzione rete a beneficio della struttura commerciale, che si trova in tal modo a beneficiare di economie da integrazione non replicabili dai concorrenti. L'Autorita' ritiene pertanto maggiormente rispondente al principio di non discriminazione interna-esterna la distribuzione di tali costi su tutto il traffico che interessa la rete di Telecom Italia e non solo su quello di competenza degli operatori alternativi. Tale modalita' di allocazione dei costi, rispettando pienamente il principio FDC-CCA (Full Distributed Cost - Current Cost Account), consente all'operatore notificato di allocare interamente i costi e di recuperarli sulla base del traffico complessivo erogato sia in favore degli operatori alternativi sia della propria direzione commerciale. Una diversa modalita' di allocazione che non rispetti il principio di proporzionalita' nella distribuzione di tali costi porterebbe Telecom Italia a beneficiare di un costo minore per gli stessi servizi elementari erogati dalla rete. Cio' premesso l'allocazione sull'intero insieme di servizi offerto dalla direzione rete di Telecom Italia comporta una riduzione dei costi dei servizi a traffico (raccolta e terminazione sia geografica che non geografiche che decade 7) secondo i valori di seguito riportati:

euro cent/min PEAK OFF-PEAK
SGU 0,59 0,42
SGU DISTR 0,92 0,66
1SGT 0,93 0,67
2SGT 1,44 1,02

Relativamente ai servizi FRIACO, l'Autorita' ha verificato che i "costi di gestione degli operatori" sono stati correttamente valorizzati secondo i criteri definiti dall'Autorita' e specifici per il particolare servizio di interconnessione. 2.2 Quota supplementare per CPS Telecom Italia ha richiesto un incremento della quota supplementare alla tariffa di interconnessione di raccolta per la prestazione di CPS, originariamente introdotta per il recupero dei costi di adeguamento del sistema, da 0,336 Lire/min a 0,644 Lire/minuto. Tale richiesta e' giustificata, ad avviso di Telecom Italia, dal fatto che il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema (determinati in 33,9 Miliardi di lire), non avrebbe fino ad ora rispettato le previsioni effettuate dall'Autorita' di un completo recupero di tali costi in quattro anni e mezzo attraverso la fissazione , con la delibera n. 10/00/CIR, del valore della quota supplementare in esame. Al riguardo, si osserva innanzitutto che il numero di attivazioni registrato dall'avvio significativo del servizio di CPS (III trimestre 2000) ad oggi risulta in linea con le previsioni effettuate dall'Autorita' con la delibera n. 10/00/CIR. In secondo luogo occorre considerare che le previsioni di traffico in CPS utilizzate da Telecom Italia per stimare l'incremento della quota supplementare non tengono conto della reale andata a regime della prestazione che si e' registrata nella seconda meta' del 2001, in particolare con l'implementazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 8/01/CIR, e che quindi tali previsioni appaiono sottostimare l'effettiva utilizzazione della CPS nella rimanente parte del periodo previsto per il recupero del costo di adeguamento del sistema. Pertanto l'Autorita', nel ribadire che la quota supplementare non deve determinare in capo agli operatori interconnessi oneri tali da disincentivare la fornitura del servizio di carrier preselection, ritiene allo stato non giustificata la richiesta formulata da Telecom Italia circa l'incremento della quota in esame, riservandosi di valutare successivamente (nel corso del 2003) l'effettivo recupero dei costi di Telecom Italia alla luce di dati di traffico relativi all'intero anno 2002. 2.3 Quota aggiuntiva per la raccolta da telefonia pubblica Telecom Italia ha fornito nel corso del procedimento informazioni e dati contabili a supporto della richiesta di una quota aggiuntiva sul costo di raccolta (pari a 5,22 €cent/min) da applicare nel caso di chiamate originate da telefonia pubblica e destinate a numerazioni non geografiche degli operatori interconnessi. Telecom Italia ha, inoltre, comunicato che i ricavi provenienti da tale quota aggiuntiva saranno considerati nella valutazione del costo netto del servizio universale. Al fine di consentire agli operatori un corretta analisi dei recuperi della nuova quota di costo associata alla raccolta da telefonia pubblica, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere l'applicazione della quota aggiuntiva solo a seguito dell'approvazione dell'Offerta di riferimento. Si ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori l'elenco completo delle numerazioni identificative degli apparati di telefonia pubblica (CLI), nel rispetto del principio di parita' di trattamento. 3. Servizio di Transito Telecom Italia ha proposto, nell'Offerta di riferimento, l'eliminazione della differenziazione tra le condizioni economiche relative al servizio di transito di singolo SGT e quello relativo al doppio SGT, proponendo di conseguenza un valore economico unico per il servizio di transito SGT. Il valore economico proposto (0,40 €cent/min in fascia di punta e 0,28 €cent/min in fascia ridotta) comporta un incremento di oltre il 300% del costo rispetto al singolo SGT ed una riduzione di circa il 50% rispetto al costo del doppio SGT determinato nell'Offerta di riferimento 2001. Telecom Italia ha giustificato tale variazione con l'esistenza di difficolta' nell'implementazione di un sistema di fatturazione in grado di evidenziare separatamente il traffico di transito svolto via singolo SGT da quello via doppio SGT. A tale riguardo, Telecom Italia ha evidenziato che per gli anni precedenti e' stato fatturato agli operatori interconnessi il costo relativo al singolo SGT, anche nel caso di utilizzo del doppio SGT. In merito, l'Autorita' rileva in via preliminare che, ai sensi della normativa vigente, le condizioni economiche di interconnessione debbono essere disaggregate al fine di evitare che l'operatore debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. Nel caso in questione, la definizione di un unico valore mediato per i due servizi di transito comporta un notevole incremento di costo del servizio di transito singolo SGT che, in prima analisi, potrebbe risultare controbilanciato da una riduzione, comunque non dello stesso livello, del servizio di doppio SGT. Si rileva tuttavia che, dai dati forniti da Telecom Italia nel corso del procedimento, il servizio di singolo SGT risulta di gran lunga piu' utilizzato di quello doppio SGT, per cui si assiste ad un sostanziale incremento di costi degli operatori che richiedono il solo servizio di transito di singolo SGT, che dovrebbero sopportare costi derivanti dalla fornitura di un servizio differente. Una tale impostazione non puo' inoltre essere giustificata dalla sola mancanza di un sistema di fatturazione in grado di elaborare in maniera distinta l'utilizzazione del transito di singolo SGT da quello doppio SGT. A tale considerazione occorre, inoltre, aggiungere che il servizio di transito a singolo SGT ha una importante rilevanza in quanto e' utilizzato per le comunicazioni fisso-mobile ed inoltre acquistera' sempre maggiore importanza al crescere del numero di utenti diretti di altri operatori (ad esempio grazie all'unbundling). Pertanto la proposta di Telecom Italia, se mantenuta, potrebbe comportare distorsioni a livello concorrenziale per gli OLO che operano in questi segmenti di mercato. L'Autorita', pertanto, non ritiene accettabile la proposta di Telecom Italia di fornire un unico valore per il servizio di transito e ritiene opportuno che la societa' riformuli l'offerta definendo separatamente il prezzo dei due servizi di transito in questione a condizioni economiche determinate sulla base dei dati di contabilita' regolatoria, del principio di parita' di trattamento interno/esterno e dell'effettiva attribuzione dei costi esposti al servizio in questione. A tal fine si evidenzia che il servizio di transito singolo SGT e' applicabile in tutti i casi in cui l'operatore di origine e l'operatore di destinazione abbiano punti di interconnessione sul medesimo SGT. Viceversa, il servizio di transito doppio SGT e' applicabile unicamente quando l'operatore di destinazione non abbia alcun punto di interconnessione sull'autocommutatore SGT cui e' attestato l'operatore di origine. L'Autorita' ritiene che l'operatore di originazione debba essere a conoscenza dei punti di attestazione degli operatori di destinazione al momento di utilizzare il servizio di transito cosi' da conoscere preventivamente il reale costo del transito che sara' addebitato da Telecom Italia ed effettuare un'eventuale analisi di costo-beneficio. A tal fine sara' cura dell'operatore di destinazione fornire tali informazioni agli operatori di origine che ne facciano richiesta, corredate dalle condizioni economiche di terminazione eventualmente applicate. Sulla base delle medesime considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia riformuli le offerte di transito "singolo SGU" ed "SGU distrettuale", sulla base dei corrispondenti routing factor, intendendo per il primo servizio il caso in cui operatore di origine e destinazione sono collegati al medesimo SGU e per il secondo il caso in cui l'operatore di origine e destinazione abbiano entrambi almeno un punto di collegamento SGU nel medesimo distretto. Entrambi i suddetti livelli saranno utilizzabili per tutte le tipologie di traffico (geografico e non geografico), purche' gli operatori interconnessi si trovino nelle condizioni precedentemente descritte. A partire dall'esame dei dati di contabilita' regolatoria 2001 inviati da Telecom Italia l'Autorita' ha valutato pertanto i valori dei servizi di transito a livello SGT riportati nella seguente tabella:
TRANSITO (eurocent/min) Intera Ridotta
SGT 0,16 0,11 Doppio SGT 0,65 0,47

