Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 marzo 2003
Determinazione, ai sensi dell'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini del rapporto tra Stato e regioni, del tasso effettivo globale medio dei mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento, per l'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro

Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in attuazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2000, n. 106;
Visto l'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), il quale prevede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nel rapporto tra Stato e regioni, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento e attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di provvedere alle opportune integrazioni del proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1998, n. 225, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2001, n. 88;
Visto l'art. 3, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale ha individuato nel 31 marzo 2003 il termine entro il quale e' data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in attesa della modifica della normativa di settore;
Considerato che per ragioni tecniche la rilevazione del tasso effettivo medio globale sui mutui agevolati in corso di ammortamento presenta profili di particolare complessita' mentre risulta piu' agevole una rilevazione secondo metodologie di calcolo che approssimano il tasso nominale delle operazioni;
Considerato che la cadenza semestrale delle rilevazioni e' coerente con la periodicita' con la quale viene effettuato, di norma, l'ammortamento dei particolari mutui;
Visti i risultati della rilevazione, effettuata a norma di legge dalla Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
Agli effetti del rapporto tra Stato e regioni, i tassi sui mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento ai fini della rinegoziazione prevista dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono indicati nella tabella riportata in allegato.
 
Art. 2.
Ai fini della determinazione del tasso da applicare in sede di rinegoziazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, si fa riferimento al tasso rilevato al termine del semestre in cui e' stata presentata l'istanza di rinegoziazione ovvero, in sede di prima applicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, al tasso rilevato al 30 giugno 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2003
Il Capo della direzione: Maresca
 
Allegato

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Data | Tasso medio ===================================================================== 30 giugno 1999 |13,41 31 dicembre 1999 |12,87 30 giugno 2000 |12,61 31 dicembre 2000 |12,45 30 giugno 2001 |12,17
 
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