Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASALMAGGIORE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casalmaggiore (provincia di Cremona) ha adottato il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di determinare, per l'anno di imposta 2003, le aliquote I.C.I. come segue:
1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 e' fissata nella misura indifferenziata del 5,75 per mille;
2. in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota per il 2003 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 2003), per periodi di imposta comunale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di detti immobili. Trascorso detto periodo, qualora l'immobile risulti invenduto, l'imposta viene applicata nella misura ordinaria.
Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 110 in data 5 dicembre 2001, sono state fissate le seguenti determinazioni:
per l'anno 2003 e' fissata in Euro 130,00 fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
di stabilire che, per il periodo di imposta 2003, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; di stabilire, per l'anno 2003, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
di stabilire che possono godere della detrazione spettante all'abitazione principale anche le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine). L'ammontare della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua e fino alla concorrenza di Euro 130,00, in diminuzione dell'imposta medesima per una sola pertinenza (posto auto, box, autorimessa, soffitta o cantina). La detrazione, con le modalita' sopraprecisate, spetta per una sola pertinenza purche' sia contigua all'abitazione principale;
di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
(Omissis).
 
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