Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 dicembre 2002
Attuazione della decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione della sostanza attiva "fentin acetato" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Vista la decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002, relativa alla non iscrizione del "fentin acetato" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al fentin acetato e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato deve essere il piu' breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria,
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio o pone in vendita e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
l. La sostanza attiva "fentin acetato" non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fentin acetato, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a partire dal 20 dicembre 2002.
 
Art. 2.
1. L'utilizzazione dei prodotti contenenti fentin acetato giacenti in commercio e' consentita fino al 20 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 133
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 14 <----
 
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