Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 marzo 2003
Modalita' di erogazione dell'indennita' prevista dal decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito nella legge 18 giugno 2002, n. 118, in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutsfeldt-Jakob.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che all'art. 1, comma 11, autorizza la concessione di una indennita', che non contribuisce alla formazione del reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche;
Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che dispone, tra l'altro, che il pagamento della predetta indennita' sia assicurato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Considerato che il citato art. 1, comma 11, demanda al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalita' di erogazione della suddetta indennita';
Decreta:
Art. 1.

1. Coloro ai quali sia stato diagnosticato un caso probabile o confermato di variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob hanno diritto all'indennita' di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.
 
Art. 2.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennita', di cui all'art. 1, presentano alla A.S.L. competente per territorio le relative domande, entro il termine perentorio di cinque anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui al successivo comma 2, all'avente diritto sia stata diagnosticata la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.
2. Alla domanda sono allegati la documentazione attestante le manifestazioni cliniche conseguenti alla malattia di Creutzfeldt-Jakob ed i risultati degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio effettuati sul caso.
3. In caso di impossibilita' della persona colpita dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, la domanda per la concessione del beneficio puo' essere presentata dagli altri soggetti di cui all'art. 4.
 
Art. 3.

1. La A.S.L., richiesta ed acquisita la classificazione del caso da parte del Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate dell'Istituto superiore di sanita', la trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero della salute.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ricevuta la classificazione del caso di cui al comma 1, assicura il pagamento dell'indennita'.
 
Art. 4.

1. Quando a causa della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob sia derivata la morte, l'indennita' spetta, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli.
 
Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2003
Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone