Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario)
COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI
COMUNICATO
Parere relativo al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Valcamonica" e approvazione del disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata nel corso della riunione del 22 gennaio 2003, la domanda, presentata in data 11 marzo 2002 dall'"Ente Vini Bresciani", intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Valcamonica";
Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla direzione generale agricoltura-sviluppo delle filiere, della regione Lombardia;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Breno (Brescia) il 12 novembre 2002; ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA "VALCAMONICA"
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica "Valcamonica", accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica "Valcamonica" e' riservata ai seguenti vini:
bianco, anche nella tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot.
I vini a indicazione geografica tipica "Valcamonica" bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca:
Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60 %.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.
L'indicazione geografica tipica "Valcamonica" rosso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa:
Marzemino e Merlot: minimo 60%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.
L'indicazione geografica tipica "Valcamonica", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Merlot, e' riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Valcamonica" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'elenco delle vigne, di cui all'art. 15, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 800 metri s.l.m. con l'esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi.
I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini a indicazione geografica tipica "Valcamonica" senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 11 per ettaro; qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Valcamonica" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% per il bianco;
11,00% per il passito (alla raccolta);
10,00% per il rosso;
11,00% per il Marzemino;
11,00% per il Merlot.
Nei casi di annate particolarmente sfavorevoli detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica "Valcamonica", all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Valcamonica" bianco 11,50%;
"Valcamonica" rosso 11,50%;
"Valcamonica" passito 14,00%;
"Valcamonica" Merlot 12,00 %;
"Valcamonica" Marzemino 12.00%.
Art. 7.
Ai vini dell'indicazione geografica tipica "Valcamonica" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino ad indicazione geografica tipica "Valcamonica" passito, Marzemino e Merlot e' obbligatorio riportare l'annata di produzione.
 
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