Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 febbraio 2003
Approvazione del regolamento elettorale della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
Visto lo statuto della S.I.A.E. - Societa' italiana degli autori ed editori, oggetto della deliberazione del commissario straordinario dell'ente n. 46 in data 29 maggio 2001 ed approvato con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, in data 4 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001 e, a seguito di correzioni di errori, n. 188 in data 4 agosto 2001);
Vista la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III-ter, n. 4485 in data 20 maggio 2002, con la quale e' stato parzialmente annullato il predetto statuto della S.I.A.E.;
Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2002, con il quale sono state approvate le modifiche allo statuto della S.I.A.E. adottate, alla luce della sentenza n. 4485/2002, con deliberazione del commissario straordinario dell'ente n. 25 in data 3 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002);
Vista la sentenza del TAR del Lazio, Sezione III-ter, n. 9851 in data 12 novembre 2002, con la quale e' stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso per l'esecuzione della predetta sentenza n. 4485/2002;
Vista la nota prot. 147/02 in data 19 dicembre 2002, con la quale il commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del predetto statuto, ha sottoposto all'approvazione dell'amministrazione vigilante il regolamento elettorale della S.I.A.E. adottato con deliberazione n. 95 in data 19 dicembre 2002;
Vista la nota prot. 180 in data 13 gennaio 2003, con la quale, anche in considerazione degli ulteriori elementi informativi sugli effetti derivanti dalla applicazione delle disposizioni regolamentari trasmessi dal commissario straordinario con nota prot. 02/03 in data 3 gennaio 2003, nonche' delle osservazioni formulate dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota prot. 799 in data 8 gennaio 2003, il commissario medesimo e' stato invitato a riesaminare alcuni aspetti del regolamento adottato;
Vista la nota prot. 05/03 in data 17 gennaio 2003, con la quale il commissario straordinario ha fornito primi elementi di riscontro alle predette osservazioni;
Vista la nota prot. 07/3 in data 24 gennaio 2003, con la quale il commissario straordinario, dopo aver apportato con deliberazione n. 6 in data 24 gennaio 2003 modificazioni al regolamento elettorale, lo ha nuovamente sottoposto all'approvazione dell'amministrazione vigilante;
Considerato che, nelle more dell'attuazione della delega legislativa per il riordino della S.I.A.E., prevista dall'art. 10 della legge n. 137/2002, che consentira' di affrontare con adeguati strumenti giuridici le problematiche connesse alla missione, alla struttura ed alle modalita' di funzionamento dell'ente, appare prioritario procedere con la massima sollecitudine alla ricostituzione degli organi ordinari dell'ente, anche al fine di avviare il confronto dialettico sui contenuti del predetto riordino;
Ritenuto che, nella predetta prospettiva, puo' essere approvato il regolamento elettorale adottato dal commissario con le citate deliberazioni n. 95/2002 e n. 6/2003;
Decreta:
E' approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto interministeriale 3 dicembre 2002, citato nelle premesse, il regolamento elettorale della S.I.A.E. allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organi competenti per il controllo.
Roma, 3 febbraio 2003
Il Ministro: Urbani
 
Allegato
REGOLAMENTO ELETTORALE
Titolo I
ELETTORATO
Art. 1.
Fasce reddituali
1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 4 dello statuto, gli associati sono suddivisi nelle fasce reddituali previste dal successivo comma 3, in base all'importo medio annuale per diritti d'autore liquidato ad ogni singolo interessato dalla Societa', distintamente per ogni categoria e sezione di appartenenza, nei quattro anni solari precedenti l'anno in cui sono indette le elezioni. Per gli associati con una anzianita' di iscrizione inferiore ai quattro anni, il calcolo viene effettuato sulla base degli anni di effettiva associazione.
2. Gli associati appartenenti ad ogni categoria, sezione e fascia hanno diritto ad eleggere propri rappresentanti in assemblea, nel numero derivante dall'applicazione dei criteri di cui al successivo quarto comma, votando candidati della propria categoria, sezione e fascia reddituale in possesso dell'elettorato passivo.
3. Le fasce reddituali sono le seguenti:
autori musica:
a) fino 15.000,00 euro;
b) da 15.000,01 euro a 50.000,00 euro;
c) da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro;
d) oltre 100.000,00 euro;
autori dor:
a) fino a 10.000,00 euro;
b) da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro;
c) oltre 50.000,00 euro;
autori lirica:
a) fino a 2.500,00 euro;
b) oltre 2.500,00 euro;
autori olaf:
a) fino a 2.500,00 euro;
b) oltre 2.500,00 euro;
autori cinema:
a) fino a 2.500,00 euro;
b) oltre 2.500,00 euro;
editori musica:
a) fino a 25.000,00 euro;
b) da 25.000,01 euro a 150.000,00 euro;
c) da 150.000,01 euro a 350.000,00 euro;
d) oltre 350.000,00 euro;
editori dor:
a) fino a 25.000,00 euro;
b) oltre 25.000,00 euro;
concessionari/cessionari dor:
a) fino a 25.000,00 euro;
b) oltre 25.000,00 euro;
editori lirica:
a) fino a 25.000,00 euro;
b) oltre 25.000,00 euro;
editori olaf:
a) fino a 25.000,00 euro;
b) oltre 25.000,00 euro;
produttori/concessionari cinema:
a) fino a 25.000,00 euro;
b) oltre 25.000,00 euro.
4. Ciascuna fascia dispone, a fronte del numero complessivo dei membri dell'assemblea da eleggere per la relativa sezione e categoria previsto dallo statuto, di un numero di seggi, proporzionale al valore risultante dalla media dei seguenti due elementi:
a) valore percentuale dei proventi liquidati agli associati ricompresi nella fascia rispetto al totale dei proventi liquidati agli associati della categoria e sezione nel quadriennio precedente l'anno in cui vengono indette le elezioni. Detto valore percentuale viene moltiplicato per dieci;
b) valore percentuale del numero degli associati appartenenti alla medesima fascia rispetto al numero totale degli associati della medesima sezione e categoria, rilevato alla fine dell'anno precedente quello in cui vengono indette le elezioni.
Ai fini della attribuzione del numero dei seggi, non si tiene conto degli eventuali valori decimali risultanti dall'applicazione del valore di cui sopra al numero dei seggi disponibili. Gli eventuali seggi residuali saranno attribuiti, nell'ambito di ciascuna sezione e categoria, uno, prioritariamente, alla fascia che non raggiunga l'unita' e gli altri, in via subordinata e progressivamente, alle fasce che risultino in possesso del maggior valore decimale.
5. Non si applica la suddivisione per fasce reddituali allorquando il numero di associati con elettorato passivo, in relazione alle singole sezioni e fasce, non raggiunga il quintuplo dei seggi da ricoprire per la categoria autori ed il triplo per la categoria editori, concessionari e produttori.
6. Il possesso dell'elettorato attivo e passivo e l'inclusione in una delle fasce di reddito sopra previste vengono attestati dalla Societa' all'interessato.
Art. 2.
Rappresentanza di persone giuridiche
1. La persona fisica che risulti eletta in assemblea a titolo personale non puo' - a meno di rinunciare al seggio cosi' ottenuto - rappresentare una persona giuridica ugualmente eletta in assemblea o in altro organo sociale.
2. La medesima persona fisica non puo' contemporaneamente rappresentare due o piu' persone giuridiche che risultino elette in assemblea o altro organo sociale.
Titolo II
PROCEDIMENTO ELETTORALE
Capo I
Norme generali
Art. 3.
Fasi del procedimento
1. Il procedimento elettorale ha inizio con la delibera prevista al successivo art. 5 e consta delle successive fasi:
a) esame ed accettazione delle candidature;
b) costituzione dei seggi;
c) svolgimento delle elezioni;
d) scrutinio;
e) proclamazione degli eletti.
2. La formazione delle liste e' rimessa all'autonomia ed all'iniziativa della base associativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7.
3. Gli elenchi degli associati aventi diritto all'elettorato passivo saranno resi pubblici presso tutti gli uffici della Societa' almeno novanta giorni prima della data delle votazioni.
Art 4.
Commissione elettorale
1. Alle operazioni preparatorie e a quelle di voto e di scrutinio e' preposta una commissione elettorale, composta di tre membri effettivi e tre supplenti, estranei alla S.I.A.E. e non legati ad essa da alcun rapporto associativo o professionale, prescelti dal presidente della Societa' con la delibera di cui al successivo art. 5. La commissione elegge nel suo seno un presidente. Il segretario viene nominato dal presidente della Societa', anche fra non dipendenti. La commissione si avvale del personale e delle strutture della Societa'.
2. Della costituzione della commissione viene data comunicazione all'Autorita' di vigilanza.
Art. 5.
Indizione delle elezioni
1. Con propria delibera, il presidente della Societa' indice le elezioni, precisandone la data e la durata.
2. Con successive delibere, da adottare non oltre novanta giorni dalla data della delibera di indizione delle elezioni, il presidente della societa' indica:
a) le modalita' di svolgimento delle operazioni di voto;
b) le sedi dei seggi istituiti in ogni provincia ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello statuto;
c) il numero dei seggi attribuiti ad ogni fascia reddituale ai sensi del precedente art. 1, comma 4, e l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1, comma 5;
d) la data entro la quale debbono pervenire alla commissione elettorale le liste dei candidati;
e) le date entro le quali debbono pervenire alla commissione elettorale le schede votate presso i seggi periferici e quelle votate per corrispondenza;
f) la data di inizio dello scrutinio;
g) la designazione dei componenti la commissione elettorale di cui al precedente art. 4 e dei componenti la commissione dei ricorsi in materia elettorale d cui al successivo art. 20, comma 2.
3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 vengono affisse presso tutti gli uffici della S.I.A.E. Entrambe vengono inoltre pubblicate sul bollettino sociale e, almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni, su quattro quotidiani a tiratura nazionale. Le stesse vengono diffuse sul sito Internet della S.I.A.E.
4. Le variazioni relative alla data e durata delle votazioni nonche' alle notizie di cui ai punti a), c), d) ed e) del comma 2 debbono essere rese note mediante pubblicazione su quattro quotidiani a tiratura nazionale; le variazioni relative alle sedi dei seggi provinciali debbono essere rese note mediante pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e/o locale. Di tutte le variazioni e' data notizia sul sito Internet della S.I.A.E. e tramite affissione presso tutti gli uffici della Societa'.
5. Norme integrative sull'attuazione del procedimento elettorale possono essere emanate dal consiglio di amministrazione della Societa'.
Capo II
Candidature e liste elettorali
Art. 6.
Designazioni dei candidati, formazione e identificazione
delle liste elettorali
1. La designazione dei candidati e' effettuata con l'inserimento dei nominativi in liste elettorali, predisposte dagli associati interessati e da questi fatte pervenire alla commissione elettorale, entro quarantacinque giorni dalla data fissata per le votazioni.
2. All'atto della ricezione la commissione elettorale, previa verifica del termine di cui al comma precedente, assegna ad ogni lista un numero identificativo, progressivo in base all'ordine di presentazione e procede agli adempimenti di cui al successivo art. 10.
Art. 7.
Contenuto delle liste elettorali
1. Ciascuna lista deve designare per la categoria, sezione e fascia reddituale cui la lista fa riferimento tanti candidati quanti sono i membri dell'assemblea da eleggere in rappresentanza della medesima categoria, sezione e fascia reddituale e deve specificare per ognuno:
a) se trattasi di persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita e decorrenza dell'associazione presso la sezione;
b) se trattasi di persona giuridica: denominazione, sede sociale, rappresentante legale o rappresentante designato per la partecipazione al procedimento elettorale, decorrenza dell'associazione presso la sezione.
2. Ai fini del successivo art. 18, i candidati di ogni lista debbono essere presentati secondo un ordine progressivo.
3. Le attestazioni rilasciate dalla S.I.A.E. ai sensi dell'art. 1, comma 6, devono essere allegate alle liste dei candidati.
4. In calce alla lista possono venire indicati come promotori i soggetti che hanno operato per la presentazione della lista stessa o che ritengano di rendere noto il loro appoggio. Uno stesso soggetto puo' promuovere piu' liste, purche' non concorrenti per la stessa categoria, sezione e fascia.
Art. 8.
Candidature
1. L'accettazione della candidatura e dell'ordine di lista attribuito deve risultare da atto distinto, sottoscritto e allegato alla lista stessa.
Art. 9.
Responsabile di lista e presentazione delle liste
1. Ogni lista deve riportare il nome di almeno un responsabile di lista, scelto tra i candidati o promotori della lista medesima, per curare gli adempimenti relativi alla presentazione e le successive fasi del procedimento.
2. L'indicazione del responsabile deve essere accompagnata dalla specificazione di un recapito, al quale la commissione elettorale potra' inviare eventuali comunicazioni.
