Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieve Emanuele (provincia di Milano) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di determinare quindi per l'esercizio 2003 le aliquote I.C.I. da applicarsi come da misure sottoriportate:
a) aliquota 5,5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, o locate, in base all'accordo di programma sottoscritto ai sensi della legge n. 431/1998, di cui si e' preso atto con deliberazione G.C. n. 270 del 28 ottobre 1999, nonche' alle pertinenze all'abitazione principale come stabilito nella determinazione del funzionario responsabile del tributo n. 61 del 19 giugno 2000;
b) aliquota del 7 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione, al di fuori dell'accordo indicato alla lettera a);
c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate da almeno due anni;
d) aliquota del 7 per mille da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni principali.
2. Di determinare altresi' le detrazioni da applicarsi nelle seguenti misure:
a) detrazione per l'abitazione principale: Euro 104,00;
b) detrazione per abitazione principale: Euro 259,00, limitatamente a:
1) pensionati singoli vedovi/e con reddito imponibile annuo fino al trattamento di pensione minimo;
2) abitazioni principali di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 40% o con presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL con reddito annuale ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare fino a Euro 10.329,14, piu' Euro 774,69, per ogni persona a carico;
3) di stabilire che in deroga all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che in sede di versamento della rata di acconto i contribuenti potranno versare applicando direttamente le aliquote deliberate per l'anno 2003, cosi' come peraltro previsto nelle circolari che annualmente il Ministero delle finanze approva in concomitanza ai termini di versamento annuale dell'imposta in questione.
(Omissis).
 
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