Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2002
Definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 204/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 dicembre 2002;
Premesso che:
l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto 21 novembre 2000), ha disposto la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 22 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002 (di seguito: decreto 22 novembre 2002), prevede che il Gestore della rete ceda l'energia elettrica acquistata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 mediante procedure concorsuali;
l'art. 2 del decreto 22 novembre 2002 prevede, al comma 2, che l'Autorita' disciplini le procedure concorsuali di cui al precedente alinea ammettendo a parteciparvi i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) n. 91/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999, e, al comma 5, che l'energia non collocata in esito alle predette procedure concorsuali sia destinata al mercato vincolato, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita';
l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, ceda al mercato l'energia acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
legge 14 novembre 1995, n. 481 ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h);
il decreto legislativo n. 79/1999;
Visti:
il decreto 21 novembre 2000;
il decreto 22 novembre 2002;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002);
Visti:
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 ed in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n. 95/01);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
Considerato che:
l'art. 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2002 prevede che, nel disciplinare le procedure concorsuali di cui alle premesse, l'Autorita' si attenga a criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari, indicando altresi' modalita' e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
l'art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota a 1000 MW della capacita' annuale sia assegnata a clienti idonei disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete e comunque inferiore a ventiquattro ore;
l'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota pari a 400 MW della capacita' assegnabile sia assegnata, in via sperimentale, a clienti idonei finali, alimentati in alta o media tensione, che risultano aver effettuato nel corso degli ultimi dodici mesi consumi di energia elettrica per almeno il 50% del totale nelle ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale;
l'art. 4, comma 1, del decreto 22 novembre 2002 prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 2 del medesimo decreto siano svolte dal Gestore della rete in applicazione del criterio di rialzo sul prezzo offerto, cosi' come definito all'art. 4 del medesimo decreto;
l'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che alle procedure concorsuali possano partecipare i clienti idonei di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, nonche' la societa' Acquirente unico S.p.a. a partire dalla data di assunzione delle proprie funzioni;
l'art. 8, comma 8.7, della deliberazione n. 95/01, prevede che, all'avvio del sistema delle offerte, i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto tra le zone siano assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al comma 5 del medesimo articolo;
l'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 95/01 prevede che ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali siano assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo; e che l'art. 8, comma 8.9, della deliberazione n. 95/01 prevede che il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al comma 8.7 della medesima deliberazione per l'utilizzo della capacita' tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo sia pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa;
l'art. 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01 prevede che i titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato siano tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al comma 8.9 della medesima deliberazione e la capacita' di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo;
l'art. 3, comma 13, del decreto 22 novembre 2002 prevede che ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita' includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali;
Considerato che:
la finalita' di contenimento degli impulsi inflazionistici derivanti dall'incidenza del costo dell'energia elettrica sul sistema dei prezzi, manifestata con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, deve informare la disciplina delle procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento, in quanto la differenza tra i ricavi conseguiti in esito alle medesime procedure e i costi di acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, sostenuti dal Gestore della rete, grava sulle disponibilita' del conto di cui all'art. 40, comma 40.1, lettera b), del Testo integrato;
l'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 determinera' l'obbligo in capo al Gestore della rete di cedere al mercato l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;
le bande di capacita' di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002, sono aggiudicate a specifiche categorie di clienti finali in virtu' dei particolari requisiti posseduti e che la eventuale cessione di tali bande da parte degli assegnatari a soggetti terzi pregiudicherebbe il rispetto dei suddetti requisiti ovvero ne renderebbe difficile o impossibile la verifica;
Ritenuto opportuno:
allo scopo di garantire la compatibilita' degli esiti delle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento con l'avvio del sistema delle offerte, prevedere che dall'entrata in funzione del medesimo sistema:
a) l'esecuzione dei contratti bilaterali, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande oggetto delle suddette procedure concorsuali, sia conforme a quanto disposto dalla deliberazione n. 95/01;
b) il prezzo di assegnazione delle bande sia comprensivo del corrispettivo previsto all'art. 8, com-ma 8.10, della deliberazione n. 95/01;
prevedere che le procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento siano definite con riferimento all'anno 2003 e che nel caso di entrata in operativita' del sistema delle offerte sia collocata su detto sistema la sola capacita' produttiva assegnabile su base mensile non ancora allocata;
allo scopo di favorire la pluralita' dei soggetti assegnatari e di minimizzare gli oneri di sistema, che per ciascuna delle procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea:
a) il numero di bande richieste in ciascuna proposta di acquisto non sia superiore al 10 % del numero di bande assegnabili;
b) ciascun soggetto abbia facolta' di presentare piu' proposte di acquisto a condizione che ciascuna di queste esponga un prezzo differente;
c) nel caso di proposte multiple da parte di un medesimo soggetto, la differenza tra i prezzi delle singole proposte sia pari almeno a 0,025 cEuro/kWh. Cio' in quanto tale valore, nel caso in cui lo stesso soggetto avanzi dieci proposte di acquisto, ciascuna delle quali pari al 10% del numero di bande assegnabili, fa si che il prezzo piu' alto esposto nelle medesime proposte tenda al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso corrisposto dai clienti del mercato vincolato per l'anno 2003, come definito dai provvedimenti dell'Autorita' in vigore;
al fine di garantire la trasparenza e la non discriminazione nella cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, che il Gestore della rete trasmetta all'Autorita', con cadenza mensile, una relazione sull'esercizio della facolta' di interrompibilita' del carico e sulle condizioni tecnico-economiche che hanno determinato il Gestore della rete ad avvalersene;
Delibera:
Di approvare le procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di adozione.
Milano, 12 dicembre 2002
Il presidente: Ranci
 
Allegato A PROCEDURE CONCORSUALI PER LA CESSIONE PER L'ANNO 2003 DELL'ENERGIA
ELETTRICA DI CUI ALL'Art. 3, COMMA 12, DEL DECRETO LEGISLATIVO
16 MARZO 1999, N. 79.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: Testo integrato), nonche' le seguenti ulteriori definizioni:
banda di durata annuale e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno;
banda di durata mensile e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora del mese;
banda modulare di durata mensile e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in tutte le ore del mese appartenenti alla fascia oraria che la contraddistingue ed ampiezza nulla in tutte le altre ore del mese;
capacita' produttiva assegnabile e' la capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica;
capacita' produttiva assegnabile su base annuale e' il valore minimo delle capacita' produttive assegnabili in ciascun mese dell'anno 2003, determinato dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 novembre 2002, diminuito di 200 MW;
capacita' produttiva assegnabile su base mensile e', in ciascun mese dell'anno 2003, la differenza tra la capacita' produttiva assegnabile nello stesso mese e la capacita' produttiva assegnata su base annuale in esito alle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento;
energia interrompibile con preavviso e', in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui e' installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura puo' essere interrotta con preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con preavviso disponibile nel medesimo sito;
porzione di banda e' una quota parte di ampiezza pari a 1 MW di una banda di durata annuale;
potenza interrompibile con preavviso e' la quota di potenza degli impianti elettrici installati in un sito per i quali il cliente idoneo finale e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002, al netto delle quote di capacita' di trasporto gia' assegnate ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e dell'art. 4, comma 4.6, lettere c) e d), della deliberazione n. 190/02;
sistema delle offerte e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99;
decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
deliberazione n. 301/01 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001;
deliberazione n. 36/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica;
deliberazione n. 190/02 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 190/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
decreto 22 novembre 2002 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 22 novembre 2000, recante "Modalita' per la vendita sul mercato per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Titolo II
- Procedure concorsuali per l'assegnazione
di capacita' produttiva nel 2003.
Art. 2.