3. Il responsabile attesta, con dichiarazione autenticata nelle forme legali che va unita alla lista, l'autenticita' delle sottoscrizioni dei candidati. Puo' inoltre designare uno o piu' delegati per assistere alle operazioni di voto presso i seggi ed uno per le operazioni di scrutinio.
Art. 10.
Compiti della commissione elettorale in relazione
alla presentazione delle liste
1. La commissione elettorale, dopo gli adempimenti previsti dall'art. 6, esamina la regolarita' della lista stessa e della documentazione allegata, ai sensi delle previsioni precedenti.
2. La commissione provvede a correggere mere irregolarita' formali o errori materiali nell'indicazione delle candidature.
3. All'esito dell'esame di cui al comma 1, qualora necessario, la commissione elettorale da', non oltre trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, formale avviso al responsabile di lista di tutti gli adempimenti necessari, compresa la sostituzione dei candidati, per la regolarizzazione della lista stessa, concedendo un termine perentorio di cinque giorni per provvedervi. Decorso inutilmente il termine, la lista sara' ritenuta insanabilmente irregolare. La procedura per la regolarizzazione delle liste elettorali puo' essere attivata una sola volta per ogni lista presentata.
4. Le liste comunque irregolari, anche dopo l'operazione di cui al precedente comma, vengono escluse dalla votazione con provvedimento motivato della commissione elettorale, avverso il quale e' ammesso ricorso ai sensi del successivo art. 20.
5. Le liste regolari saranno affisse a cura della commissione elettorale presso tutti gli uffici della Societa' almeno dieci giorni prima della data di votazione. Le stesse saranno altresi' consultabili sul sito Internet della Societa' e, nella data delle votazioni, presso i seggi elettorali.
Capo III
Costituzione dei seggi e svolgimento delle elezioni
Art. 11.
Seggi elettorali
1. Ogni singolo elettore viene inserito, per ogni categoria, sezione e fascia di appartenenza, nell'elenco dei votanti del seggio istituito nella sede dell'ultimo domicilio dell'elettore stesso come risultante agli atti della Societa'.
2. Per ogni seggio viene istituito un apposito registro dei votanti, suddiviso per categoria, sezione e fascia, da cui risulta anche la dotazione iniziale delle schede.
3. La Societa' provvede a spedire in tempo utile, prima della data di votazione, a tutti gli elettori, al domicilio di cui al precedente comma, un plico contenente le istruzioni per il voto e l'indicazione del seggio ove andra' esercitato il diritto di voto.
4. E' data facolta' all'elettore di sostituire il seggio di appartenenza con un altro fra quelli indicati dalla delibera di cui all'art. 5, previa comunicazione da far pervenire alla commissione elettorale mediante raccomandata a.r. non oltre quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. La commissione elettorale, a ricezione della richiesta, provvede alla sostituzione, dandone avviso all'elettore, al seggio di appartenenza e a quello prescelto.
Art. 12.
Scheda per la votazione
1. Su ogni singola scheda, prima della consegna all'interessato, devono essere riportati, mediante specificazione negli appositi spazi con timbratura effettuata dal personale addetto al seggio, la categoria, sezione e fascia per le quali e' espresso il voto.
2. Il voto si esprime mediante indicazione da parte dell'elettore, in apposito spazio, del numero identificativo attribuito alla lista che si intende votare.
Art. 13.
Voto per corrispondenza
1. E' ammesso il voto per corrispondenza, nei limiti di cui all'art. 4, comma 2, dello statuto.
2. L'elettore, che puo' avvalersi di questa procedura, fa ritirare presso il seggio di appartenenza, per ogni categoria, sezione e fascia per la quale sia ammesso ad esercitare il proprio diritto di voto, una scheda elettorale debitamente timbrata. Per il ritiro occorre esibire delega redatta in carta semplice dall'elettore, un suo documento di identita' e il certificato rilasciato da un medico attestante l'esistenza della causa invalidante. La circostanza viene annotata in apposito spazio sul registro dei votanti.