Si osserva che per il servizio di transito, l'Autorita' ritiene opportuno applicare i valori di contabilita' regolatoria con un fattore correttivo Do/Dc pari a quello applicato per il servizio di raccolta al livello di interconnessione corrispondente. Con riferimento al servizio di transito, la delibera n. 4/02/CIR all'articolo 3, comma 1, lettera b, punto 2 ha previsto l'inserimento nell'offerta di riferimento della modalita' di fatturazione denominata "direct billing" introdotto da Telecom Italia con riferimento al solo traffico non geografico. L'Autorita' intende ribadire la necessita' di rendere disponibile la prestazione di direct billing per tutte le numerazioni chiamate senza alcuna limitazione da parte di Telecom Italia. Sara' cura dell'operatore che origina la chiamata comunicare a Telecom Italia la modalita' di fatturazione da associare a servizio di transito (a cascata o direct billing) al variare dei numeri chiamati. 4. Servizio di Fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore Telecom Italia ha proposto, in data 4 luglio 2002, l'integrazione all'Offerta di riferimento 2002 riguardante la remunerazione per il servizio di fatturazione e per il rischio di insolvenza riguardante l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche e ai servizi Internet su decade 7 di altro operatore. L'inserimento di tale servizio nell'ambito dell'Offerta di riferimento era stato disposto dall'Autorita' con le delibere n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR. L'Autorita', inoltre, con la delibera n. 6/02/CIR, nel fissare al 7% il costo del servizio per l'anno 2001, aveva disposto che, per l'anno 2002, Telecom Italia provvedesse a formulare un'offerta articolando le condizioni economiche "in due valori percentuali riferiti agli importi fatturati al cliente chiamante: uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno ai servizi a basso rischio". La soglia tra alto e basso rischio era stata altresi' fissata ad un prezzo minutario addebitato al cliente chiamate pari a 0,22931 € o ad un prezzo a transazione pari a 1 €, esclusa l'IVA. Telecom Italia ha proposto le seguenti condizioni economiche:

Servizi ad alto rischio Servizi a basso rischio

|Importi fatturati a |
19,1% |transazione |5,7% ---------------------------------------------------------------------
|Importi medi minutari|
|inferiori a 0,11 |0,0048 euro/chiamata +
|euro/min |2,7% ---------------------------------------------------------------------
|Importi medi minutari|
|inferiori a 0,2293 |
|euro/Min e superiori |0,0048 euro/chiamata +
|a 0,11 euro/min |5,3%

ove gli importi medi sono valutati su una chiamata di quattro minuti. Telecom Italia propone tali condizioni economiche per servizi il cui importo fatturato al cliente non superi 10,33 € a comunicazione, indipendente dalla modalita' di fatturazione applicata. Per gli importi superiori Telecom Italia non provvedera' alla fatturazione dell'importo eccedente e non riconoscera' all'operatore di terminazione le competenze eccedenti la quota dovuta per lo stesso importo. Nella propria offerta, inoltre, Telecom Italia, ha provveduto a fissare alcuni obblighi di natura procedurale per l'operatore che richiede la configurazione delle numerazioni non geografiche in questione riguardanti, tra l'altro, la comunicazione di informazioni relative al costo ed alla natura del servizio, nonche', in particolare nel caso di numerazioni 709, all'identita' del fornitore di servizio. Nel corso del procedimento istruttorio, Telecom Italia ha provveduto a fornire all'Autorita' le informazioni ed i dati contabili a giustificazione delle condizioni economiche proposte. La tabella seguente contiene la disaggregazione del valore percentuale proposto per i servizi ad alto ed a basso rischio rispetto alle singole attivita' che Telecom Italia dichiara di svolgere per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza:

===================================================================== Attivita' |Alto rischio |Basso rischio ===================================================================== Gestione dati, emissione bollette |1.7% |2.4% Gestione reclami e prevenzione frodi |6% |0% Perdite su crediti |8.4% |1.4% Costi di struttura |0.9% |0.2% Intermediazioni finanziaria |1.6% |1.6% Contributo allo Stato |0.5% |0.2% TOTALE |19.1% |5.7%

Alla luce dell'analisi effettuata sulla documentazione fornita da Telecom Italia, oltre ai dati di contabilita' regolatoria 2001, l'Autorita', nel rilevare alcune criticita' sulle modalita' di attribuzione ed allocazione dei costi connessi alle singole attivita', ritiene opportuno effettuare le seguenti valutazioni sul metodo applicato e sui valori di costo utilizzati da Telecom Italia per formulare la propria offerta: a. il costo dell'attivita' di gestione dati ed emissione bollette deve essere egualmente ripartito sui servizi ad alto ed a basso rischio, non rilevando alcuna motivazione per un diverso criterio di allocazione dei costi; b. il costo dell'attivita' di gestione reclami e prevenzioni frodi, relativo a tutti i servizi fatturati da Telecom Italia alla propria clientela, deve essere allocato su tutto il traffico che comporta perdite su crediti e non integralmente sui servizi non geografici ad alto rischio, in funzione dell'effettivo livello di perdita raggiunto; c. i costi di struttura - valutati in misura percentuale rispetto agli altri costi - devono essere riferiti alle sole attivita' di gestione dati, emissione bollette, gestione reclami e prevenzione frodi, escludendo pertanto l'eventuale parte di costo relativa alle perdite su credito; d. i costi di intermediazione finanziaria non appaiono riconducibili a dei centri di costo e pertanto non sono rappresentativi di costi effettivamente sostenuti dalla societa'; e. la voce di contributo allo Stato deve essere riferita alla sola quota parte di competenza di Telecom Italia nel servizio di fatturazione e rischio di insolvenza ed e' subordinata all'effettiva corresponsione dei relativi oneri da parte di Telecom Italia. Nel corso dell'analisi istruttoria, particolare attenzione e' stata posta alla voce "perdita su crediti" per i servizi ad alto rischio. Il ristoro tramite un valore percentuale individuato ex ante dei costi sostenuti da Telecom Italia per il mancato incasso da parte dei clienti del fatturato relativo ai servizi di un operatore terzo appare particolarmente iniquo e discriminatorio. Infatti, nel corso dell'istruttoria e' stata evidenziata la diversa natura tra l'obbligo di fatturazione - che consente a tutti i titolari di numerazione di offrire servizi non geografici agli abbonati di Telecom Italia - ed il rischio insolvenza, che consente il ristoro a Telecom Italia delle perdite sul fatturato ai clienti finali, dovute ai mancati incassi. Tale seconda voce e' difficilmente prevedibile a priori se non tramite la stima, sul pregresso, di una percentuale media rispetto ai valori fatturati ai clienti. Si deve rilevare, tuttavia, che l'applicazione di tali percentuali medie comporta il pagamento di tali oneri anche da parte di operatori titolari di numerazioni che non hanno generato insolvenza (o analogamente la riduzione degli oneri per gli operatori titolari di numerazioni il tasso di insolvenza risulta particolarmente elevato. Gli stessi operatori, inclusa Telecom Italia, nel corso del contraddittorio hanno segnalato che il criterio percentuale e' iniquo e potrebbe essere superato da una valutazione a posteriori, operatore per operatore, dell'effettiva perdita su credito generata. L'Autorita', valutate le risultanze istruttorie tenuto conto del parere dell'AGCM e dei rilievi della Commissione Europea, della complessita' di valutazione oggettiva degli oneri derivanti dalle perdite, di incentivare comportamenti virtuosi da parte degli operatori e sulla base delle verifiche di fattibilita' svolte nel corso del procedimento con tutti gli operatori, ritiene che nell'Offerta di riferimento debbano essere incluse le condizioni economiche del servizio di fatturazione con l'esclusione della quota relativa al "rischio insolvenza". Tale ultima quota sara' oggetto di consuntivi periodici che attribuiscano a ciascun operatore la perdita effettivamente generata dai clienti di Telecom Italia che hanno effettuato chiamate alle numerazione di cui sono titolari. Tale modalita' di valutazione dell'offerta rinvia quindi agli accordi negoziali tra le parti la scelta se definire una percentuale di perdita su credito forfetaria determinata a priori ovvero se procedere periodicamente al riscontro delle insolvenze sostenute da Telecom Italia e delle conseguenti attivita' messe in campo per il recupero del credito. Pertanto l'Autorita' ritiene opportuno allo stato riformulare l'offerta di Telecom Italia, relativamente alle sole condizioni economiche del servizio di fatturazione, nel modo seguente :

=====================================================================
|% sul fatturato (sia alto rischio Attivita' |che basso rischio) ===================================================================== Gestione dati, emissione bollette |2% --------------------------------------------------------------------- Gestione reclami e prevenzione | frodi |0,7% --------------------------------------------------------------------- Costi di struttura |0.2% --------------------------------------------------------------------- Intermediazioni finanziaria |0 --------------------------------------------------------------------- TOTALE |2,9%

