Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2003, n. 58
Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18;
Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e del 1° luglio 2002;
Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2002 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacita' montate su veicoli, di seguito denominate: "cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosita' non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.
2. Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacita' nominale multipli di cento litri.
3. Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della, Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati li valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo
dell'art. 20:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano
applicazione solo fino a quando la regione non provveda a
disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge
e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento dei
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000, reca:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999". Si riporta il n. 18 dell'allegato A:
"18. Procedimenti concernenti le modifiche alla
disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati
montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di
prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; legge
31 gennaio 1967, n. 33".
- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1890,
reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e
sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n.
6991".
- Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1902, reca:
"Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure".
- Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 10 giugno 1909, reca:
"Approvazione del regolamento per il servizio metrico".
- La legge 31 gennaio 1967, n. 33, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 febbraio 1967, concerne:
"Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli
minerali in genere e altri liquidi della capacita' di
cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento
chilolitri".
- La legge 25 marzo 1997, n. 77, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, reca:
"Disposizioni in materia di commercio e di camere di
commercio".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999, concerne:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2000, concerne:
"Regolamento recante norme di attuazione della legge 29
luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure".
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 98/34/CE del 22 giugno 1998, pubblicata nella G.U.C.E.
21 luglio 1998, n. L 204, entrata in vigore il 10 agosto
1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.
- La direttiva del Consiglio n. 83/189/CEE del 28 marzo
1983, pubblicata nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109,
entrata in vigore il 31 marzo 1983, prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986, concerne:
"Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n.
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
luglio 1998".
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Semplificazione procedimentale
1. Le cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposte direttamente alla verificazione metrica prima, senza preventivo provvedimento di ammissione.
 
Art. 3.
Variazione di prescrizioni tecniche
1. A fini di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i valori di capacita' nominale di cui all'articolo 1, nonche' i requisiti, le modalita' operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche o tecniche di cui all'allegato A del presente decreto, sono rideterminati con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sentito il comitato centrale metrico.
 
Art. 4.
Verificazioni metriche
1. Per le verificazioni metriche prime e periodiche delle cisterne si applicano le disposizioni emanate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi sui
pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto
1890, n. 7088 (per i cui riferimenti si veda nelle note
alle premesse), e' il seguente:
"Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a
nuovo, e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che
sia posto in vendita o in uso di commercio.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico,
saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la
effettuazione delle operazioni di verificazione e di
legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee
metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei
principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e
la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei
principi della garanzia della qualita', analoghi a quelli
previsti per le corrispondenti operazioni effettuate
nell'ambito del controllo metrologico CEE".
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo
1997, n. 77 (per i cui riferimenti si veda nelle note alle
premesse), e' il seguente:
"4. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della
verificazione periodica dei pesi e delle misure sono
adottate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti
criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di
misura da assoggettare alla verificazione periodica ai
principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione
periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle
caratteristiche di affidabilita' metrologica degli
strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione
dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei
dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni
avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature
informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della
verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento
di laboratori autorizzati che offrano garanzie di
indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale".



 
Art. 5.
Mutuo riconoscimento
1. Per le cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento, legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), la verificazione metrica prima non viene effettuata se i risultati della verificazione eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle autorita' italiane competenti e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalle vigenti disposizioni interne.
 
Art. 6.
Abrogazioni
1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, le parole: "o mobili" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 99



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33,
si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 1. - Sono ammesse alla verificazione prima e
periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure
metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti,
venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su
installazioni fisse, destinate alla misurazione, nei
rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o
riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed
altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.".



 
Allegato A
(previsto dall'art. 2)

Terminologia.
Si intende per:
a) scomparto tarato, un serbatoio per il trasporto e la misurazione di prodotti liquidi alla pressione atmosferica;
b) punto di trasferimento, la sezione di efflusso di liquido di scarico della cisterna oltre la quale il liquido e' considerato di proprieta' dell'acquirente;
c) capacita' nominale, il volume del liquido contenuto in una cisterna o suo scomparto riempito dal punto di trasferimento fino alla linea di fiducia e alla temperatura di riferimento;
d) contenuto totale, il massimo volume di liquido che uno scomparto puo' contenere alla temperatura di riferimento fino al traboccamento;
e) volume di espansione, la differenza fra il contenuto totale e la capacita' nominale;
f) taratura, l'insieme delle operazioni di misura riferibili ai campioni nazionali per determinare la capacita' di una cisterna o dei suoi scomparti, ad un livello di riempimento indicato con una linea di fiducia o un tratto di una scala graduata;
g) asse di misurazione verticale, la linea verticale su cui il livello del liquido viene misurato;
h) sensibilita', il rapporto tra la variazione di livello &greco;Dh e la corrispondente variazione relativa di volume &greco;DV/V, dove V e' la capacita' nominale.
1. Generalita'.
1.1. Le cisterne e i loro scomparti tarati sono classificati secondo la capacita' nominale. Sono autorizzate le sole unita' di misura del Sistema Internazionale SI.
1.2. Le cisterne sono montate sul veicolo.
1.3. Ciascun veicolo puo' essere allestito con diversi scomparti tarati che possono risultare separati o contigui, in corpo unico o non; in ogni caso non deve essere possibile alcun tipo di travaso di liquido tra l'uno e l'altro scomparto tarato.
1.4. Le cisterne e i loro scomparti tarati montati su veicoli comprendono i seguenti dispositivi:
1.4.1. Dispositivo di lettura: costituito da una linea di fiducia, e dai relativi supporti ed accessori metrologicamente ininfluenti e installato sulla sommita' dello scomparto tarato.
1.4.2. Dispositivo per lo scarico: costituito da valvola di chiusura e apertura, da tubazioni, circuiti elettrici o elettropneumatici e relativi azionamenti.
1.4.3. Dispositivo di taratura: deve consentire la taratura degli scomparti tarati con i valori di sensibilita' prescritti al punto 3.5.
1.5. Sia la sezione del corpo dello scomparto tarato montato sul veicolo, sia il dispositivo per lo scarico del prodotto, dovranno consentire lo svuotamento completo del liquido.
1.6. Il dispositivo di scarico deve comprendere un tubo di scarico con una valvola di chiusura all'estremita', costituente il punto di trasferimento.
1.7. Le cisterne e i loro scomparti devono essere provvisti di una scala per l'accesso al dispositivo di lettura e di una piattaforma per l'operatore che deve verificare le cisterne stesse.
2. Caratteristiche tecniche e metrologiche.
2.1. Nelle cisterne divise in scomparti tarati la capacita' di uno scomparto non deve variare piu' di 1/1000 della sua capacita' nominale quando gli scomparti tarati adiacenti sono riempiti o svuotati.
2.2. Ogni cisterna o scomparto tarato deve avere forma e accorgimenti tali da non creare aria intrappolata durante la fase di riempimento o tali che non venga ritenuto del liquido durante lo svuotamento in condizioni operative normali.
2.3. Il volume di acqua eventualmente rimasto nello scomparto tarato durante la prova di svuotamento, per cause dovute alla costruzione o al montaggio (per esempio, nelle giunzioni), non deve superare il volume corrispondente a 1/5 dell'errore massimo tollerato sulla capacita' nominale in verificazione prima.
2.4. Una volta verificato lo scomparto tarato, non dovra' essere possibile l'installazione di volumi di taratura all'interno dello stesso, o qualsiasi altro corpo che se rimosso o sostituito possa modificarne la capacita'. Tale condizione dovra' essere soddisfatta con sistemi soggetti a legalizzazione. 3. Camera di espansione (duomo) e dispositivo di lettura del livello.
3.1. Il dispositivo di controllo del livello deve assicurare una lettura sicura, facile e certa, indipendente dall'inclinazione dell'autoveicolo. L'indice deve essere il piu' vicino possibile al centro di gravita' della sezione orizzontale dello scomparto tarato.