3. Ogni scheda votata va chiusa in busta bianca, priva di qualsiasi intestazione o altro segno identificativo salvo l'indicazione della categoria, sezione e fascia cui si riferisce il singolo voto. Le buste contenenti le schede votate dal medesimo elettore, unitamente al predetto certificato medico, vanno inserite in altra busta, che dovra' riportare sul lembo di chiusura la firma dell'elettore, autenticata ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello statuto, nonche' il suo nominativo e il seggio di appartenenza. Tale ultima busta deve essere fatta pervenire alla commissione elettorale, mediante raccomandata a.r., entro la data indicata nella delibera di cui all'art. 5.
Art. 14.
Votazione presso i seggi
1. Nella data fissata per le votazioni, l'elettore vota presso il seggio di appartenenza o presso quello prescelto utilizzando la scheda fornitagli dal seggio stesso.
Dopo essere stato identificato dal personale del seggio, che provvede ad ammetterlo al voto previo riscontro sull'elenco degli aventi diritto, il votante appone la propria firma sul registro dei votanti, in riferimento ad ogni categoria, sezione e fascia per la quale intenda esercitare il proprio diritto di voto, vota con le modalita' di cui all'art. 12, comma 2 ed inserisce quindi la scheda votata nell'urna relativa alla categoria, sezione e fascia per la quale il voto e' stato espresso.
2. All'elettore che dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, prima dell'immissione della scheda nell'urna, viene consegnata una ulteriore scheda, previa distruzione di quella gia' fornita e verbalizzazione della circostanza.
3. Non e' possibile prescegliere piu' liste o apporre segni identificativi sulla stessa scheda di votazione, pena la nullita' del voto.
4. Le schede votate presso i seggi dovranno essere recapitate alla commissione elettorale, in plico sigillato contenente anche il registro con le firme dei votanti, le schede non votate nonche' le deleghe eventualmente presentate per il ritiro delle schede da utilizzare nel voto per corrispondenza.
5. Qualora, per cause di forza maggiore, nella giornata delle votazioni risulti impossibile allestire il seggio presso la sede in precedenza individuata, la commissione elettorale comunichera', a tutti coloro che siano ammessi al voto presso il seggio stesso, data e luogo nei quali si procedera' ad aggiornare la consultazione elettorale.
Capo IV
Scrutinio e proclamazione dei risultati
Art. 15.
S c r u t i n i o
1. Lo scrutinio di tutte le schede ha luogo presso la Direzione generale della Societa' in Roma, a partire dal giorno fissato dalla delibera di cui al precedente art. 5.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale verifica per ogni seggio che il numero complessivo delle schede votate presso il seggio, di quelle consegnate per consentire il voto per corrispondenza, di quelle non utilizzate e di quelle distrutte ai sensi del precedente art. 14, comma 2, corrisponda alla dotazione iniziale di schede affidata al seggio stesso.
3. La commissione verifica quindi che il numero di schede votate, per ogni categoria, sezione e fascia, corrisponda al numero delle firme apposte dai votanti sull'apposito registro.
4. Quanto ai voti espressi per corrispondenza, la commissione elettorale verifica le votazioni pervenute in base alle apposite risultanze dei registri dei votanti. Provvede quindi a separare le buste esterne da quelle interne per accertare il rispetto dei requisiti richiesti. In caso di irregolarita', la commissione esclude dallo scrutinio il voto, conservando agli atti, previa verbalizzazione dei riscontri effettuati, la busta contenente la scheda insieme alla busta esterna.
5. La commissione elettorale provvede quindi ad immettere in un'unica urna, per ogni categoria, sezione e fascia, sia le schede votate presso i seggi che quelle inviate per corrispondenza ed ancora contenute nelle rispettive buste interne, procedendo infine alle operazioni di scrutinio vero e proprio senza distinzioni in relazione ai singoli seggi.
6. Non si potra' comunque tenere conto delle schede per qualsiasi motivo pervenute dopo le date previste dall'art. 5, ad eccezione del verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5.
7. Alle operazioni di scrutinio, nonche' a quelle preliminari disciplinate dal presente articolo, possono assistere i responsabili delle liste candidate, ovvero soggetti dagli stessi delegati nel numero massimo di uno per lista.
Art. 16.
Nullita' del voto
1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. E' nullo il voto:
a) quando la scheda non sia conforme alle previsioni di cui all'art. 12;
b) quando la scheda porti la firma o qualunque altro segno atto ad identificare l'elettore;
c) quando il voto, comunque espresso, risulti non conforme a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, non consentendo di individuare con certezza la volonta' dell'elettore;
d) nel caso di voto per corrispondenza, quando la busta interna contenga altro materiale oltre alla scheda di votazione.
