Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VARMO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Varmo (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) aliquota nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili.
2. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1, primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
4. di determinare la detrazione unica di Euro 104,00 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria).
7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58, decreto legislativo n. 446/1997, punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
 
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