Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 marzo 2003
Conclusione del periodo di sospensione delle attivita' istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (d'ora in poi MIUR);
Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata";
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 8 dicembre 2002, con il quale e' stato disposto, in particolare, quanto segue:
a) la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
b) la sospensione, sia con riferimento sia alle domande pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, dello svolgimento delle attivita' istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;
Ritenuta l'opportunita' di disporre la conclusione del periodo di sospensione relativamente alle domande presentate a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997;
Decreta:
Articolo unico
1. In applicazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e' concluso il periodo di sospensione delle attivita' istruttorie relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.
2. L'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti richiesti seguira' l'ordine cronologico di arrivo delle relative domande.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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