Relativamente alle informazioni che Telecom Italia richiede agli operatori interconnessi che intendono utilizzare il servizio di fatturazione, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia sia tenuta a richiedere agli operatori le sole informazioni necessarie a configurare le numerazioni ed a adeguare i propri sistemi di tariffazione per fornire il servizio secondo i valori economici previsti dall'operatore titolare della numerazione in questione; quest'ultimo, peraltro, e' tenuto al rispetto delle normative vigenti in tema di servizi a tariffa premio e di servizi a tariffazione specifica. Pertanto, Telecom Italia deve rimuovere dalle condizioni di offerta le richieste di informazioni agli operatori interconnessi non in linea con quanto sopra indicato. 5. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia Relativamente al servizio di accesso al database elenco abbonati nazionali, di cui alla tabella 18 dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia ha proposto un incremento delle condizioni economiche rispetto al 2001. L'Autorita', avendo analizzato la natura dei costi sottostanti, stante la nascente concorrenza nel segmento dei servizi informativi, non ritiene giustificato l'incremento proposto e ritiene opportuno applicare anche per l'anno 2002 i medesimi valori applicati nell'offerta di riferimento approvata per l'anno 2001. 6. Servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7 Come gia' evidenziato in precedenza, nell'offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto l'utilizzo di un unico valore di costo medio per i servizi di raccolta e terminazione geografici e non geografici, inclusa la decade 7. I nuovi valori, cosi' come modificati dalla presente delibera, risultano maggiori rispetto a quelli riportati nella proposta di offerta di riferimento per l'anno 2001 che sono stati utilizzati da alcuni operatori come riferimento per le proprie valutazioni commerciali. In considerazione di cio', l'Autorita' ritiene opportuno che le condizioni economiche definite dal presente provvedimento per i servizi di raccolta e terminazione siano applicate solo a partire da trenta giorni successivamente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento 2002 (18 aprile 2002), data in cui gli operatori interconnessi sono venuti a conoscenza delle nuove condizioni economiche. 6.1 Servizio FRIACO Nel paragrafo 1.1.2 dell'offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet, Telecom Italia ha inserito un vincolo di valore di perdita massima per i flussi di interconnessione FRIACO. L'Autorita', come ha gia' espresso in altre occasioni, ritiene opportuno ribadire che tali valori di perdita non sono da intendersi come vincolanti per l'operatore interconnesso ed il superamento di tali limiti non comporta un obbligo di incremento della capacita' dei flussi di interconnessione ma rappresenta unicamente un segnale sul dimensionamento dei flussi. 6.2 Interconnessione distrettuale Con la delibera n. 4/02/CIR, l'Autorita' ha disposto l'inserimento nell'Offerta di riferimento di un livello di interconnessione distrettuale per la raccolta e la terminazione del traffico. Nell'Offerta di riferimento 2002, Telecom Italia ha proposto due modelli diversi per l'interconnessione distrettuale: * un unico punto di consegna in ogni distretto, relativamente al traffico diretto a numerazioni geografiche e non geografiche, escluso il traffico di accesso ad Internet (SGU Distrettuale, SGU-D); * due punti di consegna distrettuali, in alcuni distretti, nel caso di servizi di accesso ad Internet, identificati come SGU-Gateway (SGG). In merito, l'Autorita' ritiene che la coesistenza dei due modelli sopra descritti, costringerebbe gli operatori, interessati ad offrire entrambe le tipologie di servizi, a duplicare i punti di interconnessione. D'altronde, il modello di interconnessione distrettuale per il traffico in decade 7 va considerato anche alla luce delle recenti disposizioni di legge relative all'accesso degli Internet Service Provider alle condizioni dell'Offerta di riferimento e che, nell'ambito del presente provvedimento, comportano la richiesta di inserimento di un servizio aggiuntivo di consegna del traffico DSS1. E' opportuno ribadire che la necessita' di prevedere un punto di interconnessione distrettuale era principalmente dovuta alla caratteristica propria delle reti degli ISP, tipicamente presenti a livello distrettuale. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno adoperare il modello architetturale di interconnessione distrettuale introdotto per il traffico geografico anche per il traffico in decade 7, riservandosi di valutare le eventuali restrizioni a tutela dell'integrita' della rete che Telecom Italia ritenesse necessarie. 7. Portabilita' del numero tra operatori Nella nuova proposta di offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto condizioni economiche per la prestazione di Number Portability aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente, che erano state stabilite dall'Autorita' nella delibera 10/00/CIR. La societa' ha giustificato l'aumento con una crescita del costo della manodopera a parita' di ore/uomo impiegate per l'attivita'. L'Autorita' ritiene opportuno considerare, accanto all'eventuale incremento dei costi di manodopera, l'inevitabile miglioramento di efficienza legato ad una prestazione che si sta diffondendo notevolmente grazie al servizio di unbundling. I tempi definiti dalla delibera 10/00/CIR erano infatti applicabili per un servizio di nuova introduzione, ma possono essere migliorati con il crescere dell'esperienza legata all'attivazione del servizio, compensando di fatto gli eventuali maggiori costi di manodopera. L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno confermare i medesimi valori economici applicati per l'anno 2001. Nel caso di portabilita' del numero contestuale all'unbundling, l'Autorita' ha inoltre analizzato le attivita' remunerate con il contributo per la prestazione di portabilita' confrontandole con quelle ricomprese nel servizio di attivazione dell'unbundling, da cui si evidenzia una duplicazione di una parte rilevante delle attivita' (p.e. amministrative) e quindi dei costi. Alla luce di tale considerazione e nell'ottica di favorire lo sviluppo di una concorrenza tramite i servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere che nel caso di ordinativi contestuali di portabilita' del numero ed unbundling, il contributo relativo alla portabilita' non venga corrisposto in quanto icompreso nel contributo relativo all'unbundling. 8. Attivita' di configurazione delle centrali Nell'offerta di riferimento 2002, recependo il disposto della delibera n. 4/02/CIR in merito ai costi di configurazione - ove e' stato previsto che per simmetria non venivano esposti costi di configurazione in interconnessione - Telecom Italia ha pero' introdotto un limite massimo di quattro richieste di configurazioni per variazione di instradamento su base annua e di due richieste di configurazioni per variazione di profilo tariffario su base annua. Tali limitazioni non sono giustificate alla luce delle considerazioni alla base della disposizione richiamata e pertanto l'Autorita' le ritiene non applicabili. L'Autorita' ritiene inoltre necessario, al fine di un corretta comprensione dell'offerta di riferimento che Telecom Italia pubblichi il dettaglio delle numerazioni cui si applicano ciascuno dei tre livelli di tempi massimi di evasione di cui alla tabella 6 del Service Level Agreement dei servizi di Interconnessione, inviando all'Autorita' una descrizione di dettaglio delle relative attivita' di configurazione e delle modalita' applicative delle relative penali. 9. Interventi a vuoto Con riferimento ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al fine di renderli maggiormente rispondenti ai costi effettivamente sostenuti e coerenti con i contratti di assistenza stipulati dagli operatori, l'Autorita' ritiene opportuno chiarire che la franchigia prevista al paragrafo 21.1 dell'Offerta di riferimento deve essere riferita, in maniera proporzionale, alle tre categorie di intervento individuate e che la franchigia di interventi a vuoto deve essere inserita anche con riferimento alla tabella 5 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali. 10. Circuiti parziali Relativamente ai circuiti parziali, Telecom Italia ha previsto alcune fasi di pianificazione relative ai sistemi di attestazioni, le quali sono state ritenute dall'Autorita' particolarmente vincolanti per gli operatori. Stante quanto gia' disposto in materia dalla delibera n. 4/02/CIR, l'Autorita' ritiene che la previsione di una pianificazione sul sistema di attestazione e' da considerarsi analoga alla pianificazione per il servizio di circuito parziale e pertanto e' da associare ad una previsione di tempi di realizzazione migliorativa rispetto a quanto previsto per i clienti per i servizi retail. Cio' premesso l'Autorita' ritiene opportuno disporre che Telecom Italia applichi il Service Level Agreement migliorativo previsto nel presente provvedimento, predisponendo al piu' presto una nuova proposta in linea con la normativa vigente, che sara' applicabile dal momento della sua approvazione. Nelle more della redazione ed approvazione del nuovo Service Level Agreement l'Autorita' ritiene opportuno definire un riferimento qualitativo per gli operatori interconnessi prevedendo l'applicazione a valere dal 1 gennaio 2002 ai fini della valutazione del Service Level Agreement dei tempi garantiti nel 95% dei casi per l'offerta di circuiti retail, ovvero:

===================================================================== TEMPI C.P. |Tempo massimo Giorni solari ===================================================================== 64 kbps |20 n*64 kbps |30 2 Mbps |45 34 Mbps, 155 Mbps |90

Si fa osservare che i tempi di fornitura dei sistemi di attestazione di cui alla tabella 3 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale non devono essere considerati aggiuntivi rispetto ai tempi massimi previsti per la realizzazione dei circuiti parziali e che le penali di cui alla Tabella 4 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale saranno applicate con riferimento ai tempi riportati nella precedente tabella. L'Autorita' ritiene, inoltre, non in linea con le disposizioni di cui alle precedenti delibere le condizioni economiche di cui alla tabella 2 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali che pertanto sono eliminate. Nel corso dell'istruttoria sono state anche segnalate all'Autorita' alcune difficolta' di migrazione da circuiti diretti attivati con la prestazione di RPV-D a Circuiti parziali, pur rinunciando alla prestazione di RPV-D. L'Autorita' ritiene opportuno evidenziare che, qualora l'operatore alternativo ritenga maggiormente rispondente alle proprie esigenze l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali, Telecom Italia debba consentirne l'utilizzo indipendentemente dalla particolare prestazione attivata e pertanto debba provvedere alla migrazione senza oneri aggiuntivi qualora l'operatore lo richieda. E. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE Nel corso del procedimento l'Autorita' ha proceduto ad un'analisi approfondita degli elementi di costo prospettati da Telecom Italia alla base dei valori economici dell'Offerta di riferimento per l'accesso disaggregato. Al fine di consentire il corretto assetto concorrenziale del servizio di unbundling e lo sviluppo della concorrenza anche sul segmento di accesso, l'Autorita' ha ritenuto necessario effettuare l'analisi dei costi sottostanti nel rispetto del principio di parita' di trattamento interna - esterna, secondo anche quanto stabilito dalla delibera n. 152/02/CONS. In particolare, nella citata delibera, viene sancito il principio secondo cui i costi sostenuti dalla direzione commerciale per la fornitura di un servizio ed espressi in termini di transfer charge dalla direzione rete alla direzione commerciale devono essere coerenti con i costi che la stessa direzione rete richiede agli operatori interconnessi. In generale si richiama la parte delle premesse della citata delibera in cui si attesta che: "L'effettiva applicazione del principio della parita' di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che l'operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, societa' controllate e collegate." L'analisi dei modelli di costo adottati da Telecom Italia per la predisposizione della proposta di offerta per il 2002, ha evidenziato il solo parziale rispetto del principio di parita' di trattamento richiamato, considerato che in capo agli operatori interconnessi sono stati attribuiti numerosi oneri non riscontrabili in eguale entita' nell'analisi della fornitura del medesimo servizio da parte delle direzioni commerciali di Telecom Italia. Con riferimento ad esempio al servizio di co-locazione, sono stati esaminati gli oneri di affitto richiesti da Telecom Italia agli operatori interconnessi. Tali oneri risultano eccessivi e non riscontrabili nelle strutture di costo sottostanti la fornitura del servizio. Analoghe considerazioni valgono per altri costi tra cui, ad esempio, i costi dei consumi energetici ove Telecom Italia richiede agli operatori interconnessi una maggiorazione del 8% rispetto ai costi effettivamente sostenuti, attribuendola a costi operativi non riscontrati nella fornitura del servizio alle direzioni commerciali. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia applichi le seguenti condizioni di offerta: 1. Relativamente alle condizioni economiche per il servizio di co-locazione, Telecom Italia puo' richiedere agli operatori interconnessi oneri uguali a quelli utilizzati per definire il costo di trasferimento dei servizi di accesso alla propria struttura commerciale. In particolare Telecom Italia rivaluta i costi di locazione dei siti in funzione dell'effettivo costo sostenuto ed esposto nella contabilita' regolatoria, in sostituzione dell'attuale metodologia di valorizzazione sulla base dei listini immobiliari, applicando un costo a mq pari a 121.68 €/anno - secondo quanto comunicato da Telecom Italia nel corso dell'istruttoria. 2. Gli oneri di locazione devono essere valutati per la sola parte di sito di pertinenza degli operatori co-locati con l'esclusione dunque di aree ad accesso comune ritenute non essenziali per l'operatore per l'erogazione dei propri servizi. 3. I costi dei servizi accessori (vigilanza, consumi, ...) richiesti agli operatori sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni applicati. 4. I contributi di attivazione e disattivazione devono essere coerenti con i corrispondenti valori applicati a livello retail. Cio' comporta che, per garantire un ragionevole margine legato ad attivita' di commercializzazione, marketing ed in generale ai costi operativi relativi alla gestione del cliente finale, il contributo di attivazione dell'unbundling debba essere ridotto secondo la seguente tabella:

===================================================================== Contributi di attivazione |euro ===================================================================== Full ULL POTS/ISDN coppia attiva |32 Full ULL POTS/ISDN coppia non attiva |47,8 Full ULL HDSL coppia attiva |64 Full ULL HDSL coppia non attiva |95,6 Full ULL ADSL coppia attiva |32 Full ULL ADSL coppia non attiva |47,8 Shared Access |44,5

5. Tali valori risultano peraltro all'interno dell'intervallo definito dalle migliori pratiche internazionali. 6. Il "contributo di disattivazione" e' applicabile solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna nella disponibilita' di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili in quanto se la linea e' oggetto di nuova attivazione saranno corrisposti a Telecom Italia dall'operatore prescelto dal cliente (o dal cliente stesso) mentre nel caso di linea non piu' attivata viene gia' corrisposto il contributo di disattivazione. Non sono ammissibili contributi quali "upgrade destinazione" o "incremento velocita'" che rappresentano barriere all'ingresso per lo sviluppo di sistemi a larga banda e non rispecchiamo attivita' dirette svolte dalla direzione rete. 7. Il servizio di "qualificazione ADSL" viene ridotto al valore di 10,37€ ed e' applicabile nei soli casi in cui la linea non sia gia' utilizzata per fornire servizi ADSL (sia di Telecom Italia che di altro operatore). Qualora l'operatore lo richieda, Telecom Italia puo' ripetere l'attivita' di qualificazione per altre velocita' di trasmissione anche nei casi in cui vi sia gia' un utilizzo xDSL, pagandone il corrispondente contributo. 8. La linea in accesso disaggregato puo' essere richiesta da un operatore indipendentemente dal cliente ivi attestato (che pertanto puo' essere anche un altro operatore) e dall'utilizzo per cui viene richiesta, purche' siano rispettate le pertinenti norme tecniche e siano garantite le condizioni di corretto funzionamento della rete. 9. Nelle more dell'introduzione della tecnologia ADSL su linea ISDN, attualmente oggetto di una sperimentazione da parte di Telecom Italia, gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati alle linee in accesso condiviso. Il canale fonia non viene infatti utilizzato in tali casi dall'operatore e non risulta necessario, essendo gia' attiva un'altra linea per fornire tale servizio. 10. Al fine di incentivare la diffusione del servizio di accesso condiviso (Shared Access), nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte del cliente, non sara' corrisposto, dagli operatori alcun contributo e non vi sara' alcuna variazione di canone di linea che restera' pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso. L'Autorita' si riserva tuttavia di rivedere tale misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso. 11. Ritenendo le condizioni economiche per i sopralluoghi proposte da Telecom Italia eccessive rispetto alle attivita' effettivamente svolte, ed in considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, i relativi valori sono cosi' modificati:

===================================================================== SOPRALLUOGHI |Valore euro ===================================================================== Per singolo sopralluogo |138,67 Per ora/uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamenti) |46,22

