Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Rocco al Porto (provincia di Lodi) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2003:
1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonche' per tutti gli altri fabbricati e per i terreni;
2. aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati.
4. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
Detrazioni:
1. Euro 108,46 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' considerata abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, a parenti di 1o grado in linea retta (genitori e figli), di 2o grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti, fratelli e sorelle), o ad affini fino al 1o grado (suoceri, generi e nuore), che la occupano quale loro abitazione principale. La presente agevolazione e' subordinata alla residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto d'imposta e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici allo stesso intestate.
c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
2. Euro 129,11 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonche' per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'Ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11.
(Omissis).
 
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