Adempimenti preliminari
2.1 Il Gestore della rete suddivide:
a) la capacita' produttiva assegnabile su base annuale in bande di durata annuale;
b) la capacita' produttiva assegnabile su base mensile in bande di durata mensile.
2.2 II Gestore della rete riserva:
a) cento bande di durata annuale ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002;
b) quaranta bande di durata annuale ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 e le suddivide in porzioni di banda.
2.3 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet il valore della capacita' produttiva assegnabile su base annuale e della capacita' produttiva assegnabile base mensile, nonche' il numero di bande e di porzioni di banda determinate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.
Art. 3.
Procedure concorsuali
3.1 In relazione alla capacita' produttiva assegnabile vengono effettuate procedure concorsuali separate per l'assegnazione:
a) delle bande di durata annuale di cui al precedente art. 2, comma 2.2, lettera a);
b) delle porzioni di banda di cui al precedente art. 2, comma 2.2, lettera b);
c) delle bande di durata annuale di cui al precedente art. 2, comma 2.1, lettera a), al netto di quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma;
d) delle bande di durata mensile di cui al precedente art. 2, comma 2.1, lettera b).
3.2 Le procedure concorsuali di cui al comma 3.1, hanno luogo in sequenza secondo l'ordine previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura concorsuale ha inizio una volta conclusa quella precedente.
3.3 Il Gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto nel decreto 22 novembre 2002 e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure concorsuali, anche prevedendo idonee forme di garanzia.
3.4 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, lettera a):
a) la richiesta di ammissione deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), e d) del decreto 22 novembre 2002 e certificare la potenza interrompibile con preavviso degli impianti nella disponibilita' del soggetto richiedente in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati;
b) la capacita' produttiva corrispondente al numero di bande richieste non puo' essere superiore alla potenza interrompibile con preavviso, certificata al Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d), del decreto 22 novembre 2002.
3.5 Ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, lettera b), il Gestore della rete verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.
Art. 4.
Assegnazione di bande e porzioni
di bande per l'anno 2003
4.1 Il Gestore della rete comunica, ai soggetti che hanno presentato richiesta, l'ammissione alle procedure concorsuali. I soggetti ammessi alle procedure concorsuali presentano al Gestore della rete una o piu' proposte di acquisto irrevocabili ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Ciascuna proposta di acquisto deve indicare:
a) il numero di bande o porzioni di banda richiesto;
b) un prezzo per le bande o le porzioni di banda richieste. Tale prezzo deve essere maggiore del prezzo base d'asta fissato nella tabella 1;
c) la clausola seguente: "La presente proposta di acquisto e' irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, fino alla conclusione della procedura concorsuale".
4.2 In ciascuna procedura concorsuale la capacita' produttiva corrispondente al numero di bande o di porzioni di banda richiesto da clienti finali non puo' essere superiore al totale della potenza disponibile nel loro sito di consumo, al netto delle quote di capacita' di trasporto gia' assegnate al medesimo cliente ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 190/02 e della capacita' produttiva corrispondente alle bande o porzioni di banda gia' assegnate al medesimo cliente ai sensi del presente provvedimento.
4.3 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera c), la proposta, pena l'irricevibilita' della medesima, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
a) il numero di bande richiesto in ciascuna proposta di acquisto deve essere minore o uguale al 10 % del numero di bande complessivamente assegnabile nella procedura concorsuale;
b) nel caso in cui un soggetto presenti piu' proposte di acquisto, ciascuna proposta deve indicare un prezzo di acquisto differente dalle altre proposte del medesimo soggetto. La differenza tra i prezzi di acquisto esposti nelle singole proposte non puo' essere inferiore a 0,025 cEuro/kWh.
4.4 Il Gestore della rete accetta le proposte di acquisto presentate fino a concorrenza del numero complessivo di bande o di porzioni di banda assegnabili, riconoscendo priorita' alle proposte che espongono il prezzo piu' elevato.
4.5 Nel caso in cui il numero di bande richiesto nell'ultima proposta di acquisto accettata sia superiore alla differenza tra il numero di bande assegnabili ed il numero di bande richieste nelle altre proposte accettate, il Gestore della rete riduce il numero di bande dell'ultima proposta accettata per renderlo compatibile con il numero di bande assegnabili.
4.6 Qualora non sia in grado di determinare l'ultima proposta di acquisto accettata sulla base dei criteri di cui al comma 4.4 a causa della presenza di una molteplicita' di proposte di acquisto caratterizzate dallo stesso prezzo, il Gestore della rete procede alla selezione delle proposte da accettare, tra quelle a parita' di prezzo, mediante sorteggio. Dal sorteggio sono preventivamente escluse le proposte di acquisto presentate da soggetti titolari di proposte gia' accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 4.4. Qualora, una volta accettate tutte le proposte di acquisto oggetto del suddetto sorteggio, residui un numero di bande o di porzioni di banda assegnabili, il Gestore della rete procede alla selezione delle ulteriori proposte da accettare mediante un secondo sorteggio fra le proposte di acquisto escluse dal primo.
4.7 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera b), al termine di ciascun mese dell'anno 2003 e per ciascun soggetto assegnatario, il Gestore della rete verifica che il profilo di prelievo degli ultimi 12 mesi rispetti i requisiti di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002.
4.8 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere a) e b), sono destinate alla procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera c).
4.9 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera c), sono destinate alla procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera d).
4.10 Le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, si intendono concluse al momento dell'accettazione delle proposte di acquisto da parte del Gestore della rete ai sensi dei precedenti commi 4.4, 4.5 e 4.6. La capacita' produttiva non assegnata in seguito alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera d), viene ceduta all'Enel S.p.a. per le forniture di cui all'art. 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 alle condizioni previste dalla sezione 3 del Testo integrato.
Art. 5.
Diritti ed obblighi degli assegnatari
5.1 Per effetto dell'assegnazione di una banda o di una porzione banda di durata annuale, il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda o della porzione di banda la relativa capacita' produttiva per tutte le ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che puo' essere resa disponibile senza superare la medesima capacita' produttiva.
5.2 Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata mensile il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda la relativa capacita' produttiva per tutte le ore del mese ed, in ogni ora, la massima energia che puo' essere resa disponibile senza superare la medesima capacita' produttiva.
5.3 L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera a), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite:
a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.6, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, e l'energia interrompibile con preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al precedente art. 3, com-ma 3.3, lettera a);
b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.1, relativo alla procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera a) e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla lettera a) del presente comma.
5.4 L'assegnatario di porzioni di bande nella procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera b), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite:
a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.6, e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 4.7;
b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.5, e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 4.7.
5.5 L'assegnatario di bande nelle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere c) e d), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.6, e l'energia resa disponibile ai sensi dei commi 5.1 e 5.2.
Art. 6.
Prezzi di assegnazione per l'anno 2003
6.1 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere da a) a c), il prezzo base di assegnazione PB e' dato dalla formula:
PB = 0,659 * Ct + PBA
dove:
Ct e' il parametro Ct secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita';
PBA e' il prezzo base d'asta della procedura concorsuale fissato nella tabella 1.
6.2 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere da a) a c), il prezzo di assegnazione PI delle bande richieste in ciascuna delle proposte di acquisto accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente art. 4 e' dato dalla formula:
PI = 0,659 * Ct+ PBID
dove:
Ct e' il parametro Ct secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita';
PBID e' il prezzo indicato nella proposta di acquisto accettata.
6.3 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera d), il prezzo base di assegnazione PBM e' dato dalla formula:
PB M = 0,659 * Ct + PBA * A M
dove:
Ct e' il parametro Ct secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita';
PBA e' il prezzo base d'asta della procedura concorsuale fissato nella tabella 1;
A M e' il coefficiente relativo al mese M riportato nella tabella 2.