Relativamente al canone di linea per l'accesso disaggregato, l'Autorita' ha svolto una valutazione della struttura dei costi della rete di accesso rappresentata da Telecom Italia, rilevando l'opportunita' di approfondirne alcuni aspetti al fine di rivedere la composizione dei costi del servizio in questione. Pertanto l'Autorita', nell'approvare per l'anno 2002 i valori proposti da Telecom Italia per i canoni di linea di accesso disaggregato, ritiene opportuno che gli stessi siano oggetto di un ulteriore approfondimento nella formulazione dei valori relativi al 2003. Accanto agli elementi di costo, gli operatori hanno evidenziato la necessita' di disporre di un Service Level Agreement adeguato a garantire ai propri clienti tempi certi di realizzazione ed assistenza tecnica. In particolare, alla luce delle segnalazioni ricevute e sulla base della regolamentazione vigente in materia, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere un livello di servizio in linea con quanto gia' definito nella delibera 13/00/CIR e, per tutto quanto eventualmente non specificato in tale delibera, faccia riferimento al Service Level Agreement della delibera 711/00/CONS. Per consentire la realizzazione di infrastrutture alternative, l'Autorita' ritiene, inoltre, opportuno prevedere, per gli operatori co-locati, la possibilita' di installare apparati per la realizzazione di sistemi di trasmissione verso la propria rete senza alcuna limitazione riguardo la tecnologia utilizzata (fibra ottica, backhaul con WLL,...). Relativamente alla modalita' di pagamento dei costi di allestimento dei siti, per favorire lo sviluppo del servizio di unbundling l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la formulazione di modalita' di recupero degli investimenti effettuati dalla stessa societa' distribuita nel tempo. Tale modalita' di pagamento consente di ridurre le barriere economiche all'ingresso per i servizi di co-locazione. Per i siti di nuova attivazione l'Autorita', analogamente a quanto gia' introdotto in altri Paesi europei, ritiene opportuno prevedere l'introduzione di sistemi di co-mingling (co-locazione in sala comune), che possa ridurre gli investimenti iniziali necessari alla realizzazione del servizio di co-locazione e favorire cosi' l'espansione del servizio di accesso disaggregato anche in aree attualmente non coperte. Data la rilevanza strategica per gli operatori alternativi del servizio di co-locazione l'Autorita' ritiene inoltre eccessivamente vincolanti le relative modalita' di provisioning, soprattutto nei casi in cui l'operatore richieda ampliamenti in siti in cui e' gia' presente con altri moduli ovvero siano gia' disponibili spazi inutilizzati (per ampliamenti si intendono sia i collegamenti di coppie in rame dalla sala dell'operatore alle sale permutatore urbano di Telecom Italia sia l'incremento di moduli). In tali casi l'Autorita' ritiene necessario evitare le fasi di pianificazione e prevedere la realizzazione dell'ampliamento richiesto nei tempi gia' previsti dallo SLA (45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, 15 senza opere infrastrutturali). L'Autorita' ha rilevato infine che il Service Level Agreement applicato ai servizi di co-locazione non e' coerente con quanto previsto dalla delibera n. 13/00/CIR, con particolare riferimento al livello di penalita' previsto. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia provveda a riformulare il Service Level Agreement in coerenza con l'art. 7 comma 4 della delibera n. 13/00/CIR. F. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER SERVIZIO DI CANALE VIRTUALE PERMANENTE In data 30 settembre 2002 Telecom Italia ha presentato all'Autorita' un'offerta per i servizi ADSL wholesale che non prevede la vendita a lotti ma l'operatore ha la possibilita' di acquistare singolarmente gli accessi di cui necessita. Tale modalita' di vendita del servizio wholesale e' stata introdotta da Telecom Italia a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Autorita' in quanto ritenuta maggiormente rispondente alle effettive esigenze degli operatori e tale da consentire una corretta concorrenza sul segmento di mercato della larga banda. Analogamente l'Autorita' ritiene opportuno prevedere la possibilita' di acquisti di accessi singoli anche per l'offerta CVP ADSL e HDSL in coerenza con gli altri servizi wholesale. Relativamente al contributo di attivazione, l'Autorita' ritiene ingiustificato il valore proposto da Telecom Italia, che non tiene in conto le riduzioni di costo che dovrebbero realizzarsi nel tempo per l'efficientamento dei processi di attivazione. Considerati anche i valori applicati nelle corrispondenti offerte retail di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene opportuno modificare il contributo di attivazione per l'offerta HDSL forfetaria in 180.76 €/accesso da fatturare all'atto dell'effettiva attivazione dell'accesso. G. IL SERVIZIO DI CONSEGNA DEL TRAFFICO INTERNET La legge n. 59/2002 ha riconosciuto agli ISP il diritto ad interconnettersi, ovvero a utilizzare le condizioni economiche dell'Offerta di riferimento demandando all'Autorita' la definizione dei criteri per l'accesso degli ISP all'offerta stessa. Tali criteri sono stati definiti con la delibera n. 9/02/CIR. Acquisito il diritto all'interconnessione gli ISP hanno manifestato l'esigenza di utilizzare i servizi di raccolta e terminazione del traffico rivolto a proprie numerazioni senza necessariamente dotarsi di apparati in grado di gestire i protocolli tipici della telefonia (Sistema di Segnalazione n.7) ma adoperando gli apparati di rete dati attualmente installati sulle proprie reti, in grado di trattare il protocollo ISDN/DSS1). Considerando tale richiesta giustificata, l'Autorita' ha approfondito le relative tematiche tecniche, in contraddittorio con gli operatori e gli ISP, da sono emersi alcuni elementi che dovranno essere tenuti in conto da Telecom Italia all'atto della formulazione della sua proposta: * condizioni economiche orientate agli effettivi elementi di rete necessari per la fornitura del servizio; * disponibilita' di un sistema di fatturazione ed identificazione del chiamante per gli ISP finalizzato da un lato a verificare il traffico consegnato al punto di interconnessione e dall'altro ad effettuare la corretta fatturazione del traffico agli utenti finali; * invarianza dei bacini di raccolta rispetto al servizio di raccolta/terminazione prescelto (singolo SGU, SGU-distrettuale, SGT); * disponibilita' delle informazioni di segnalazione necessarie alla sola consegna a destinazione del traffico Internet, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. L'Autorita' ritiene necessario richiedere l'integrazione dell'Offerta di riferimento con un servizio opzionale aggiuntivo dei servizi di raccolta e terminazione che provveda a convertire il traffico trasportato fino al punto di interconnessione nel protocollo gestito dagli apparati ISDN /DSS1 e che tenga in conto gli elementi sopra indicati. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 59/2002, l'Autorita' ritiene opportuno rendere disponibile tale tipologia di servizio alle medesime condizioni dell'Offerta di riferimento ossia a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo ed applicabili unicamente alle numerazioni in decade 7. Si fa infine presente che, nel corso del procedimento, Telecom Italia ha formulato una proposta per l'inserimento nell'offerta di riferimento 2002 del servizio di consegna DSS1 che l'Autorita' ha valutato anche considerando quanto esposto in precedenza. I principali elementi individuati dall'Autorita' sono: la mancanza delle condizioni economiche relative all'attivita' di number hosting; la necessita' di una valorizzazione separata dal servizio di raccolta e la modalita' di valutazione dei costi di struttura applicati. Tali ulteriori elementi dovranno essere considerati ai fini della prossima formulazione dell'offerta 2003. UDITA la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA
Articolo 1
(Modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta
di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Intercon-
nessione di Riferimento 2002 di Telecom Italia)

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia: a. servizi di interconnessione: 1. fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni per il mancato rispetto della delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia rende disponibili agli operatori i circuiti di interconnessione a 34 Mbps e 155 Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali, nel rispetto del principio di parita' di trattamento; 2. Telecom Italia invia all'Autorita' tutte le informazioni circa le porte a 34 Mbps e 155 Mbps utilizzate sulla propria rete entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; 3. Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il Service Level Agreement per i servizi di interconnessione in linea con quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera h), della delibera n. 4/02/CIR entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera. Per l'anno 2002 e' applicabile lo SLA descritto nella delibera n. 711/00/CONS ai fini della valutazione delle eventuali penali. 4. il numero massimo di flussi a 2 Mbps previsto per il livello di interconnessione SGU distrettuale e' applicabile fino all'entrata in vigore del presente provvedimento. Entro lo stesso termine Telecom Italia invia all'Autorita' opportuna documentazione di rete finalizzata a attestare l'eventuale necessita' di prorogare detta limitazione, che altrimenti viene ad essere eliminata. 5. il servizio di "Accesso alla rete di Telecom Italia con PdI presso il nodo di Telecom Italia" e' utilizzabile anche nel caso in cui il Punto di Interconnessione e' individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo. 6. i raccordi interni di centrale sono realizzati da Telecom Italia a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie, indipendentemente dagli operatori rilegati e a prescindere dal servizio per cui sono attivati. 7. i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purche' rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell'operatore (anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda. b. servizi di terminazione e raccolta: 1. le condizioni economiche per i servizi di terminazione e raccolta del traffico di cui alle tabelle 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 21 dell'Offerta di Riferimento sono cosi' modificate:

===================================================================== RACCOLTA E TERMINAZIONE |Punta euro cent/min. |Ridotta euro cent/min. ===================================================================== SGU |0,59 |0,42 SGU distrettuale |0,92 |0,66 Singolo SGT |0,93 |0,67 Doppio SGT |1,44 |1,02

2. le condizioni economiche per i servizi di raccolta da apparati di telefonia pubblica di cui alle tabelle 6, 8 e 13 dell'Offerta di Riferimento sono cosi' modificate:

===================================================================== RACCOLTA DA TP |Punta euro cent/min. |Ridotta euro cent/min. ===================================================================== SGU |5,81 |5,64 SGU distrettuale |6,14 |5,88 Singolo SGT |6,15 |5,89 Doppio SGT |6,66 |6,24

3. le condizioni economiche per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche da apparati di telefonia pubblica di cui alla tabella 13 dell'Offerta di riferimento, saranno applicate a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale;; 4. Telecom Italia comunica agli operatori sottoscrittori del contratto di interconnessione per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche l'elenco delle numerazioni (CLI) associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; 5. la quota supplementare per la raccolta del traffico in carrier preselection di cui alla tabella 25 dell'Offerta di riferimento e' cosi' modificata:

===================================================================== CPS |Punta euro cent/min. |Ridotta euro cent/min. ===================================================================== Quota supplementare |0,0212 |0,0158

c. servizio di transito: 1. al fine di utilizzare il servizio di transito, l'operatore di origine stipula gli opportuni accordi con l'operatore di destinazione e con Telecom Italia, per le sole parti di sua competenza; 2. l'operatore di origine consegna la chiamata a Telecom Italia ad un livello di interconnessione tale per cui l'operatore di destinazione sia raggiungibile con uno dei livelli di transito previsti dall'Offerta di riferimento; 3. le condizioni economiche per i servizi di transito a livello SGT di cui alla tabella 9 dell'Offerta di riferimento sono le seguenti:

===================================================================== TRANSITO |Punta euro cent/min. |Ridotta euro cent/min. ===================================================================== Singolo SGT |0,16 |0,11 Doppio SGT |0,65 |0,47

4. Telecom Italia riformula l'offerta di servizi di transito con fatturazione a cascata o direct billing in coerenza con i valori esposti nel precedente punto 3); 5. Telecom Italia pubblica le condizioni di offerta per il servizio di transito a livello "singolo SGU" e "SGU distrettuale", applicabile per gli operatori che hanno punti di interconnessione a livello SGU nel medesimo distretto, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento; 6. la prestazione di direct billing e' resa disponibile per tutte le numerazioni chiamate. La prestazione e' richiesta dall'operatore di origine a Telecom Italia sulla base del numero chiamato e non deve essere necessariamente estesa a tutte le destinazioni raggiunte con il servizio di transito; 7. sulla base delle condizioni di cui al precedente punto 3), Telecom Italia riformula le condizioni economiche per i servizi di transito con fatturazione a cascata di cui alle tabelle 10 e 11 dell'Offerta di riferimento; 8. Telecom Italia aggiorna la condizioni economiche per il servizio di transito con fatturazione a cascata verso numerazioni mobili in corrispondenza di ogni variazione degli accordi di terminazione con gli operatori mobili.

d. Servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni di un operatore interconnesso: 1. le condizioni economiche per il servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni di un operatore interconnesso di cui alla tabella 4 dell'Offerta di riferimento per i servizi di fatturazione sono cosi' modificate:

=====================================================================
|Valore % su fatturato ===================================================================== servizio di fatturazione |2,9%

2. a partire dall'anno 2002 gli oneri derivanti da perdite su credito sono oggetto di negoziazioni bilaterali e conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita;

e. accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia: 1. le condizioni economiche per il servizio di accesso a database elenco abbonati nazionali di cui alla tabella 18 dell'Offerta di riferimento sono cosi' modificate:

===================================================================== ACCESSO A D.B. 12 |Valore euro cent/transazione ===================================================================== Accesso al data base |13,53

f. servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7: 1. le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione del traffico diretto a numerazioni in decade 7 di cui al paragrafo 14.1 ed alla tabella 23 dell'Offerta di riferimento sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche per i servizi di terminazione e raccolta in carrier selection di cui alle tabelle 4 e 7 dell'Offerta di riferimento ivi incluso il livello SGU distrettuale, cosi' come modificati dalla presente delibera; 2. le condizioni economiche di cui al precedente punto 1) sono applicate da Telecom Italia a partire da non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Offerta di riferimento 2002; 3. le condizioni economiche per la terminazione su specifici SGU cui sono attestate numerazioni 701 di Telecom Italia previste dalla tabella 22 dell'Offerta di riferimento non sono applicabili; 4. i valori di perdita massima per i flussi di interconnessione FRIACO di cui al paragrafo 1.1.2 dell'Offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet non sono vincolanti per l'operatore interconnesso ed il loro superamento non comporta l'obbligo di incremento di capacita' dei flussi di interconnessione; 5. Telecom Italia riformula l'offerta per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet a livello distrettuale prevedendo la medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi di raccolta e terminazione su numerazioni geografiche, ossia un unico punto di interconnessione per ogni distretto.

g. portabilita' del numero tra operatori 1. le condizioni economiche per singolo numero portato di cui alla tabella 24 dell'Offerta di riferimento sono cosi' modificate:

===================================================================== PORTABILITA' |Valore euro/singolo numero portato ===================================================================== Numero geografico |10,02 Aggiuntivo per Multinumero |1,55 Non geografico |10,02

2. i contributi di cui alla precedente tabella non si applicano in caso di ordinativi contestuali di portabilita' del numero e accesso disaggregato alla relativa rete locale.

h. attivita' di configurazione delle centrali: 1. il limite massimo di quattro richieste di configurazioni per variazione di instradamento su base annua e di due richieste di configurazioni per variazione di profilo tariffario su base annua previsto al paragrafo 20.3 dell'Offerta di riferimento non e' applicabile; 2. Telecom Italia pubblica il dettaglio delle numerazioni cui si applicano ciascuno dei tre livelli di tempi massimi di evasione di cui alla tabella 6 del Service Level Agreement dei servizi di Interconnessione, inviando all'Autorita' una descrizione di dettaglio delle relative attivita' di configurazione e delle modalita' applicative delle relative penali entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

i. interventi a vuoto: 1. la franchigia prevista al paragrafo 21.1 dell'Offerta di riferimento deve essere riferita alle tre categorie di intervento individuate in maniera proporzionale; 2. la franchigia di interventi a vuoto deve essere inserita anche con riferimento alla tabella 5 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali.

j. circuiti parziali: 1. le condizioni economiche di cui alla tabella 2 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali sono eliminate; 2. i tempi massimi di consegna garantiti di cui alla tabella 1 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale, a valere dal 1 gennaio 2002, sono cosi' modificati:

===================================================================== TEMPI C.P. |Tempo massimo Giorni solari ===================================================================== 64 kbps |20 n*64 kbps |30 2 Mbps |45 34 Mbps, 155 Mbps |90

3. i tempi di fornitura dei sistemi di attestazione di cui alla tabella 3 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale non devono essere aggiuntivi rispetto ai tempi massimi previsti nella tabella 1 del medesimo documento cosi' come modificata al precedente punto 1); 4. le penali di cui alla Tabella 4 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale sono applicate con riferimento ai tempi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1); 5. Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale in linea con quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera e), della delibera n. 4/02/CIR entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera; 6. La migrazione gratuita da linea affittata a circuito parziale e' applicabile anche nel caso in cui sia attiva la prestazione di RPV-D sulle linee affittate. 2. Ferme restando le disposizioni della delibera n. 9/02/CIR, Telecom Italia integra, nell'ambito dell'offerta di riferimento e secondo le indicazioni formulate in premessa, le condizioni di offerta del servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, applicabile come prestazione aggiuntiva per i soli servizi di raccolta e terminazione del traffico in decade 7.
 