3.2. La linea di fiducia corrispondente alla capacita' nominale puo' essere integrata da una scala graduata.
3.3. La forma del dispositivo di lettura deve essere tale che, nella zona della linea di fiducia o della scala graduata, si abbia una sensibilita' non inferiore a 2 millimetri per 1/1000 della capacita' nominale.
3.4. Nel caso in cui costituisca zona di misurazione, il duomo deve avere pareti verticali. Se le pareti del duomo sono montate in modo che penetrino nella parete dello scomparto tarato, deve essere evitata la formazione di sacche d'aria mediante l'esecuzione di orifizi o sfiati a livello della generatrice interna superiore.
3.5. La sezione trasversale del corpo dello scomparto tarato e del duomo deve avere un asse di simmetria verticale ad eccezione degli scomparti di 1000 litri o inferiore accoppiati. Le dimensioni della sezione orizzontale del duomo devono essere tali da permettere l'ispezione all'interno della cisterna.
3.6. E' permessa l'applicazione di dispositivi accessori, metrologicamente ininfluenti, per facilitare la lettura dell'indice, o per bloccare automaticamente il riempimento quando il livello del liquido raggiunge la linea di fiducia.
4. Dispositivi per lo scarico.
4.1. I dispositivi per lo scarico devono assicurare uno scarico rapido e completo del liquido contenuto nello scomparto tarato e devono essere installati nella parte piu' bassa dello scomparto.
4.2. Ogni scomparto tarato deve avere una sola bocca di carico e una sola valvola di scarico.
4.3. Il condotto di scarico deve essere il piu' corto possibile.
4.4. Il dispositivo di scarico puo' incorporare valvole di sicurezza supplementari che devono rimanere aperte durante le operazioni di riempimento e svuotamento dello scomparto tarato.
4.5. Se il dispositivo di scarico e' munito di valvole di sicurezza supplementari, l'apertura e la chiusura di queste ultime, a cisterna piena, non devono influenzare il valore rilevato della capacita', e la tubazione di scarico, a valle della valvola di fondo, dovra' essere munita, nella parte piu' alta, di globo spia da cui si possa controllare lo stato di "tubo tutto pieno" una volta effettuato il riempimento.
4.6. Ogni scomparto tarato deve essere equipaggiato con un dispositivo per lo scarico indipendente.
4.7. I dispositivi di apertura dello scarico debbono essere contrassegnati dal numero dello scomparto tarato cui si riferiscono. La numerazione deve essere chiara e visibile. La condizione di apertura o chiusura dei dispositivi deve essere indicata in modo facilmente comprensibile.
5. Errori massimi tollerati e iscrizioni regolamentari.
5.1. La capacita' nominale di ciascun scomparto tarato, o di ciascun scomparto, e' il volume di liquido contenuto tra la linea di fiducia e la valvola di ritegno del dispositivo di scarico costituente punto di trasferimento.
5.2. L'errore massimo tollerato in verificazione prima e' di \pm
0,2% della capacita' nominale.
5.3. L'errore massimo tollerato in verificazione periodica e' di \pm 0,5% della capacita' nominale.
6. Targa regolamentare, indicazioni e sigilli metrici.
6.1. Il numero e la capacita' dello scomparto tarato vanno riportati, oltre che in prossimita' degli azionamenti di carico e scarico, anche in prossimita' del dispositivo di lettura e devono risultare chiaramente visibili e leggibili.
6.2. Una targa deve essere fissata in prossimita' dei comandi e degli azionamenti in modo tale da non poter essere rimossa senza rompere i sigilli recanti i bolli metrici.
6.3. Sulla targa debbono essere riportate le informazioni seguenti:
a) nome, o ragione sociale e marchio del costruttore;
b) tipo e anno di costruzione;
c) numero di serie;
d) estremi del presente decreto;
e) capacita' nominale e numero di ogni scomparto: gli scomparti sono numerati iniziando dalla parte anteriore del veicolo;
f) temperatura di riferimento;
g) schema dell'insieme di misurazione (sezione trasversale);
h) bolli e sigilli, anche di tipo autoadesivo che si distruggono nella rimozione, della verificazione metrica prima e contrassegno della verificazione periodica.
6.4. Sulla targa deve essere lasciata un'area libera di dimensioni non inferiori a 50 millimetri \times 50 millimetri per l'applicazione del contrassegno di verificazione periodica.
 
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