Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 febbraio 2003
Legge n. 448/2001 - art. 55. Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Decreto attuativo per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo nazionale per la realizzazione e di infrastrutture di interesse locale" con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;
Considerato che il comma 3 della norma citata dispone che in sede di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti commissioni parlamentari;
Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2001, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria 2002, con ordine del giorno 9/1984/200 la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del piano attuativo da presentare ex menzionato art. 55, a considerare prioritari i 26 progetti indicati nell'elenco allegato al medesimo ordine del giorno;
Considerato che, con propria nota del 1 marzo 2002, sono state formulate alle competenti commissioni parlamentari le proposte di indicazione degli interventi da ammettere prioritariamente a contributo per l'anno 2002, a recepimento dei contenuti del citato ordine del giorno;
Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00085 del 6 marzo 2002, la citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi, in sede di prima attuazione del menzionato art. 55 della legge n. 448/2001, alle priorita' indicate nella proposta di cui sopra e che analoga risoluzione e' stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;
Considerato che per i 26 interventi di cui sopra e' stato indicato un costo complessivo di Euro 49.950.000;
Considerato che sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche se la disposizione di cui alla parte finale del comma 3 dell'art. 55 piu' volte menzionato assume portata evidentemente derogatoria rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che, a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per il finanziamento sono stati apportati adeguamenti nell'indicazione dell'ente assegnatario;
Considerato che, nell'elenco licenziato dalle competenti commissioni parlamentari, per il progetto denominato "interventi urgenti per la difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume Arno" e' stata individuata, quale ente assegnatario, una pluralita' di soggetti;
Considerato che agli altri enti assegnatari risultanti dal citato elenco licenziato dalle competenti commissioni parlamentari e' stato a suo tempo trasmesso il prospetto informativo da compilare e da allegare alla domanda di contributo;
Ritenuto di circoscrivere per il momento al 2002 la disciplina attuativa in relazione al rilevato carattere eccezionale della procedura stabilita per i progetti da ammettere a contributo per l'anno stesso;
Decreta:
Art. 1.
Ammissione a finanziamento
Sono ammesse a contributo, a valere sulle risorse iscritte nel conto dei residui passivi per l'anno 2003 sul capitolo 7720 dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, le iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, per l'importo indicato accanto a ciascuna di esse (all. 1).
Gli enti indicati come assegnatari nell'elenco medesimo e che non hanno ancora provveduto al riguardo dovranno inoltrare domanda di finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda dovra' essere corredata da copia, debitamente compilata, del prospetto informativo allegato al presente decreto (all. 2) ed a suo tempo inviato agli enti medesimi. In caso di inosservanza di tale termine il finanziamento e' da intendere automaticamente revocato.
Gli enti interessati alla realizzazione dell'intervento contrassegnato con il n. 17 provvederanno ad individuare unitariamente il soggetto titolare dell'attuazione dell'intervento stesso e che ne assuma le relative responsabilita': detto soggetto provvedera' ad inoltrare l'istanza di finanziamento, corredata dal suddetto prospetto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 2.
Erogazioni
L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilita' di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverra' in un'unica soluzione a favore dell'ente indicato quale assegnatario nell'elenco suddetto e sara' effettuata previa comunicazione da parte dell'ente medesimo dell'avvenuto affidamento dei lavori.
L'erogazione del contributo relativo all'intervento di cui al citato n. 17 avverra' a favore dei soggetto individuato ai sensi dell'articolo precedente.
 
Art. 3.
Responsabilita' dell'ente assegnatario
L'ente assegnatario e' esclusivo responsabile della corretta attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionale.
 
Art. 4.
Utilizzo economie
Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite all'ente assegnatario, che le utilizzera', ricorrendone le condizioni, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
 
Art. 5.
Realizzazione
Gli interventi finanziati con il presente decreto dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre dell'anno indicato al rigo 7 della scheda sintetica dei prospetto informativo quale "previsione ingresso in esercizio".
Nei novanta giorni successivi all'ultimazione dei lavori oggetto di contributo, l'ente assegnatario provvedera' ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione comunicazione formale di conclusione dell'intervento finanziato con il presente decreto che riporti:
a) la data di ultimazione;
b) un quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie, con specificazione della destinazione delle economie stesse;
c) notizie sull'entrata in esercizio dell'opera realizzata.
 
Art. 6.
Revoche
Nel caso che non venga rispettato il termine indicato al primo comma dell'art. 5 il contributo verra' revocato con proprio decreto. Analogo provvedimento verra' adottato qualora emergano comunque gravi irregolarita' nell'impiego del contributo assentito con il presente decreto.
Le disponibilita' conseguenti agli eventuali definanziamenti automatici di cui al comma 2 e 3 dell'art. 1 ed alle revoche di cui sopra saranno riallocate nel programma attuativo relativo all'anno 2003.
Roma, 4 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 104
 
Allegato 1

----> Vedere allegato di pag. 11 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato di pag. 12 <----
 
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