Articolo 2
(Modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta
di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di riferimento
per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale
2002 di Telecom Italia)

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia: a. Servizio di accesso disaggregato alla rete locale: 1. i costi di locazione dei siti sono pari al costo a metroquadrato sostenuto da Telecom Italia ed esposto in contabilita' regoaltoria; il costo complessivo e' valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio; 2. i costi dei servizi accessori di cui alle tabelle 2 e 3 dell'offerta di colocazione sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni; 3. i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilita' di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili. 4. per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso. 5. nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente per cui e' attivo il servizio di accesso condiviso, non sara' corrisposto dagli operatori alcun contributo e non vi sara' alcuna variazione di canone di linea che restera' pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso. 6. le condizioni economiche per i contributi di attivazione relativi alle coppie in rame di cui alle tabelle 36, 51 e 56 dell'Offerta di Riferimento sono cosi' modificate:

===================================================================== ULL contributi attivazione |Valore euro ===================================================================== Full ULL POTS/ISDN coppia attiva |32 Full ULL POTS/ISDN coppia non attiva |47,8 Full ULL HDSL coppia attiva |64 Full ULL HDSL coppia non attiva |95,6 Full ULL ADSL coppia attiva |32 Full ULL ADSL coppia non attiva |47,8 Shared Access |44,5

7. le condizioni economiche per i contributi aggiuntivi relativi alle coppie in rame di cui alle tabelle 37, 52 e 57 dell'Offerta di Riferimento sono cosi' modificate:

===================================================================== ULL una tantum |Valore euro ===================================================================== Qualificazione coppia singola per uso xDSL |10,37 --------------------------------------------------------------------- Lavori in rete di distribuzione per predisposizione | singola coppia simmetriche in rame |19,32 --------------------------------------------------------------------- Lavori in rete di distribuzione per predisposizione 2 | coppie simmetriche in rame |28,9 --------------------------------------------------------------------- Decremento coppie |0 --------------------------------------------------------------------- Incremento coppie |0 --------------------------------------------------------------------- Upgrade di destinazione d'uso per impianti ad una coppia |0 --------------------------------------------------------------------- Incremento di velocita' sistemi xDSL rispetto a quella | garantita in fase di attivazione |0

8. il contributo di qualificazione della coppia di cui alla precedente tabella non si applica per le coppie gia' attive xDSL, su cui Telecom Italia ha gia' svolto le relative attivita' di certificazione. 9. qualora l'operatore richiedesse a Telecom Italia la garanzia di una velocita' di sistemi xDSL non certificata in fase di attivazione, sara' tenuto a corrispondere il contributo di qualificazione della coppia di cui alla precedente tabella. 10. Telecom Italia riformula entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato introducendo l'applicazione di un livello di penali analogo a quanto previsto dalla delibera 711/00/CONS. 11. le linee in accesso disaggregato sono fornite da Telecom Italia su richiesta di un operatore indipendentemente dalla tipologia di cliente che utilizza la linea stessa e dalla tipologia di servizio per cui e' attivata.

b. Servizio di accesso disaggregato condiviso alla rete locale (Shared Access) 1. le condizioni economiche per i contributi aggiuntivi relativi alla fornitura del servizio di accesso condiviso di cui alla tabella 57 dell'Offerta di Riferimento sono cosi' modificate:

===================================================================== SHARED ACCESS |Valore euro ===================================================================== Qualificazione coppia singola per uso ADSL |10,37 --------------------------------------------------------------------- Trasformazione servizio di accesso condiviso in servizio | di accesso ad utilizzo esclusivo |12,50

2. Telecom Italia riformula il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi. 3. In caso di cessazione del servizio di fonia su una linea in accesso condiviso da parte del cliente, l'operatore continua a corrispondere il canone di noleggio mensile del servizio di accesso condiviso ad eccezione del caso in cui l'operatore richieda di utilizzare anche il canale in fonia. In tale ultimo caso la linea si intendera' ad uso esclusivo dell'operatore alternativo che ne corrispondera' i canoni di noleggio del servizio di full unbundling.

c. Servizio di Co-locazione: 1. E' eliminata dalla tabella 4 dell'offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione la voce di costo relativa al "servizio di realizzazione di raccordi di interconnessione tra due operatori presenti nella medesima sala". 2. le condizioni economiche per i sopralluoghi di cui alla tabella 14 dell'Offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione sono cosi' modificate:

===================================================================== SOPRALLUOGHI |Valore euro ===================================================================== Per singolo sopralluogo |138,67 Per ora/uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamenti) |46,22

3. Il Service Level Agreement per l'attivazione degli accessi disaggregati e' formulato in coerenza con i livelli di garanzia e penalizzazione gia' approvati per i servizi di linee affittate. 4. Il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione deve essere reso coerente con i livelli di penale previsti dalla delibera 13/00/CIR. 5. In caso di ampliamenti di siti gia' oggetto di colocazione ove siano disponibili spazi inutilizzati e' possibile per l'operatore alternativo richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamentio dalla sala operatore alla sala permutatore di Telecom Italia senza alcun processo di pianificazione. Le attivita' di ampliamento saranno realizzate da Telecom Italia entro 45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non sono necessarie. 6. Nei siti di co-locazione e' consentita all'operatore co-locato l'installazione delle apparecchiature necessarie a realizzare i rilegamenti trasmissivi con la propria rete senza limitazioni riguardo la tecnologia utilizzata; 7. In linea con quanto illustrato nelle premesse, Telecom Italia presenta una proposta per il pagamento dei contributi di allestimento dei siti in funzione delle linee disaggregate degli operatori, applicabile anche ai contratti in essere. 8. Telecom Italia provvede ad integrare l'offerta di riferimento di co-locazione con un sistema di co-locazione in sala comune (comingling).
 
Articolo 3
(Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi
contenuti nell'Offerta di riferimento per i servizi di
Canale Virtuale Permanente 2002 di Telecom Italia)

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di riferimento per i servizi di Canale Virtuale Permanente di Telecom Italia: 1. il contributo di attivazione per l'offerta HDSL forfetaria e' fissato in misura pari a 180,76 €/accesso e viene fatturato all'atto dell'effettiva attivazione dell'accesso; 2. Telecom Italia riformula l'offerta prevedendo la possibilita' di acquisto di accessi singoli sia HDSL che ADSL con condizioni di offerta forfetarie entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
 
Articolo 4
(Disposizioni finali) 1. Si dispone quanto segue: a. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e le pubblica nell'Offerta di riferimento per il 2002 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa, fatto salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli; b. le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2002, fatti salvi i servizi di nuovo inserimento nell'Offerta di riferimento 2002, per i quali le stesse hanno effetto dalla data di introduzione; c. le condizioni economiche previste dall'Offerta di riferimento per il 2002, cosi' come modificate dalla presente delibera, sono da considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile prodotta; d. il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.

Roma, 27 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

Il commissario relatore
MONACI

Per attestazione di conformita' a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
BOTTO
 
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