3. Se nel corso dello scrutinio vengono sollevate contestazioni sulla validita' del voto, la decisione definitiva, da adottarsi con provvedimento motivato, e' rimessa alla commissione elettorale.
Art. 17.
Risultati dello scrutinio
1. La proclamazione dei risultati dello scrutinio fa separato riferimento ad ogni singola categoria, sezione e fascia.
2. Salvo quanto previsto al successivo art. 18, per ogni singola categoria, sezione e fascia, risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 18.
Tutela della minoranza
1. In relazione ad ogni fascia reddituale alla quale risultino attribuiti almeno tre seggi, si considera lista di minoranza, ai fini dell'applicazione del comma 2, la lista risultata seconda quanto a numero di voti ottenuti, sempre che abbia raccolto almeno un decimo del totale dei voti validamente espressi per quella stessa fascia reddituale.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, la lista di minoranza ha diritto a sostituire con il proprio candidato collocato in testa alla lista stessa il candidato che occupa l'ultima posizione nella lista vincente.
Art. 19.
Proclamazione degli eletti
1. In base ai risultati dello scrutinio, verbalizzati dal presidente della commissione elettorale, il presidente della Societa' procede alla proclamazione degli eletti con delibera pubblicata su almeno quattro quotidiani a diffusione nazionale, sul bollettino sociale e diffusa sul sito Internet della Societa'. La delibera deve altresi' essere trasmessa ai responsabili di tutte le liste ammesse al voto.
2. Gli associati potranno prendere visione dei registri e dei verbali di scrutinio.
Art. 20.
Contestazioni e ricorsi in materia elettorale
1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale e' decisa in prima istanza dalla commissione elettorale.
2. Contro le decisioni della commissione elettorale e' ammesso ricorso ad un'apposita commissione per i ricorsi in materia elettorale, nominata dal presidente della Societa' con la delibera di cui all'art. 5 e composta da tre membri scelti fra professori universitari e giudici, ordinari o amministrativi, in servizio o in quiescenza. Della nomina sara' data comunicazione alla Autorita' di vigilanza.
3. Il ricorso avverso la deliberazione con la quale la commissione elettorale non abbia ammesso liste ritenute irregolari deve essere proposto dal responsabile di lista alla suddetta commissione per i ricorsi entro dieci giorni dalla comunicazione di tale deliberazione.
Il ricorso non sospende le elezioni. La commissione decide sul ricorso presentato entro il termine di dieci giorni dalla sua presentazione. Decorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto.
In caso di suo accoglimento vengono annullate le elezioni svolte per la categoria, sezione e fascia cui il ricorso si riferisce e il presidente della Societa' provvede con apposita delibera ad indire elezioni suppletive.
4. Il ricorso avverso la delibera presidenziale con cui sono proclamati i vincitori deve essere presentato alla commissione per i ricorsi in materia elettorale entro quindici giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera sui quotidiani a diffusione nazionale.
Il ricorso proposto deve essere prontamente comunicato, a cura della commissione medesima, ai responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni.
La commissione per i ricorsi in materia elettorale decide il ricorso entro i trenta giorni successivi. La decisione, comunicata alle parti interessate, e' pubblicata con le stesse modalita' previste per la delibera di proclamazione dei vincitori. Decorso tale termine, il ricorso si intende respinto.
Art. 21.
Integrazione dei risultati di scrutinio
1. Nel caso che, successivamente alle elezioni, risultassero vacanti posti di membro dell'assemblea per qualunque causa, l'assemblea fara' ricorso all'istituto della cooptazione, con maggioranza qualificata di due terzi nelle prime due votazioni e con maggioranza assoluta dalla terza votazione in poi. I subentranti debbono essere in possesso dei medesimi requisiti dei componenti l'assemblea da nominare.
Titolo III
DISPOSIZIONE TRANSITORIE
Art. 22.
Sezione cinema
1. Per la sezione cinema, in sede di prima applicazione del presente regolamento, in rapporto alla recente evoluzione delle forme di tutela delle opere assegnate alla sezione, godono dell'elettorato passivo tutti gli associati autori, produttori e concessionari della sezione stessa in possesso dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Pubblicazione
1. Il presente regolamento elettorale verra' pubblicato nel bollettino della Societa'.
 
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