6.4 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera d), il prezzo di assegnazione PI M delle bande richieste in ciascuna delle proposte di acquisto accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente art. 4 e' dato, in ciascun mese M dell'anno 2003, dalla formula:
PI M = 0,659 * Ct + PBID M * A M
dove:
Ct e' il parametro Ct secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita';
PBID M e' il prezzo indicato nella proposta di acquisto accettata;
A M e' il coefficiente relativo al mese M riportato nella tabella 2.
6.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto 22 novembre 2002, il Gestore della rete calcola, al termine di ciascun mese, il prezzo medio di assegnazione delle bande nelle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere c) e d).
6.6 Per ciascun soggetto il prezzo medio di assegnazione delle bande PI {medio} per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1 e' dato, per l'energia elettrica sottesa all'insieme delle bande N di cui il medesimo soggetto risulti assegnatario, dalla formula:

sommatoria j PI j * N j PI medio = ------------------------------
sommatoria j PI j
dove:
PI j e' il prezzo esposto nella proposta di acquisto j presentata dal soggetto ed accettata dal Gestore della rete;
N j e' il numero di bande richieste nella proposta di acquisto j presentata dal soggetto ed accettata dal Gestore della rete;
sommatoria j N j e' il numero di bande assegnate al soggetto nella procedura concorsuale.
Titolo III
CLAUSOLE NEGOZIALI E DIRETTIVE
AL GESTORE DELLA RETE
Art. 7.
Cessione del contratto
7.1 Nei contratti bilaterali di cui al precedente art. 6, del decreto legislativo n. 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera a), e' inserita una clausola che prevede la cedibilita' totale o parziale del contratto esclusivamente a soggetti in possesso delle caratteristiche di cui al precedente art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002, verificate preventivamente dal Gestore della rete.
7.2 Nei contratti bilaterali di cui al precedente art. 6, del decreto legislativo n. 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere c) e d), e' inserita una clausola che prevede la cedibilita' totale o parziale del contratto e impone all'acquirente l'obbligo di comunicazione al Gestore della rete. La cessione del contratto ha effetto a partire dal lunedi' della settimana successiva a quella in cui e' pervenuta la comunicazione.
7.3 Le cessioni di cui ai precedenti commi comportano il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente art. 5 per la capacita' produttiva corrispondente alle bande.
Art. 8.
Compatibilita' con l'avvio del sistema delle offerte
8.1 Ai fini dell'esecuzione dei contratti bilaterali di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione della bande di cui al precedente art. 3, comma 3.1 si applica, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, quanto previsto dalla deliberazione n. 36/02, come successivamente modificata ed integrata. Successivamente a tale avvio si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 95/01, come successivamente modificata ed integrata.
8.2 Il prezzo di assegnazione delle bande e' comprensivo del corrispettivo previsto all'art. 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01.
8.3 Dalla data in cui il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99 assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica, il Gestore della rete offre la capacita' produttiva assegnabile su base mensile nel sistema delle offerte.
Art. 9.
Direttive al Gestore della rete
9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e degli oneri derivanti dalla cessione dell'energia elettrica ai sensi del presente provvedimento.
9.2 Il Gestore della rete pubblica alla fine di ciascun mese nel proprio sito internet le statistiche relative all'esercizio della facolta' di interrompere la fornituta di energia elettrica sottoposta alla clausola di interrompibilita'. Con la medesima cadenza il Gestore della rete invia all'Autorita' una relazione sull'esercizio di detta facolta', specificando le condizioni tecniche e economiche che ne hanno determinato in ciascun caso l'esercizio.
9.3 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' un rapporto sullo svolgimento di ciascuna procedura concorsuale, sull'assegnazione della capacita' produttiva assegnabile e sulle attivita' di cui al presente titolo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
10.1 Il Gestore della rete organizza le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere da a) a c), affinche' si concludano entro il 15 gennaio 2003 e le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera d), affinche' si concludano entro il mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande.
10.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 
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