Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 febbraio 2003
Modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante norme comuni per l'attuazione della direttiva 96/92/CE relativa al mercato interno dell'energia elettrica;
Visto in particolare l'art. 3, comma 11 che prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attivita' produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;
Visto in particolare il Titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;
Visto in particolare l'art. 11, comma 2 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la definizione delle modalita' per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonche' criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' indicate dal medesimo decreto;
Visto il decreto di modifica del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 "Individuazione degli oneri generali afferrenti al sistema elettrico" relativamente al Titolo V, art. 13, comma 2 del Ministro dell industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 17 aprile 2001;
Considerato che il sistema di finanziamento previsto dal presente decreto concerne le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema elettrico nazionale ad alto rischio tecnico-economico fortemente connesso al grado di innovazione delle stesse;
Considerato che il sistema di accesso al finanziamento non deve discriminare i soggetti ammissibili in termini di dimensioni o di natura giuridica dell'impresa;
Considerata l'opportunita' di adottare un sistema che assicuri trasparenza ed equita' della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la competitivita' ed efficienza del sistema elettrico nazionale;
Considerata l'opportunita' di costituire una Segreteria che assicuri l'operativita' delle strutture destinate a gestire il Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
Considerata l'opportunita' di' attribuire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il compito di costituire la Segreteria in ragione delle sue competenze e del carattere di neutralita' che essa riveste nell'assetto del sistema elettrico nazionale;
Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera 12 febbraio 2003, n. 08/03;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita-per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalita' per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attivita' e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonche' i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.
 
Art. 2.
Piano triennale della ricerca di sistema
1. Il Piano triennale contenente i progetti e le priorita' della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonche' la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo sono predisposti dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, previa consultazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.
2. Il Piano triennale e la previsione di fabbisogno sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attivita' produttive, e trasmessi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
3. Il primo Piano triennale e' predisposto dal CERSE entro sessanta giorni dal decreto di nomina di cui all'art. 8, comma 2. Successivamente, il Piano triennale aggiornato e la relativa previsione di fabbisogno sono predisposti dal CERSE e trasmessi al Ministero delle attivita' produttive entro il mese di agosto di ciascun anno.
4. I piani triennali approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca
1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalita':
a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti medesimi soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;
b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono esessere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita dal CERSE per ogni progetto, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell attivita di ricerca, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del Fondo di cui alla presente lettera non sono, di norma, superiori a quelle definite dalla Commissione europea.
2. I progetti di ricerca di cui al comma 1 sono ammessi a contribuzione a condizione che il proponente abbia adeguata disponibilita' di strutture, attrezzature e risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.
3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo puo' essere condizionata alla prestazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzie finanziarie od assicurative, la cui definizione e' affidata al CERSE.
 
Art. 4.
Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione
1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca proposti per l'ammissione a contributo e' preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto nonche' degli aspetti tecnico-scientifici-organizzativi-finanziari dei progetti di ricerca da presentare, delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilita' dei costi, e dei criteri per la valutazione delle proposte di ricerca presentate.
2. La valutazione delle proposte di ricerca presentate nell'ambito della procedura concorsuale e' effettuata dagli esperti individuati ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.
3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE gli elementi per porre in graduatoria le proposte di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il CERSE predispone ed approva la graduatoria ed ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita' esistenti.
 
Art. 5.
Affidamento diretto di progetti di ricerca
1. I soggetti interessati a svolgere attivita' nella ricerca di sistema possono presentare al CERSE proposte di ricerca, consistenti nel completamento di progetti di ricerca gia' avviati, e per i quali siano disponibili i risultati delle prime fasi temporali che precedono la proposta di completamento.
2. Qualora le proposte di ricerca presentate ai sensi del comma precedente siano compatibili con il Piano triennale, comportino contributi equivalenti a quelli di analoghi progetti di ricerca assegnati mediante procedura concorsuale o confronatabili con quelli di progetti analoghi gia' in corso di esecuzione con lo stesso Fondo e vi siano necessita' di salvaguardia delle conoscenze acquisite nelle fasi precedenti, di sviluppo di sinergie e di uso efficiente delle risorse, il CERSE puo' affidare detti progetti di completamento al soggetto proponente, ammettendoli direttamente alla contribuzione.
3. Ai progetti di ricerca affidati direttamente si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto in materia di proposta e di verifica dei risultati dei progetti di ricerca assegnati mediante procedura concorsuale.
4. L'affidamento diretto di un progetto di ricerca non costituisce causa di esclusione dalle procedure concorsuali di analoghe proposte di ricerca presentate da altri soggetti.
5. In ogni caso, l'affidamento diretto di cui al comma precedente puo' essere accordato per non piu' di una volta per ciascuna proposta di ricerca di cui si richiede il completamento.
6. La contribuzione del Fondo a progetti di ricerca affidati direttamente non puo' superare un ammontare prefissato nel piano operativo annuale.
 
Art. 6.
Verifica dello svolgimento dei progetti di ricerca
1. La Segreteria operativa, di cui all'art. 10 del presente decreto, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed il conseguimento dei risultati finali, anche avvalendosi degli esperti di cui all'art. 11, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma precedente, debbono essere trasmesse alla Segreteria operativa relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale.
 
Art. 7.
Liquidazione ed erogazione dei contributi
1. Il CERSE liquida il contributo al progetto di ricerca in piu' quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo, sulla base delle verifiche svolte dalla Segreteria operativa.
2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non puo' essere superiore al 30% dell'intero. Le successive quote di contributo sono liquidate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed in relazione alla effettiva realizzazione del progetto. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% dell'intero, e' subordinata alla presentazione di una relazione finale accompagnata dalla documentazione contabile relativa al progetto di ricerca.
3. Alla documentazione di cui al comma precedente, e' allegata una dichiarazione attestante che la documentazione contabile prodotta e' conforme alla documentazione contabile originale e che essa si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca.
4. La Segreteria operativa verifica l'ammissibilita' e la pertinenza dei costi documentati al progetto di ricerca e puo' disporre accertamenti sulla loro effettiva consistenza. Gli esiti di tale attivita' di verifica sono comunicati al CERSE e vengono inclusi nel rapporto annuale di cui all'art. 9, comma 1, lettera g).
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente, la Segreteria operativa puo avvalersi' degli esperti di cui all'art. 11 del presente decreto.
6. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga entro trenta giorni le quote di contributo liquidate dal CERSE.
 
Art. 8.
Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico
1. E' istituito il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con sede presso il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il CERSE e' composto da cinque membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attivita' di ricerca e sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse attivita' del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
3. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilita' e' rimessa alla decisione del Ministro delle attivita' produttive.
4. I membri del CERSE sono nominati, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorche' siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
5. Il decreto di nomina designa il membro cui e' attribuita la carica di presidente. Tale carica e' revocabile e puo' essere attribuita per non piu' di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri del CERSE e del presidente.
6. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, la prima volta entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:
a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, tra le quali le modalita' di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni;
b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di sistema, le modalita' di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione, le modalita' di verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.
7. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al Ministro delle attivita' produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.
8. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 9.
Funzioni del CERSE
1. Il CERSE esercita le funzioni previste dal presente decreto, tra le quali:
a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale e lo trasmette al Ministero delle attivita' produttive per l'approvazione entro i successivi trenta giorni, e quindi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo;
b) predispone il piano operativo annuale riguardante il primo anno del Piano triennale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca da ammettere alla contribuzione diretta ovvero mediante procedura concorsuale e definendo le relative previsioni di finanziamento;
c) definisce, entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, i criteri per la predisposizione, da parte della Segreteria operativa, dei bandi di gara per l'attuazione del piano operativo annuale ed approva, entro quindici giorni dal loro ricevimento, i bandi stessi;
d) trasmette al Ministero ed assicura la pubblicita' di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;
e) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11;
f) affida le valutazioni dei progetti di ricerca a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;
g) presenta al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;
h) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico;
i) definisce le quote, totali o parziali, di finanziamento dei i progetti di cui all'art. 3, comma 1.
2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE e' assistito dalla Segreteria operativa di cui all'art. 10.
 
Art. 10.
Segreteria operativa
1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico costituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Segreteria operativa a supporto del CERSE.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per quanto attiene le modificazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione, la Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette al CERSE una proposta di regolamento di organizzazione della Segreteria operativa. Il CERSE approva la proposta entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.
3. La Segreteria operativa:
a) entro trenta giorni dalla data di comuniczione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone all'approvazione del medesimo CERSE uno o piu' bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;
b) provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o con le altre modalita' eventualmente fissate dal CERSE, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione anche per il tramite di mezzi telematici;
c) elabora indicatori di affidabilita' tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti di ricerca, che sottopone al CERSE per l'approvazione;
d) assiste gli esperti, sulla base delle indicazioni del CERSE, nell'attivita' di valutazione dei progetti di ricerca, ed il CERSE medesimo nella predisposizione della relativa graduatoria, assicurando alle operazioni il carattere di massima riservatezza;
e) organizza la verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca ammessi alla contribuzione;
f) propone al CERSE, sulla base delle verifiche svolte, la liquidazione dei contributi;
g) assicura una adeguata diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
h) accerta le eventuali violazioni del disposto dell'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000, riferendone tempestivamente al CERSE.
 
Art. 11.
Esperti
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), la Segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione per la formazione di un elenco di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio. L'elenco e' aggiornato, con cadenza almeno annuale, secondo la medesima procedura.
2. Il CERSE individua, nell'ambito dell'elenco di cui al comma precedente e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei progetti di ricerca.
3. Il CERSE definisce ed aggiorna i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attivita' nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.
 
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della Segreteria operativa e delle attivita' svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e dei valutatori sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato dal CERSE ai sensi del comma 3 dell'art. 12.
3. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga gli importi dovuti ai soggetti di cui al comma precedente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
 
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Al fine di garantire il raccordo dell'organizzazione strutturale di cui al presente decreto con il previgente sistema, la disponibilita' di competenza del Fondo, per gli anni 2002 e 2003, e' assegnata, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, alla societa' CESI S.p.a.:
a) per il finanziamento dei progetti di ricerca ammessi a contributo del Fondo, per la parte che non e' stata coperta dalle erogazioni a valere sulla disponibilita' di competenza del medesimo Fondo per gli anni 2000 e 2001;
b) per il finanziamento dei progetti di ricerca avviati o svolti nel corso dell'anno 2002, ovvero da avviare nel corso dell'anno 2003, qualora i medesimi progetti vengano ammessi ai contributi del Fondo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2003
Il Ministro: Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone